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Questo avviso richiama l'attenzione sui diritti e
sugli strumenti di tutela previsti a favore dei
clienti. L'avviso riguarda la trasparenza
delle operazioni e dei servizi offerti da
Prestitiperte prevista dal D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d'Italia.
SEZIONE I - DIRITTI
II Cliente ha diritto:
- di avere a disposizione e di asportare
copia di questo Avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i
fogli informativi, datati e tempestivamente
aggiornati, contenenti una dettagliata
informativa sulla società, sulle
caratteristiche e sui rischi tipici
dell'operazione o del servizio, sulle
condizioni economiche e sulle principali
clausole contrattuali;
- qualora la società si avvalga di
tecniche di comunicazione a distanza, di
avere a disposizione mediante tali tecniche,
su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole, copia di questo Avviso ed i fogli
informativi relativi all'operazione o al
servizio offerto;
- di ottenere, a proprie spese, prima
della conclusione del contratto senza
termini e condizioni, una copia completa del
relativo testo, contenente anche un
documento di sintesi riepilogativo delle
condizioni economiche e contrattuali, per
una ponderata valutazione dello stesso e
fermo restando che la consegna di tale copia
non impegna l'intermediario (ed il cliente)
alla stipula del contratto;
- di ricevere un esemplare del contratto
stipulato, che include il documento di
sintesi;
di ricevere mediante invio o consegna
comunicazioni periodiche sull'andamento dei
rapporti, alla scadenza del contratto di
durata e comunque una volta all'anno,
mediante un rendiconto ed un documento di
sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere informato sulle variazioni
sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- di recedere dal rapporto, in caso di
variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed
altre condizioni, entro un periodo non
inferiore a 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta ovvero
dall'effettuazione delle altre forme di
comunicazione ammesse, senza penalità e alle
condizioni precedentemente praticate;
- di ottenere a proprie spese, entro e non
oltre 90 giorni, copia della documentazione
relativa a singole operazioni compiute negli
ultimi dieci anni.
e, in particolare, per i contratti di credito
al consumo ( cfr. art. 121 D.Lgs. 1/9/1993 n.
385), il Cliente, in qualità di consumatore, ha
diritto:
- di adempiere in via anticipata o di
recedere dal contratto senza penalità,
versando il capitale residuo, gli interessi,
gli altri oneri maturati fino a quel momento
ed un compenso, se contrattualmente
previsto, comunque non superiore all'1 % del
capitale residuo;
- di opporre al cessionario, nel caso di
cessione dei crediti derivanti dal contratto
di credito al consumo, tutte le eccezioni
che poteva far valere nei confronti del
cedente, ivi compresa la compensazione;
- nel caso di inadempimento del fornitore
di beni e servizi, che abbia un accordo di
esclusiva con il finanziatore, di agire
contro quest'ultimo o il terzo cessionario
dei relativi diritti di credito dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in
mora del fornitore.
SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
- l'obbligo della forma scritta del
contratto, salvo i casi normativamente
stabiliti, a pena di nullità;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in
luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze
della finanziaria e prima della conclusione
del contratto, di consegnare al cliente
copia di questo Avviso e dei fogli
informativi relativi all'operazione o
servizio offerto;
- l'obbligo di indicare nei contratti il
tasso di interesse ed ogni altro prezzo e
condizione praticati inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori
oneri in caso di mora;
- l'approvazione specifica della clausola
contrattuale che consente di variare, in
senso sfavorevole al cliente, il tasso di
interesse ed ogni altro prezzo e condizione
praticati;
- l'approvazione specifica delle eventuali
clausole contrattuali sulla capitalizzazione
degli interessi;
- la nullità delle clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei
tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché delle clausole
che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei
fogli informativi. Tali clausole sono
automaticamente sostituite applicando le
condizioni e i prezzi previsti dalla legge*;
ed, in particolare, per i contratti di
credito al consumo, sono a tutela del Cliente,
in qualità di consumatore:
- l'indicazione, nell'ambito della
pubblicità e degli annunci pubblicitari, del
tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del
relativo periodo di validità;
- l'obbligo di indicare nei contratti:
l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e le scadenze
delle singole rate;
- il TAEG;
- il dettaglio delle condizioni analitiche
secondo cui il TAEG può essere eventualmente
modificato;
- l'importo e la causale degli oneri che
sono esclusi dal calcolo del TAEG;
- le eventuali garanzia richieste;
- le eventuali coperture assicurative
richieste al consumatore e non incluse nel
calcolo del TAEG. In caso di assenza o
nullità di tali previsioni, la legge prevede
meccanismi di sostituzione automatica;
- l'obbligo di indicare, nei contratti
aventi ad oggetto l'acquisto di determinati
beni o servizi: i beni e servizi da
acquistare; il prezzo di acquisto in
contanti; il prezzo stabilito dal contratto
e l'ammontare dell'eventuale acconto; le
condizioni per il trasferimento del diritto
dì proprietà, qualora il passaggio della
proprietà non sia immediato;
- l'applicazione delle disposizioni
previste dall'art. 1525 codice civile nel
caso di inadempimento del compratore ai
contratti di credito al consumo, a fronte
dei quali sia stato concesso un diritto
reale di garanzia sul bene acquistato con il
denaro ricevuto in prestito. *In
particolare, la sostituzione automatica
prevede per gli interessi, il tasso nominale
minimo e quello massimo dei buoni ordinari
del tesoro annuali, rispettivamente per le
operazioni attive e quelle passive, mentre
per gli altri prezzi e condizioni, quelli
pubblicizzati nel corso della durata del
rapporto per le corrispondenti categorie di
operazioni e servizi (in mancanza di
pubblicità nulla è dovuto).
SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI
COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Questa società aderisce all'indicazione degli
Organi di Vigilanza, in ordine alla costituzione
dell'Ufficio Reclami della clientela, che
prevede una procedura di risoluzione delle
controversie alternativa rispetto al ricorso al
giudice.
La procedura è gratuita per il cliente, salve le
spese relative alla corrispondenza inviata
all'Ufficio Reclami.
Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami
di Prestitiperte di Testa A.
Il reclamo potrà essere presentato da parte del
Cliente entro un anno da quando il fatto
contestato si è verificato.
Il reclamo va presentato con lettera
raccomandata A/R da indirizzarsi alla
Prestitiperte di Testa A., con sede legale in Via del Pecile n.8,
00010 Tivoli (Villa Adriana) - Prov. di Roma.
L'Ufficio Reclami comunica al Cliente il
provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto
del reclamo presentato dal Cliente, con idonea
motivazione, entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricevimento del reclamo stesso.
Se l'Ufficio Reclami dà ragione al cliente,
Prestitiperte di Testa A. deve comunicare i tempi tecnici
entro i quali si impegna a provvedere.
In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente sia
rimasto insoddisfatto dal provvedimento di
accoglimento adottato dall'Ufficio Reclami, il
Cliente, entro un anno dalla comunicazione del
provvedimento, potrà impugnarlo con istanza in
carta libera (senza formalità alcuna) da
inviarsi a mezzo lettera raccomandata
all'Ufficio Reclami, presso la sede legale della
Prestitiperte di Testa A., con sede legale in Via del Pecile n.8,
00010 Tivoli (Villa Adriana) - Prov. di Roma.
L'ufficio Centrale Reclami è un organo
collegiale composto da tre membri e la decisione
verrà adottata entro sessanta giorni dal
ricevimento dell'istanza di impugnazione.
Il ricorso all'Ufficio Reclami Periferico o
all'Ufficio Centrale Reclami non priva il
Cliente del diritto di investire della
controversia, in qualunque momento, l'Autorità
Giudiziaria ordinaria.
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