Ristrutturare casa significa
soddisfare le proprie necessità ed
aspirazioni, ma anche effettuare un
investimento sicuro nel tempo. A
seconda dei lavori che si intende
fare vi sono diverse tipologie di
intervento, per ognuna delle quali è
bene sapere quali procedure occorre
seguire.
In questa pagina
- La ristrutturazione
- La manutenzione ordinari
- La manutenzione
straordinaria
- Ristrutturazione con grandi
opere
- Mutuo e ristrutturazione
- Le agevolazioni fiscali
LA RISTRUTTURAZIONE
La ristrutturazione o l'abbellimento
della propria abitazione rappresenta
non solo l'esecuzione di lavori per
creare un luogo adatto a soddisfare
i bisogni della propria famiglia, ma
significa anche un importante
impiego dei propri risparmi. La
ristrutturazione esalta infatti lo
sviluppo dei locali di servizio,
degli impianti centralizzati, la
dignità architettonica, l'igiene.
Sotto la voce "ristrutturazione"
sono compresi tutti gli interventi
che riguardano un edificio in una
sua parte o nella sua interezza, sia
all'interno sia all'esterno.
Possono così individuarsi tre
tipologie di interventi:
- Ristrutturazione con
manutenzione ordinaria o
"piccole opere";
- Ristrutturazione con
manutenzione straordinaria o
"piccole opere";
- Ristrutturazione con "grandi
opere".
La distinzione tra queste tre
categorie ha due conseguenze
pratiche:
- Le "piccole opere"
(manutenzione ordinaria e
manutenzione straordinaria) si
realizzano senza bisogno di
concessione edilizia e quindi
senza pagare nulla al Comune.
- Le "grandi opere" prevedono
il rilascio di una concessione
edilizia e quindi il versamento
di oneri, in proporzione alla
superficie interessata e al tipo
di edificio.
LA MANUTENZIONE ORDINARIA
Trattasi di interventi su edifici
già esistenti. Questa voce comprende
le cosiddette opere minori o
"piccole opere" che possono essere
di due tipi:
- interventi che riguardano
parti limitate di un edificio;
- interventi che restituiscono
funzionalità a un edificio,
perché cadente o non abitabile.
Questi interventi possono
interessare tutto il contenuto
dello stabile.
Devono, però, mantenere sia
l'aspetto esterno sia l'ingombro
precedenti.
Una delle caratteristiche di
questo tipo di ristrutturazione
è che si realizza senza bisogno
di concessione edilizia e quindi
senza pagare nulla al Comune. La
manutenzione ordinaria si compie
attraverso le opere edilizie
minori e costituisce la parte
più consistente degli interventi
realizzati sugli edifici e sugli
appartamenti.
I proprietari non devono così
presentare alcuna domanda o
segnalazione al Comune. Sono
però responsabili della
regolarità del lavoro, specie
riguardo alle norme di sicurezza
e di igiene. Gli impianti, in
particolare quelli elettrici e
del gas, devono quindi essere
realizzati da personale
qualificato, che deve
certificare la conformità alla
legge.
All'interno dei fabbricati, per
esempio, si possono così
riparare e rinforzare senza
alcuna formalità parti della
struttura, delle murature e
delle coperture, riparare e
sostituire le finiture interne
delle costruzioni, installare
doppi serramenti o cancellati di
sicurezza posti all'interno,
installare o spostare pareti
mobili, rispettando però i
rapporti di areazione e
illuminazione previsti dalla
legge.
All'esterno dei fabbricati vengono
considerate di manutenzione
ordinaria le seguenti opere:
- rifacimento del tetto,
riparazione e sostituzione dei
pluviali e grondaie anche con
materiali diversi, purché non
siano modificate le
caratteristiche tecniche delle
coperture;
- ripristino delle facciate
con materiali aventi stesse
caratteristiche e colori di
quelli preesistenti;
- riparazione e sostituzione
degli infissi e di serramenti
esterni, di portoni, cancelli,
vetrine e parti di ingresso dei
negozi, anche con materiali
diversi, purché non siano mutate
le caratteristiche esteriori;
- installazione di grate al
vano finestra;
- realizzazione di posti auto
al livello del terreno;
- interventi di manutenzione
del verde.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Tra le opere edilizie minori rientra
anche la manutenzione straordinaria.
Comprende gli interventi riguardanti
il consolidamento, il rinnovamento e
la sostituzione di parti della
struttura, anche portanti, delle
costruzioni: per esempio i muri di
sostegno, le architravi e le
solette. Nella manutenzione
straordinaria rientrano anche le
opere per la realizzazione di
servizi igienici e di servizi
tecnologici, le opere di
modificazione dell'assetto
distributivo, gli interventi sulle
facciate dei fabbricati, la
portineria (ossia tutte le aree o le
strutture al servizio di un
edificio), la creazione di cortili,
giardini, verde pensile e verticale.
È considerata manutenzione
straordinaria la trasformazione di
singole unità immobiliari in più
unità immobiliari e viceversa.
Per realizzare interventi di
manutenzione straordinaria occorre
presentare un progetto edilizio,
unito a una domanda di
autorizzazione edilizia o a una
denuncia di inizio attività.
Va sottolineato che l'autorizzazione
edilizia può essere ottenuta anche
implicitamente, con il cosiddetto
silenzio-assenso, entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda.
Va ricordato però che i lavori di
manutenzione straordinaria, per
rientrare nella categoria delle
"piccole opere" non debbono portare
alla realizzazione di un edificio
completamente diverso per forma,
aspetto e uso dal precedente. È
quindi importante verificare
attentamente col progettista che gli
interventi rientrino effettivamente
nelle categorie previste dal
Regolamento Edilizio.
RISTRUTTURAZIONE CON GRANDI
OPERE
Sono compresi in questa tipologia
tutti gli interventi che riguardano
un edificio nella sua interezza, sia
all'interno sia all'esterno. Sono
cioè le trasformazioni che
comportano cambiamenti sostanziali:
cambio d'uso, aspetto estetico,
dimensione dell'edificio o
addirittura la ricostruzione dello
stabile.
Questi interventi si considerano
"grandi opere": per essere
realizzati hanno bisogno di una
specifica concessione edilizia
richiedendo il versamento di un
contributo all'Amministrazione
Comunale.
Anche le nuove costruzioni si
considerano grandi opere; così per
essere realizzate necessitano di una
specifica concessione edilizia e di
un versamento a titolo di contributo
al Comune.
Nella definizione di nuova
costruzione rientrano:
- la costruzione di nuovi
edifici;
- l'ampliamento di edifici già
esistenti;
- l'installazione di
prefabbricati e case mobili;
- gli interventi per la
realizzazione di parcheggi non
pertinenziali (che possono cioè
essere costruiti e venduti
liberamente).
MUTUO E RISTRUTTURAZIONE
Ottenere un mutuo per ristrutturare
la propria abitazione è semplice.
Infatti, oltre ai documenti di rito
da presentare per l'acquisto della
casa occorre raccogliere la seguente
documentazione:
Manutenzione ordinaria: è
sufficiente un "preventivo di spesa"
redatto dall'impresa che effettuerà
i lavori o da un professionista
abilitato;
Manutenzione straordinaria: è
necessario, oltre al "preventivo di
spesa" anche il progetto edilizio
unito alla domanda di autorizzazione
edilizia al Comune, oppure la
denuncia di inizio attività;
Ristrutturazione con grandi opere:
sono necessari, oltre al "preventivo
di spesa" anche la concessione
edilizia e la ricevuta del
versamento del contributo
all'Amministrazione Comunale.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Nel caso di mutui stipulati nel 1997
per la manutenzione o
ristrutturazione è detraibile
dall'imposta sul reddito un importo
pari al 19% dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di
indicizzazione.
La detrazione è ammessa a
condizione che i lavori abbiano
inizio nei sei mesi antecedenti o
successivi alla data di stipula del
contratto di mutuo e che l'unità
immobiliare sia adibita ad
abitazione principale entro sei mesi
dal termine dei predetti lavori.
L'importo massimo su cui calcolare
la detrazione del 19% è di 2.582,28
euro.
In caso di ristrutturazione è
possibile detrarre (in 10 anni)
dall'IRPEF lorda il 41% delle spese
sostenute per i lavori di
manutenzione ordinaria, restauro,
risanamento conservativo,
ristrutturazione e altre opere per
sicurezza, risparmio energetico e
rimozione delle barriere
architettoniche. Le spese dovranno
essere documentate secondo quanto
disposto dalla legge finanziaria.
L'agevolazione si applica per lavori
compiuti entro il 31 Dicembre 2004 e
su un ammontare complessivo di spesa
non superiore ai 60.000 euro per
ogni comproprietario o convivente
nella stessa unità.
In caso di immobile ristrutturato
dall’impresa venditrice l’importo
detraibile non potrà in questo caso
superare il 25% della spesa per
l’acquisto.
Se i lavori sono una prosecuzione di
interventi cominciati dopo il 1997
occorre tener conto anche di quanto
già speso prima del 2004 per
determinare il limite massimo dei
60.000 euro. Restano valide le
detrazioni stabilite nei precedenti
anni per i lavori di
ristrutturazione effettuati e
conclusi tra il 1998 e il 2003. |