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L'acquisto della propria casa è
molto importante e va affrontato con
la massima preparazione e
competenza. Pochi ma importanti
elementi garantiranno di non
lasciarsi sfuggire la casa dei
propri sogni e di evitare
complicazioni o imprevisti. In
questa pagina
- Suggerimenti per chi compra
casa
- La proposta di acquisto
- La promessa di vendita
(compromesso)
- Versamenti di denaro prima
di concludere il contratto
- L’atto pubblico di
compravendita
- Le imposte sull’acquisto
della casa
SUGGERIMENTI PER CHI COMPRA
CASA
La casa può essere acquistata
direttamente dal venditore o per il
tramite di un'agenzia immobiliare
regolarmente iscritta all'apposito
ruolo. In entrambi i casi, occorre
seguire determinati accorgimenti.
Tra questi:
- la verifica che il venditore
non sia un soggetto protestato o
fallito;
- la verifica che l'unità
immobiliare oggetto della
compravendita sia stata
costruita nel rispetto della
normativa edilizia e che non
siano stati effettuati lavori
abusivi o siano stati condonati;
- la conoscenza della
percentuale dovuta all'agenzia
per l'intermediazione prestata.
Tale percentuale varia da città
a città, ed è compresa tra
l'1,5% ed il 5%;
- la verifica dell'assenza di
gravami (ipoteche, altri vincoli
di garanzia, etc.) sull'immobile
o la possibilità di
cancellazione di tali gravami.
LA PROPOSTA DI ACQUISTO
È uno dei momenti della formazione
del contratto di acquisto. Dopo aver
visitato la casa e fatto gli
opportuni controlli, l'acquirente,
al fine di bloccare il prezzo
pattuito, sottoscrive una proposta
irrevocabile di acquisto,
rilasciando un acconto sul prezzo.
La proposta e la conseguente
accettazione della stessa non
costituiscono un vero e proprio
contratto, ma precedono il suo
perfezionamento. Infatti, prima
della sua conclusione, qualora il
proponente (acquirente) o
l'accettante (venditore) decedano,
siano interdetti o revochino la
proposta o l'accettazione, il
contratto non viene a esistenza.
Affinché si verifichi l'accordo è
necessario che la dichiarazione del
proponente all'atto
dell'accettazione non contenga
variazioni alle condizioni indicate
nella proposta stessa.
Le caratteristiche della proposta
di acquisto sono:
- la descrizione del bene
oggetto della proposta di
acquisto;
- l'impegno ad acquistare con
atto pubblico entro una data
fissata;
- la dichiarazione che
l'immobile è stato visto e
piaciuto;
- il prezzo e le modalità di
pagamento.
LA PROMESSA DI VENDITA
Se la proposta irrevocabile
d’acquisto è accettata dal venditore
nei tempi in essa fissati si giunge
alla promessa di vendita o
compromesso, che impegna entrambe le
parti a stipulare entro una certa
data l'atto pubblico di
compravendita.
La promessa di vendita è un
contratto preliminare e si
contrappone al contratto definitivo.
Esso assolve £la funzione di
impegnare le parti per un evento che
non sia immediatamente realizzabile.
Così per esempio, trova di mia
convenienza l'acquisto di un
immobile che il proprietario si
propone di vendere. Mancano, però, i
dati catastali, e non possiedo tutta
la somma, di conseguenza devo
procurarmela chiedendo un mutuo.
Intanto sia io sia il proprietario
del bene, abbiamo interesse a che il
nostro impegno reciproco assuma il
carattere di un vincolo giuridico.
Alla funzione di creare questo
vincolo obbedisce appunto il
contratto preliminare di vendita
detto anche "compromesso".
Gli elementi essenziali del
compromesso sono:
- il prezzo dell'immobile;
- le modalità di pagamento del
prezzo;
- la fissazione della data
della stipulazione dell'atto
pubblico (rogito);
- la dichiarazione
dell'assenza di ipoteche e/o
altri vincoli;
- la descrizione dell'immobile
e sue pertinenze;
- l'indicazione dell'importo
versato a titolo di
acconto,caparra cofirmataria e/o
caparra penitenziale;
- la dichiarazione della
regolarità della casa rispetto
alla normativa urbanistica
edilizia;
- la dichiarazione che
eventuali abusi edilizi sono
stati condonati (condono
edilizio);
- Lo schema di "promessa di
vendita" (compromesso) è in
commercio e facilmente
reperibile.
Al momento della accettazione
della "proposta di vendita" è
uso (ma non è obbligo) dare un
acconto.
VERSAMENTI DI DENARO PRIMA DI
CONCLUDERE IL CONTRATTO
Per rendere ancora più impegnativo
il compromesso sottoscritto, il
promettente acquirente consegna al
promettente venditore una somma di
denaro quale "caparra cofirmataria"
a titolo d’anticipo per l'esecuzione
del contratto di compravendita.
Oppure, il versamento può avvenire a
titolo di "caparra penitenziale": in
questo caso, se a recedere
dall'impegno è l' acquirente, deve
rinunciare alla caparra, se a
rompere la promessa è invece il
venditore, egli deve restituire il
doppio della caparra.
L' ACCONTO
L'acconto costituisce una parte del
prezzo versato prima del saldo o
della definitiva stipulazione. Va
distinto dalla caparra. La
differenza è importante perché
l'acconto va restituito se la
compravendita per qualsiasi motivo
non si conclude.
CAPARRA CONFIRMATORIA
La caparra rientra nella categoria
delle garanzie ed è costituita da
una somma di denaro che il
compratore consegna al venditore nel
momento della conclusione di un
accordo. La caparra ha funzione
cofirmataria e cioè d’anticipo per
l'esecuzione del contratto.
CAPARRA PENITENZIALE
Oltre alla caparra confirmatoria
esiste la caparra penitenziale. Se
si vuole far uso di tale tipologia,
lo si deve esplicitamente dichiarare
al momento del suo versamento, con
accordo fra le parti contraenti.
"Penitenziale" vuol dire che vi è
connesso il diritto di recesso. Data
la caparra, i contraenti si
riservano la scelta tra
l'adempimento e il recesso. Il
recesso avviene per volontà
unilaterale. Se il promettente
acquirente recede dal suo impegno,
deve rinunciare alla caparra che
rimane nelle mani del promettente
venditore. Se, invece, è il
venditore a voler recedere dal suo
impegno, egli deve provvedere alla
restituzione di una doppia caparra
al promettente acquirente.
L'acconto o la caparra, sia essa
cofirmataria sia essa penitenziale,
viene normalmente consegnata
all'atto della sottoscrizione della
promessa di vendita (compromesso).
L’ATTO PUBBLICO DI VENDITA
La compravendita è il contratto che
ha per oggetto il trasferimento
della proprietà della casa verso il
corrispettivo di una somma di denaro
(prezzo). Per questi elementi di
scambio, la compravendita (scambio
di cosa contro denaro) si distingue
dalla permuta (scambio di cosa
contro cosa).
L'atto di compravendita si stipula
davanti al notaio, presenti il
venditore e il compratore ed è
redatto in forma pubblica. Il rogito
è l'atto conclusivo della
compravendita.
Le obbligazioni principali del
venditore sono:
- fare acquistare la proprietà
della casa al momento della
conclusione del contratto;
- consegnare la casa al
compratore;
- garantire il compratore
dall'evizione: la casa, cioè,
non deve appartenere ad altri e
altri non devono avere diritti
reali sulla stessa, salvo quelli
dichiarati al momento della
vendita;
- garantire il compratore dai
vizi, cioè che la casa sia
immune da difetti che la rendano
inidonea all'uso o ne
diminuiscano in modo
apprezzabile il valore.
LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA
CASA
L'acquisto della casa comporta il
pagamento di alcune imposte, che
variano a seconda della destinazione
dell'immobile e del soggetto
venditore.
Se oggetto dell'acquisto è la prima
casa e il venditore è un privato,
l'atto di compravendita è soggetto
alle seguenti imposte:
- imposta di registro del 3%
- imposta ipotecaria fissa di
168 euro (129,11 euro per i
rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta catastale fissa di
168 euro (129,11 euro per i
rogiti entro il 31 gennaio 2005)
Se si tratta della seconda casa o
altro bene immobile, l'atto di
compravendita è soggetto a imposte
complessive del 10%:
- imposta di registro del 7%
(3% se di interesse artistico,
archeologico o storico)
- imposta ipotecaria del 2%
- imposta catastale del 1%
Se la prima casa è acquistata da
un'impresa di costruzioni l'atto di
compravendita è soggetto a:
- IVA del 4%
- imposta di registro fissa di
168 euro (129,11 euro per i
rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta ipotecaria fissa di
168 euro (129,11 euro per i
rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta catastale fissa di
168 euro (129,11 euro per i
rogiti entro il 31 gennaio 2005)
Se si tratta della seconda casa o
altro immobile:
- IVA del 10% (20% se immobile
di lusso, 3% se di interesse
artistico, storico o
archeologico)
- imposta di registro fissa di
168 euro (129,11 euro per i
rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta ipotecaria fissa di
168 euro (129,11 euro per i
rogiti entro il 31 gennaio 2005)
- imposta catastale fissa di
168 euro (129,11 euro per i
rogiti entro il 31 gennaio 2005)
Le imposte di cui sopra vanno
applicate sul valore del bene
dichiarato nell'atto di
compravendita. Tale valore,
comunque, non può essere
inferiore al "valore catastale"
dell'immobile che si ottiene
moltiplicando per 100 la rendita
catastale allo stesso
attribuito.
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