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Legge 385/93 |
LEGGE IN MATERIA BANCARIA E
CREDITIZIA
Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385
Pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del
30 settembre 1993
Titolo I Definizioni e Autorità
creditizie (artt. da 1 a 9)
Titolo II Banche (artt. da 10 a 50)
Titolo III Vigilanza (artt. da 51 a
69)
Titolo IV Disciplina delle crisi (artt.
da 70 a 105)
Titolo V Soggetti operanti nel
settore finanziario (artt. da 106 a
114)
Titolo V-bis Istituti di moneta
elettronica. (artt. da 114-bis a
114-quinquies)
Titolo VI Trasparenza e condizioni
contrattuali (artt. da 115 a 128)
Titolo VII Altri controlli (art.
129)
Titolo VIII Sanzioni (artt. da 130 a
145)
Titolo IX Disposizioni transitorie e
finali (artt. da 146 a 162)
Il presente Testo è coordinato con
le modificazioni e integrazioni
apportate con:
- decreto legge 4 gennaio 1994 n° 1
(conv. L.17/2/94 n°135) - Misure a
garanzia del credito agrario
- legge 7 marzo 1996 n° 108 -
Disposizioni in materia di usura
- decreto legislativo 23 luglio 1996
n° 415 - Eurosim
- decreto legislativo 4 dicembre
1996 n° 659 - Rec. Dir. Cee sui
sistemi di garanzia dei depositi
- decreto legislativo 24 dicembre
1998 n° 58 - Testo Unico sulla
finanza
- decreto legislativo 4 agosto 1999
n° 333 - Rafforzamento vigilanza (rec.
direttiva post BCCI)
- decreto legislativo 4 agosto 1999
n° 342 - Modifiche al Testo Unico
bancario - art. 55 della Legge 1
marzo 2002 n. 39 - Legge comunitaria
per il 2001 - Istituti di moneta
elettronica>br> - art. 8 del decreto
legislativo 11 aprile 2002 n° 61 -
Illeciti penali e amministrativi
delle società commerciali
- art. 13 del decreto legge 30
settembre 2003 n° 269 - Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici.
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Art. 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo
l'espressione:
a) "autorità creditizie" indica il
Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio, il Ministro
del tesoro e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa
autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato
interministeriale per il credito e
il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione
nazionale per le società e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la Commissione
di vigilanza sui fondi pensione;(*)
e) "ISVAP" indica l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f) "UIC" indica l'Ufficio italiano
dei cambi;
g) "Stato comunitario" indica lo
Stato membro della Comunità Europea;
h) "Stato extracomunitario" indica
lo Stato non membro della Comunità
Europea;
i) "legge fallimentare" indica il
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
l) "autorità competenti" indica, a
seconda dei casi, uno o più fra le
autorità di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli
organismi di investimento collettivo
del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati
finanziari".(*)
m) "Ministro del tesoro" indica il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.(*)
2. Nel presente decreto legislativo
si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente
sede legale in Italia;
b) "banca comunitaria": la banca
avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato
comunitario diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la
banca avente sede legale in uno
Stato extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia":
le banche italiane e le succursali
in Italia di banche
extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che
costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di una banca
e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attività della
banca;
f) "attività ammesse al mutuo
riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri
fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso
in particolare il credito al
consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le
cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale
incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di
pagamento (carte di credito,
"travellers cheques", lettere di
credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni
di firma;
7) operazioni per proprio conto o
per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario
(assegni, cambiali, certificati di
deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e
opzioni;
- contratti su tassi di cambio e
tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di
titoli e prestazioni di servizi
connessi;
9) consulenza alle imprese in
materia di struttura finanziaria, di
strategia industriale e di questioni
connesse, nonché consulenza e
servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di
imprese;
10) servizi di intermediazione
finanziaria del tipo "money
broking";
11) gestione o consulenza nella
gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di
valori mobiliari;
13) servizi di informazione
commerciale;
14) locazione di cassette di
sicurezza;
15) altre attività che, in virtù
delle misure di adattamento assunte
dalle autorità comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla
seconda direttiva in materia
creditizia del Consiglio delle
Comunità europee n. 89/646/CEE del
15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i
soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra
una banca e un soggetto italiano o
estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso
soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca
in misura pari almeno al 20% del
capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in
misura pari almeno al 20% del
capitale con diritto di voto;(*)
h-bis) "istituti di moneta
elettronica": le imprese, diverse
dalle banche, che emettono moneta
elettronica;(***)
h-ter) "moneta elettronica": un
valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell'emittente
che sia memorizzato su un
dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore
non inferiore al valore monetario
emesso e accettato come mezzo di
pagamento da soggetti diversi
dall'emittente.(***)
3. La Banca d'Italia, può
ulteriormente qualificare, in
conformità delle deliberazioni del
CICR, la definizione di stretti
legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.(**)
_______________________________________
(*) Lettera così aggiunta dall'art.
1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(**) Comma così aggiunto dall'art. 1
del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(***) Lettera così aggiunta
dall'art. 55 della Legge 1 marzo
2002 n. 39
Titolo I
Autorità creditizie
Art. 2
(Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio ha l'alta
vigilanza in materia di credito e di
tutela del risparmio. Esso delibera
nelle materie attribuite alla sua
competenza dal presente decreto
legislativo o da altre leggi. Il
CICR è composto dal Ministro del
tesoro, che lo presiede, dal
Ministro del commercio con l'estero,
dal Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari
e forestali, dal Ministro delle
finanze, dal Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dal Ministro dei
lavori pubblici e dal Ministro per
le politiche comunitarie. Alle
sedute partecipa il Governatore
della Banca d'Italia(*).
2. Il presidente può invitare altri
ministri a intervenire a singole
riunioni.
3. Il CICR è validamente costituito
con la presenza della maggioranza
dei suoi membri e delibera con il
voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro
svolge funzioni di segretario. Il
CICR determina le norme concernenti
la propria organizzazione e il
proprio funzionamento. Per
l'esercizio delle proprie funzioni
il CICR si avvale della Banca
d'Italia.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Art. 3
(Ministro del tesoro)
1. Il Ministro del tesoro adotta con
decreto i provvedimenti di sua
competenza previsti dal presente
decreto legislativo e ha facoltà di
sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro
del tesoro sostituisce il CICR. Dei
provvedimenti assunti è data notizia
al CICR nella prima riunione
successiva, che deve essere
convocata entro trenta giorni.
Art. 4
(Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, formula
le proposte per le deliberazioni di
competenza del CICR previste nei
titoli II e III e nell'articolo 107.
La Banca d'Italia, inoltre, emana
regolamenti nei casi previsti dalla
legge, impartisce istruzioni e
adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e
rende pubblici previamente i
principi e i criteri dell'attività
di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando
i diversi termini fissati da
disposizioni di legge, stabilisce i
termini per provvedere, individua il
responsabile del procedimento,
indica i motivi delle decisioni e
pubblica i provvedimenti aventi
carattere generale. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
intendendosi attribuiti al
Governatore della Banca d'Italia i
poteri per l'adozione degli atti
amministrativi generali previsti da
dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica
annualmente una relazione
sull'attività di vigilanza.
Art. 5
(Finalità e destinatari della
vigilanza)
1. Le autorità creditizie esercitano
i poteri di vigilanza a esse
attribuiti dal presente decreto
legislativo, avendo riguardo alla
sana e prudente gestione dei
soggetti vigilati, alla stabilità
complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema
finanziario nonché all'osservanza
delle disposizioni in materia
creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei
confronti delle banche, dei gruppi
bancari e degli intermediari
finanziari.
3. Le autorità creditizie esercitano
altresì gli altri poteri a esse
attribuiti dalla legge.
Art. 6
(Rapporti con il diritto
comunitario)
1. Le autorità creditizie esercitano
i poteri loro attribuiti in armonia
con le disposizioni comunitarie,
applicano i regolamenti e le
decisioni della Comunità europea e
provvedono in merito alle
raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria.
Art. 7
(Segreto d'ufficio e collaborazione
tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati in possesso della Banca
d'Italia in ragione della sua
attività di vigilanza sono coperti
da segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche
amministrazioni, a eccezione del
Ministro del tesoro, Presidente del
CICR. Il segreto non può essere
opposto all'autorità giudiziaria
quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o
i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente.(*)
2. I dipendenti della Banca
d'Italia, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici
ufficiali e hanno l'obbligo di
riferire esclusivamente al
Governatore tutte le irregolarità
constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia
sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici forniscono le
informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca
d'Italia, in conformità delle leggi
disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano
tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Detti
organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio.(*)
6. La Banca d'Italia collabora,
anche mediante scambio di
informazioni, con le autorità
competenti degli Stati comunitari,
al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Le informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia possono essere
trasmesse alle autorità italiane
competenti, salvo diniego
dell'autorità dello Stato
comunitario che ha fornito le
informazioni.(*)
7. Nell'ambito di accordi di
cooperazione e di equivalenti
obblighi di riservatezza, la Banca
d'Italia può scambiare informazioni
preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le
autorità competenti degli Stati
extracomunitari; le informazioni che
la Banca d'Italia ha ricevuto da un
altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con
l'assenso esplicito delle autorità
che le hanno fornite.(*)
8. La Banca d'Italia può scambiare
informazioni con autorità
amministrative o giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o di fallimento, in
Italia o all'estero, relativi a
banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche
comunitarie o extracomunitarie in
Italia, nonchè relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata. Nei rapporti con le
autorità extracomunitarie lo scambio
di informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7.(*)
9. La Banca d'Italia può comunicare
ai sistemi di garanzia italiani e, a
condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri
informazioni e dati in suo possesso
necessari al funzionamento dei
sistemi stessi.(*)
10. Nel rispetto delle condizioni
previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca
d'italia può scambiare informazioni
con altre autorità e soggetti esteri
indicati dalle direttive
medesime.(*)
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art.
2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
Art. 8
(Pubblicazione di provvedimenti e di
dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un
Bollettino contenente i
provvedimenti di carattere generale
emanati dalle autorità creditizie
nonché altri provvedimenti rilevanti
relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza. I provvedimenti sono
pubblicati entro il secondo mese
successivo a quello della loro
adozione.
2. Le delibere del CICR e i
provvedimenti di carattere generale
del Ministro del tesoro emanati ai
sensi del presente decreto
legislativo sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. I provvedimenti di
carattere generale della Banca
d'Italia sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana quando le disposizioni in
essi contenute sono destinate anche
a soggetti diversi da quelli
sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica
elaborazioni e dati statistici
relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza.
Art. 9
(Reclamo al CICR)
1. Contro i provvedimenti adottati
dalla Banca d'Italia nell'esercizio
dei poteri di vigilanza a essa
attribuiti dal presente decreto
legislativo è ammesso reclamo al
CICR, da parte di chi vi abbia
interesse, nel termine di 30 giorni
dalla comunicazione o dalla
pubblicazione. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni
del capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, numero 1199.
2. Il reclamo è deciso dal CICR
previa consultazione delle
associazioni di categoria dei
soggetti sottoposti a vigilanza, nel
caso in cui la decisione comporti la
risoluzione di questioni di
interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via
generale, con propria deliberazione,
le modalità per la consultazione
prevista dal comma 2.
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Titolo II
Banche
Capo I
Nozione di attività bancaria e di
raccolta del risparmio
Art. 10
(Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il
pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attività bancaria.
Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività
bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre
all'attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo la
disciplina propria di ciascuna,
nonché attività connesse o
strumentali. Sono salve le riserve
di attività previste dalla legge.
Art. 11
(Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo è raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo
di rimborso, sia sotto forma di
depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il
pubblico è vietata ai soggetti
diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del
risparmio tra il pubblico la
ricezione di fondi connessa
all'emissione di moneta elettronica.
(*****)
3. Il CICR stabilisce limiti e
criteri, anche con riguardo
all'attività e alla forma giuridica
dei soggetti, in base ai quali non
costituisce raccolta del risparmio
tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso società controllanti,
controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile
e presso controllate da una stessa
controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si
applica:
a) agli Stati comunitari, agli
organismi internazionali ai quali
aderiscono uno o più Stati
comunitari, agli enti pubblici
territoriali ai quali la raccolta
del risparmio è consentita in base
agli ordinamenti nazionali degli
Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai
soggetti esteri abilitati da
speciali disposizioni del diritto
italiano;
c) alle società per azioni e in
accomandita per azioni per la
raccolta effettuata, nei limiti
previsti dal codice civile, mediante
l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle società cooperative per
la raccolta effettuata mediante
l'emissione di obbligazioni(*);
d) alle società e agli enti con
titoli negoziati in un mercato
regolamentato per la raccolta
effettuata mediante titoli anche
obbligazionari(**) ;
d-bis) agli enti sottoposti a forme
di vigilanza prudenziale individuati
dal CICR(**);
e) alle imprese per la raccolta
effettuata tramite banche ed enti
sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale che esercitano attività
assicurativa o finanziaria(**);
f) agli enti sottoposti a forme di
vigilanza prudenziale che svolgono
attività assicurativa o finanziaria,
per la raccolta a essi
specificamente consentita da
disposizioni di legge;
g) alle società per la
cartolarizzazione dei crediti
previste dalla legge 30 aprile 1999,
n. 130, per la raccolta effettuata
ai sensi della medesima legge(*).
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e
criteri per la raccolta effettuata
dai soggetti indicati nelle lettere
c-bis) ,d), d-bis) ed e) del comma
4, avendo riguardo anche
all'attività dell'emittente a fini
di tutela della riserva
dell'attività bancaria stabilita
dall'articolo 10. Per la raccolta
effettuata dai soggetti indicati
nelle lettere d) e d-bis), le
disposizioni del CICR possono
derogare ai limiti previsti dal
primo comma dell'articolo 2410 del
codice civile. Il CICR, su proposta
formulata dalla Banca d'Italia
sentita la CONSOB, individua le
caratteristiche, anche di durata e
di taglio, dei titoli mediante i
quali la raccolta può essere
effettuata(***).
5. Nei casi previsti dal comma 4,
lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e
f) sono comunque precluse la
raccolta di fondi a vista e ogni
forma di raccolta collegata
all'emissione o alla gestione di
mezzi di pagamento a spendibilità
generalizzata(****).
_______________________________________
(*) Lettera così aggiunta dall'art.
2 del D. Lgs. 342/99.
(**) Lettera così sostituita
dall'art. 64, D.Lgs. 23.7.1996, n.
415.
(***)Comma così modificato dall'art.
2 del D. Lgs. 342/99.
(****) Comma così modificato
dall'art. 2 del D. Lgs. 342/99. La
versione originaria del presente
comma era stata sotituita dall'art.
64 del D.Lgs. 415/96.
(*****) Comma così aggiunto
dall'art. 55 della Legge 1 marzo
2002 n. 39
Art. 12
(Obbligazioni e titoli di deposito
emessi dalle banche)
1. Le banche, in qualunque forma
costituite, possono emettere
obbligazioni, anche convertibili,
nominative o al portatore.
2. Sono ammesse di diritto alle
quotazioni di borsa le obbligazioni
emesse dalle banche con azioni
quotate in borsa. La disposizione si
applica anche alle obbligazioni
convertibili in titoli di altre
società quando questi ultimi sono
quotati(*).
3. L'emissione delle obbligazioni
non convertibili o convertibili in
titoli di altre società è deliberata
dall'organo amministrativo; non si
applicano gli articoli 2410, 2411,
2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414,
2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del
codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in
azioni proprie si applicano le norme
del codice civile, eccetto
l'articolo 2410(**).
5. L'emissione delle obbligazioni
non convertibili o convertibili in
titoli di altre società è
disciplinata dalla Banca d'Italia,
in conformità delle deliberazioni
del CICR.
6. Le banche possono emettere titoli
di deposito nominativi o al
portatore. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del
CICR, può disciplinarne le modalità
di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le
emissioni da parte delle banche di
prestiti subordinati, irredimibili
ovvero rimborsabili previa
autorizzazione della medesima Banca
d'Italia. Tali emissioni possono
avvenire anche sotto forma di
obbligazioni o di titoli di
deposito.
_______________________________________
(*) L'art. 64, D.Lgs. n. 415 ha
abrogato il comma 2, disponendo che
esso continua ad applicarsi fino
alla data indicata
nell'autorizzazione all'esercizio
del mercato regolamento previsto
dall'art. 56 del medesimo decreto
nel quale sono negoziate le
obbligazioni bancarie.
(**) Comma così sostituito dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
Capo II
Autorizzazione all'attività
bancaria, succursali e libera
prestazione di servizi
Art. 13
(Albo)
1. La Banca d'Italia iscrive in un
apposito albo le banche autorizzate
in Italia e le succursali delle
banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e
nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
Art. 14
(Autorizzazione all'attività
bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza
l'attività bancaria quando ricorrano
le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società
per azioni o di società cooperativa
per azioni a responsabilità
limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione
generale siano situate nel
territorio della Repubblica;(*)
b) il capitale versato sia di
ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma
concernente l'attività iniziale,
unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto;
d) i partecipanti al capitale
abbiano i requisiti di onorabilità
stabiliti dall'articolo 25 e
sussistano i presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i requisiti di
professionalità e di onorabilità
indicati nell'articolo 26.
f) non sussistano, tra la banca o i
soggetti del gruppo di appartenenza
e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.(*)
2. La Banca d'Italia nega
l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate
nel comma 1 non risulti garantita la
sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina
la procedura di autorizzazione e le
ipotesi di decadenza dalla stessa
quando la banca autorizzata non
abbia iniziato l'esercizio
dell'attività(**).
3. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della
prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato con
decreto del Ministro del tesoro,
d'intesa con il Ministro degli
affari esteri, sentita la Banca
d'Italia. L'autorizzazione è
comunque subordinata al rispetto di
condizioni corrispondenti a quelle
del comma 1, lettere b), c) ed e).
L'autorizzazione è rilasciata
tenendo anche conto della condizione
di reciprocità.
_______________________________________
(*) Lettera così aggiunta dall'art.
3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(**) Comma aggiunto dall'art. 3 del
D. Lgs. 342/99.
Art. 15
(Succursali)
1. Le banche italiane possono
stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati
comunitari. La Banca d'Italia può
vietare lo stabilimento di una nuova
succursale per motivi attinenti
all'adeguatezza delle strutture
organizzative o della situazione
finanziaria, economica e
patrimoniale della banca.
2. Le banche italiane possono
stabilire succursali in uno Stato
extracomunitario previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono
stabilire succursali nel territorio
della Repubblica. Il primo
insediamento è preceduto da una
comunicazione alla Banca d'Italia da
parte dell'autorità competente dello
Stato di appartenenza; la succursale
inizia l'attività decorsi due mesi
dalla comunicazione. La Banca
d'Italia e la CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze,
indicano, se del caso, all'autorità
competente dello Stato comunitario e
alla banca le condizioni alle quali,
per motivi di interesse generale, è
subordinato l'esercizio
dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già
operanti nel territorio della
Repubblica con una succursale
possono stabilire altre succursali
previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in
cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione
mobiliare, dà notizia alla CONSOB
delle comunicazioni ricevute ai
sensi del comma 3 e dell'apertura di
succursali all'estero da parte di
banche italiane.
Art. 16
(Libera prestazione di servizi)
1. Le banche italiane possono
esercitare le attività ammesse al
mutuo riconoscimento in uno Stato
comunitario senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca
d'Italia.
2. Le banche italiane possono
operare in uno Stato
extracomunitario senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono
esercitare le attività previste dal
comma 1 nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi
succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata
dall'autorità competente dello Stato
di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie
possono operare in Italia senza
stabilirvi succursali previa
autorizzazione della Banca d'Italia,
rilasciata sentita la CONSOB per
quanto riguarda le attività di
intermediazione mobiliare(*).
5. La Banca d'Italia, nei casi in
cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione
mobiliare, dà notizia alla CONSOB
delle comunicazioni ricevute ai
sensi del comma 3 e della
prestazione all'estero di servizi da
parte di banche italiane.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 17
(Attività non ammesse al mutuo
riconoscimento)
1. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR,
disciplina l'esercizio di attività
non ammesse al mutuo riconoscimento
comunque effettuato da parte di
banche comunitarie nel territorio
della Repubblica.
Art. 18
(Società finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni dell'articolo 15,
comma 1, e dell'articolo 16, comma
1, si applicano anche alle società
finanziarie con sede legale in
Italia sottoposte a forme di
vigilanza prudenziale, quando la
partecipazione di controllo è
detenuta da una o più banche
italiane e ricorrono le condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'articolo 15,
comma 3, e dell'articolo 16, comma
3, si applicano, in armonia con la
normativa comunitaria, anche alle
società finanziarie aventi sede
legale in uno Stato comunitario
quando la partecipazione di
controllo è detenuta da una o più
banche aventi sede legale nel
medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in
cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione
mobiliare, comunica alla CONSOB le
società finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1
e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai sensi dei
commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni previste dall'articolo
54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai sensi del
comma 2 si applicano altresì le
disposizioni previste dall'articolo
79.
Capo III
Partecipazioni al capitale delle
banche
Art. 19
(Autorizzazioni)
1. La Banca d'Italia autorizza
preventivamente l'acquisizione a
qualsiasi titolo di azioni o quote
di banche da chiunque effettuata
quando comporta, tenuto conto delle
azioni o quote già possedute, una
partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale della banca
rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto e, indipendentemente
da tale limite, quando la
partecipazione comporta il controllo
della banca stessa.
2. La Banca d'Italia, inoltre,
autorizza preventivamente le
variazioni della partecipazione
quando comportano partecipazioni al
capitale della banca superiori ai
limiti percentuali stabiliti dalla
medesima Banca d'Italia e,
indipendentemente da tali limiti,
quando le variazioni comportano il
controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal
comma 1 è necessaria anche per
l'acquisizione del controllo di una
società che detiene una
partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale di una banca
rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto o che, comunque,
comporta il controllo della banca
stessa.
4. La Banca d'Italia individua i
soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando il diritto
di voto spetta o è attribuito a un
soggetto diverso dal socio.
5. La Banca d'Italia rilascia
l'autorizzazione quando ricorrano
condizioni atte a garantire una
gestione sana e prudente della
banca; l'autorizzazione può essere
sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso
società controllate, svolgono in
misura rilevante attività d'impresa
in settori non bancari né finanziari
non possono essere autorizzati ad
acquisire azioni o quote che
comportano, unitamente a quelle già
possedute, una partecipazione
superiore al 15 per cento del
capitale di una banca rappresentato
da azioni o quote con diritto di
voto o, comunque, il controllo della
banca stessa.
7. La Banca d'Italia nega o revoca
l'autorizzazione in presenza di
accordi, in qualsiasi forma
conclusi, da cui derivi
durevolmente, in capo ai soggetti
indicati nel comma 6, una rilevante
concentrazione di potere per la
nomina o la revoca della maggioranza
degli amministratori della banca,
tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei
commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di
reciprocità, la Banca d'Italia
comunica la domanda di
autorizzazione al Ministro del
tesoro, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei
Ministri può vietare
l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 20
(Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque partecipa al capitale di
una banca in misura superiore alla
percentuale stabilita dalla Banca
d'Italia, ne dà comunicazione alla
medesima Banca d'Italia e alla
banca. Le variazioni della
partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita
dalla Banca d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma
concluso, compresi quelli aventi
forma di associazione, che regola o
da cui comunque possa derivare
l'esercizio concertato del voto in
una banca, anche cooperativa, o in
una società che la controlla deve
essere comunicato alla Banca
d'Italia dai partecipanti ovvero dai
legali rappresentanti della banca o
della società cui l'accordo si
riferisce entro cinque giorni dalla
stipulazione ovvero, se non concluso
in forma scritta, dal momento di
accertamento delle circostanze che
ne rivelano l'esistenza. Quando
dall'accordo derivi una
concertazione del voto tale da
pregiudicare la gestione sana e
prudente della banca, la Banca
d'Italia può sospendere il diritto
di voto dei soci partecipanti
all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina
presupposti, modalità e termini
delle comunicazioni previste dal
comma 1 anche con riguardo alle
ipotesi in cui il diritto di voto
spetta o è attribuito a soggetto
diverso dal socio. La Banca d'Italia
determina altresì le modalità delle
comunicazioni previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di
verificare l'osservanza degli
obblighi indicati nei commi 1 e 2,
può chiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati.
Art. 21
(Richiesta di informazioni)
1. La Banca d'Italia può richiedere
alle banche e alle società e agli
enti di qualsiasi natura che
partecipano al loro capitale
l'indicazione nominativa dei soci
secondo quanto risulta dal libro dei
soci, dalle comunicazioni ricevute o
da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì
richiedere agli amministratori delle
società e degli enti che partecipano
al capitale delle banche
l'indicazione delle società e degli
enti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano
intestato a proprio nome azioni o
quote di società appartenenti a
terzi comunicano alla Banca
d'Italia, se questa lo richieda, le
generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente
articolo possono essere richieste
anche a società ed enti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la
CONSOB delle richieste che
interessano società ed enti con
titoli negoziati in un mercato
regolamentato.
Art. 22
(Partecipazioni indirette)
1. Ai fini del presente capo si
considerano anche le partecipazioni
al capitale delle banche acquisite o
comunque possedute per il tramite di
società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona.
Art. 23
(Nozione di controllo)
1. Ai fini del presente capo il
controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle
società, nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera
esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria,
allorché ricorra una delle seguenti
situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in
base ad accordi con altri soci, ha
il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori
ovvero dispone da solo della
maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di una partecipazione
idonea a consentire la nomina o la
revoca della maggioranza dei membri
del consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche
tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o
delle perdite;
b) il coordinamento della gestione
dell'impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di
uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori
rispetto a quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi
da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri
nella scelta di amministratori e dei
dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione
comune, in base alla composizione
degli organi amministrativi o per
altri concordanti elementi.
Art. 24
(Sospensione del diritto di voto,
obbligo di alienazione)
1. Non può essere esercitato il
diritto di voto inerente alle azioni
o quote per le quali le
autorizzazioni previste
dall'articolo 19 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese
o revocate. Il diritto di voto non
può essere altresì esercitato per le
azioni o quote per le quali siano
state omesse le comunicazioni
previste dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del
divieto, la deliberazione è
impugnabile, a norma dell'articolo
2377 del codice civile, se la
maggioranza richiesta non sarebbe
stata raggiunta senza i voti
inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è
soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote
per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o quote possedute da un
soggetto indicato nel comma 6
dell'articolo 19 che eccedono il 15
per cento del capitale della banca
rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto o ne comportano il
controllo, devono essere alienate
entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia. In caso di
inosservanza, il tribunale, su
richiesta della Banca d'Italia,
ordina la vendita delle azioni o
delle quote.
Capo IV
Requisiti di professionalità e di
onorabilità
Art. 25
(Requisiti di onorabilità dei
partecipanti)
1. Il Ministro del tesoro, sentita
la Banca d'Italia, determina, con
regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, i
requisiti di onorabilità dei
partecipanti al capitale delle
banche(*) .
2. Con il regolamento previsto dal
comma 1 il Ministro del tesoro
stabilisce la quota del capitale che
deve essere posseduta per
l'applicazione del medesimo comma 1.
A questo fine si considerano anche
le azioni o quote possedute per il
tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta
persona.
3. In mancanza dei requisiti non può
essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni o quote
eccedenti il suddetto limite. In
caso di inosservanza, la
deliberazione è impugnabile a norma
dell'articolo 2377 del codice civile
se la maggioranza richiesta non
sarebbe stata raggiunta senza i voti
inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è
soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote
per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
_______________________________________
(*) Vedi il regolamento del Ministro
del Tesoro n. 144 del 18.3.1998
(pubblicato in G.U. n. 109 del
13.5.1998)
Art. 26
(Requisiti di professionalità e di
onorabilità degli esponenti
aziendali)
1. I soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono
possedere i requisiti di
professionalità e di onorabilità
stabiliti con regolamento del
Ministro del tesoro adottato,
sentita la Banca d'Italia, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400(*) .
2. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia la decadenza è pronunciata
dalla Banca d'Italia.
3. Il regolamento previsto dal comma
1 stabilisce le cause che comportano
la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata. La
sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nel comma 2.
_______________________________________
(*) Vedi il regolamento del Ministro
del Tesoro n. 161 del 18.3.1998
(pubblicato nella G.U. n. 122 del
28.5.1998).
Art. 27
(Incompatibilità)
1. Il CICR può disciplinare
l'assunzione di cariche
amministrative presso le banche da
parte di dipendenti delle
amministrazioni dello Stato. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo
26.
Capo V
Banche cooperative
Art. 28
(Norme applicabili)
1. L'esercizio dell'attività
bancaria da parte di società
cooperative è riservato alle banche
popolari e alle banche di credito
cooperativo disciplinate dalle
sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo non si
applicano i controlli sulle società
cooperative attribuiti all'autorità
governativa dal codice civile.
Sezione I
Banche popolari
Art. 29
(Norme generali)
1. Le banche popolari sono
costituite in forma di società
cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni
non può essere inferiore a lire
cinquemila.
3. La nomina degli amministratori e
dei sindaci spetta esclusivamente
all'assemblea dei soci.
4. Alle banche popolari non si
applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
Art. 30
(Soci)
1. Ogni socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni
possedute.
2. Nessuno può detenere azioni in
misura eccedente lo 0,50 per cento
del capitale sociale. La banca,
appena rileva il superamento di tale
limite, contesta al detentore la
violazione del divieto. Le azioni
eccedenti devono essere alienate
entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i relativi
diritti patrimoniali maturati fino
all'alienazione delle azioni
eccedenti vengono acquisiti dalla
banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2
non si applica agli organismi di
investimento collettivo in valori
mobiliari, per i quali valgono i
limiti previsti dalla disciplina
propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può
essere inferiore a duecento. Qualora
tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata
entro un anno; in caso contrario, la
banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di
amministrazione di rigetto delle
domande di ammissione a socio
debbono essere motivate avuto
riguardo all'interesse della
società, alle prescrizioni
statutarie e allo spirito della
forma cooperativa. Il consiglio di
amministrazione è tenuto a
riesaminare la domanda di ammissione
su richiesta del collegio dei
probiviri, costituito ai sensi dello
statuto e integrato con un
rappresentante dell'aspirante socio.
L'istanza di revisione deve essere
presentata entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione
della deliberazione e il collegio
dei probiviri si pronuncia entro
trenta giorni dalla richiesta (*).
6. Coloro ai quali il consiglio di
amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio possono
esercitare i diritti aventi
contenuto patrimoniale relativi alle
azioni possedute, fermo restando
quanto disposto dal comma 2.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
4 del D. Lgs. 342/99.
Art. 31
(Trasformazioni e fusioni)
1. La Banca d'Italia, nell'interesse
dei creditori ovvero per esigenze di
rafforzamento patrimoniale ovvero a
fini di razionalizzazione del
sistema, autorizza le trasformazioni
di banche popolari in società per
azioni ovvero le fusioni alle quali
prendono parte banche popolari e da
cui risultino società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono
assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione
all'oggetto delle modificazioni, gli
statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella
meno elevata. E' fatto salvo il
diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'articolo 56, comma
2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Art. 32
(Utili)
1. Le banche popolari devono
destinare almeno il dieci per cento
degli utili netti annuali a riserva
legale.
2. La quota di utili non assegnata a
riserva legale, ad altre riserve, ad
altre destinazioni previste dallo
statuto o non distribuita ai soci, è
destinata a beneficenza o
assistenza.
Sezione II
Banche di credito cooperativo
Art. 33
(Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo
sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere
l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina degli amministratori e
dei sindaci spetta esclusivamente
all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna
azione non può essere inferiore a
lire cinquantamila né superiore a
lire un milione.
Art. 34
(Soci)
1. Il numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo non
può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero diminuisca, la
compagine sociale deve essere
reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca è posta in
liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di
credito cooperativo è necessario
risiedere, aver sede ovvero operare
con carattere di continuità nel
territorio di competenza della banca
stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni
possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni
il cui valore nominale complessivo
superi ottanta milioni di lire.
5. ….omissis….(*)
6. Si applica l'articolo 30, comma
5(**)
_______________________________________
(*) Comma abrogato dall'art. 5 del
D. Lgs. 342/99.
(**) Comma così sostituito dall'art.
5 del D. Lgs. 342/99.
Art. 35
(Operatività)
1. Le banche di credito cooperativo
esercitano il credito
prevalentemente a favore dei soci.
La Banca d'Italia può autorizzare,
per periodi determinati, le singole
banche di credito cooperativo a una
operatività prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci,
unicamente qualora sussistano
ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme
relative alle attività, alle
operazioni di impiego e di raccolta
e alla competenza territoriale,
determinate sulla base dei criteri
fissati dalla Banca d'Italia.
Art. 36
(Fusioni)
1. La Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e
qualora sussistano ragioni di
stabilità, fusioni tra banche di
credito cooperativo e banche di
diversa natura da cui risultino
banche popolari o banche costituite
in forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono
assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione
all'oggetto delle modificazioni, gli
statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella
meno elevata. E' fatto salvo il
diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'articolo 57, commi
2, 3 e 4.
Art. 37
(Utili)
1. Le banche di credito cooperativo
devono destinare almeno il settanta
per cento degli utili netti annuali
a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti
annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione
nella misura e con le modalità
previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è
assegnata ai sensi dei commi
precedenti e che non è utilizzata
per la rivalutazione delle azioni o
assegnata ad altre riserve o
distribuita ai soci deve essere
destinata a fini di beneficenza o
mutualità.
Capo VI
Norme relative a particolari
operazioni di credito
Sezione I
Credito fondiario e alle opere
pubbliche
Art. 38
(Nozione di credito fondiario)
1. Il credito fondiario ha per
oggetto la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti a medio e
lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR,
determina l'ammontare massimo dei
finanziamenti, individuandolo in
rapporto al valore dei beni
ipotecati o al costo delle opere da
eseguire sugli stessi, nonché le
ipotesi in cui la presenza di
precedenti iscrizioni ipotecarie non
impedisce la concessione dei
finanziamenti.
Art. 39
(Ipoteche)
1. Ai fini dell'iscrizione
ipotecaria le banche possono
eleggere domicilio presso la propria
sede.
2. Quando la stipulazione del
contratto e l'erogazione del denaro
formino oggetto di atti separati, il
conservatore dei registri
immobiliari, in base alla quietanza
rilasciata dal beneficiario del
finanziamento, esegue, a margine
dell'iscrizione già presa,
l'annotazione dell'avvenuto
pagamento e dell'eventuale
variazione degli interessi convenuta
dalle parti; in tal caso l'ipoteca
iscritta fa collocare nello stesso
grado gli interessi nella misura
risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a
finanziamenti con clausole di
indicizzazione è garantito
dall'ipoteca iscritta fino a
concorrenza dell'importo
effettivamente dovuto per effetto
dell'applicazione di dette clausole.
L'adeguamento dell'ipoteca si
verifica automaticamente se la nota
d'iscrizione menziona la clausola di
indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei
finanziamenti non sono assoggettate
a revocatoria fallimentare quando
siano state iscritte dieci giorni
prima della pubblicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento.
L'articolo 67 della legge
fallimentare non si applica ai
pagamenti effettuati dal debitore a
fronte di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che
abbiano estinto la quinta parte del
debito originario, hanno diritto a
una riduzione proporzionale della
somma iscritta. Essi hanno inoltre
il diritto di ottenere la parziale
liberazione di uno o più immobili
ipotecati quando, dai documenti
prodotti o da perizie, risulti che
per le somme ancora dovute i
rimanenti beni vincolati
costituiscono una garanzia
sufficiente ai sensi dell'articolo
38.
6. In caso di edificio o complesso
condominiale, il debitore e il terzo
acquirente del bene ipotecato hanno
diritto alla suddivisione del
finanziamento in quote e,
correlativamente, al frazionamento
dell'ipoteca a garanzia. Il
conservatore dei registri
immobiliari annota la suddivisione e
il frazionamento a margine
dell'iscrizione presa.
7. Agli effetti dei diritti di
scritturato e degli emolumenti
ipotecari, nonché dei compensi e dei
diritti spettanti al notaio, gli
atti e le formalità ipotecarie,
anche di annotazione, si considerano
come una sola stipula, una sola
operazione sui registri immobiliari
e un solo certificato. Gli onorari
notarili sono ridotti alla metà.
Art. 40
(Estinzione anticipata e risoluzione
del contratto)
1. I debitori hanno facoltà di
estinguere anticipatamente, in tutto
o in parte, il proprio debito,
corrispondendo alla banca
esclusivamente un compenso
onnicomprensivo per l'estinzione
contrattualmente stabilito. I
contratti indicano le modalità di
calcolo del compenso, secondo i
criteri stabiliti dal CICR al solo
fine di garantire la trasparenza
delle condizioni(*)(**).
2. La banca può invocare come causa
di risoluzione del contratto il
ritardato pagamento quando lo stesso
si sia verificato almeno sette
volte, anche non consecutive. A tal
fine costituisce ritardato pagamento
quello effettuato tra il trentesimo
e il centottantesimo giorno dalla
scadenza della rata.
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art.
6 del D. Lgs. 342/99.
(**) Il comma 2 dell'art. 6 del D.
Lgs. 342/99 prevede che: "La
disposizione del secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 40 t.u., come
modificato dal presente decreto, non
si applica ai contratti stipulati
prima della data di entrata in
vigore del medesimo".
Art. 41
(Procedimento esecutivo)
1. Nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti
fondiari è escluso l'obbligo della
notificazione del titolo
contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni
ipotecati a garanzia di
finanziamenti fondiari può essere
iniziata o proseguita dalla banca
anche dopo la dichiarazione di
fallimento del debitore. Il curatore
ha facoltà di intervenire
nell'esecuzione. La somma ricavata
dall'esecuzione, eccedente la quota
che in sede di riparto risulta
spettante alla banca, viene
attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati,
l'amministratore giudiziario e il
curatore del fallimento del debitore
versano alla banca le rendite degli
immobili ipotecati a suo favore,
dedotte le spese di amministrazione
e i tributi, sino al soddisfacimento
del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone
la vendita o l'assegnazione, il
giudice dell'esecuzione prevede,
indicando il termine, che
l'aggiudicatario o l'assegnatario,
che non intendano avvalersi della
facoltà di subentrare nel contratto
di finanziamento prevista dal comma
5, versino direttamente alla banca
la parte del prezzo corrispondente
al complessivo credito della stessa.
L'aggiudicatario o l'assegnatario
che non provvedano al versamento nel
termine stabilito sono considerati
inadempienti ai sensi dell'articolo
587 del codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario
possono subentrare, senza
autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, nel contratto di
finanziamento stipulato dal debitore
espropriato, assumendosi gli
obblighi relativi, purché entro
quindici giorni dal decreto previsto
dall'articolo 574 del codice di
procedura civile ovvero dalla data
dell'aggiudicazione o
dell'assegnazione paghino alla banca
le rate scadute, gli accessori e le
spese. Nel caso di vendita in più
lotti, ciascun aggiudicatario o
assegnatario è tenuto a versare
proporzionalmente alla banca le rate
scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene
espropriato e il subentro nel
contratto di finanziamento previsto
dal comma 5 restano subordinati
all'emanazione del decreto previsto
dall'articolo 586 del codice di
procedura civile.
Art. 42
(Nozione di credito alle opere
pubbliche)
1. Il credito alle opere pubbliche
ha per oggetto la concessione, da
parte di banche, a favore di
soggetti pubblici o privati, di
finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o
di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del
finanziamento avviene a favore di
soggetti privati, il requisito di
opera pubblica o di pubblica utilità
deve risultare da leggi o da
provvedimenti della pubblica
amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere
assistiti dal privilegio previsto
dall'articolo 46.
4. Quando i finanziamenti siano
garantiti da ipoteca su immobili, si
applica la disciplina prevista dalla
presente sezione per le operazioni
di credito fondiario.
Sezione II
Credito agrario e peschereccio
Art. 43
(Nozione)
1. Il credito agrario ha per oggetto
la concessione, da parte di banche,
di finanziamenti destinati alle
attività agricole e zootecniche
nonché a quelle a esse connesse o
collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per
oggetto la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti destinati
alle attività di pesca e
acquacoltura, nonché a quelle a esse
connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o
collaterali l'agriturismo, la
manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione dei prodotti,
nonché le altre attività individuate
dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario
e di credito peschereccio possono
essere effettuate mediante utilizzo,
rispettivamente, di cambiale agraria
e di cambiale pesca. La cambiale
agraria e la cambiale pesca devono
indicare lo scopo del finanziamento
e le garanzie che lo assistono,
nonché il luogo dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la
cambiale pesca sono equiparate a
ogni effetto di legge alla cambiale
ordinaria.
Art. 44(*)(**)
(Garanzie)
1. I finanziamenti di credito
agrario e di credito peschereccio,
anche a breve termine, possono
essere assistiti dal privilegio
previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio
termine di credito agrario e di
credito peschereccio sono assistiti
da privilegio legale sui seguenti
beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti
e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie
prime, macchine, attrezzi e altri
beni, comunque acquistati con il
finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti
dalla vendita dei beni indicati
nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca
nel grado immediatamente successivo
ai crediti per le imposte sui
redditi immobiliari di cui al numero
2) dell'articolo 2778 del codice
civile.
4. In caso di inadempimento, il
giudice del luogo in cui si trovano
i beni sottoposti ai privilegi di
cui ai commi 1 e 2 puo', su istanza
della banca creditrice, assunte
sommarie informazioni, disporne
l'apprensione e la vendita.
Quest'ultima e' effettuata ai sensi
dell'articolo 1515 del codice
civile.
5. Ove i finanziamenti di credito
agrario e di credito peschereccio
siano garantiti da ipoteca su
immobili, si applica la disciplina
prevista dalla sezione I del
presente capo per le operazioni di
credito fondiario.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 7 del D. Lgs. 342/99.
(**) Il presente articolo, nella sua
versione originale, era già stato
sostituito dall'art. 1, D.L.
4.1.1994, n. 1 (pubblicato nella
G.U. n. 4 del 7.1.1994), convertito
nella L. 17.2.1994, n. 135
(pubblicata nella G.U. n. 49
dell'1.3.1994).
Art. 45
(Fondo interbancario di garanzia)
1. Le operazioni di credito agrario
possono essere assistite dalla
garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia, avente
personalità giuridica e gestione
autonoma e sottoposto alla vigilanza
del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, sentito
il Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari
e forestali, individua le operazioni
alle quali si applica la garanzia e
determina i criteri e i limiti degli
interventi del Fondo, nonché
l'entità delle contribuzioni a esso
dovute da parte delle banche, in
rapporto all'ammontare dei
finanziamenti assistiti dalla
garanzia.
3. L'organizzazione interna e il
funzionamento del Fondo sono
disciplinati dallo statuto,
approvato con decreto del Ministro
del tesoro.
4. Presso il Fondo è operante la
Sezione speciale prevista
dall'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, dotata di
autonomia patrimoniale e
amministrativa. Alla Sezione si
applicano le disposizioni dei commi
2 e 3.
5. Presso il Fondo è altresì
operante una Sezione di garanzia per
il credito peschereccio, avente
personalità giuridica con
amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041, e sottoposta
alla vigilanza del Ministero del
tesoro. Alla Sezione si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3.
Sezione III
Altre operazioni
Art. 46
(Finanziamenti alle imprese:
costituzione di privilegi)
1. La concessione di finanziamenti a
medio e lungo termine da parte di
banche alle imprese puo' essere
garantita da privilegio speciale su
beni mobili, comunque destinati
all'esercizio dell'impresa, non
iscritti nei pubblici registri. Il
privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e
futuri, concessioni e beni
strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso
di lavorazione, scorte, prodotti
finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il
finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti
dalla vendita dei beni indicati
nelle lettere procedenti(*).
2. Il privilegio, a pena di nullità,
deve risultare da atto scritto.
Nell'atto devono essere esattamente
descritti i beni e i crediti sui
quali il privilegio viene
costituito, la banca creditrice, il
debitore e il soggetto che ha
concesso il privilegio, l'ammontare
e le condizioni del finanziamento
nonché la somma di denaro per la
quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del
privilegio sui beni e' subordinata
alla trascrizione, nel registro
indicato nell'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile, dell'atto
dal quale il privilegio risulta. La
trascrizione deve effettuarsi presso
i competenti uffici del luogo ove ha
sede l'impresa finanziata e presso
quelli del luogo ove ha sede o
risiede il soggetto che ha concesso
il privilegio(*).
4. Il privilegio previsto dal
presente articolo si colloca nel
grado indicato nell'articolo 2777,
ultimo comma, del codice civile e
non pregiudica gli altri titoli di
prelazione di pari grado con data
certa anteriore a quella della
trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1153 del codice
civile, il privilegio può essere
esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti
sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista
dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non
sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti
alla metà(**)
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art.
8 del D. Lgs. 342/99.
(**) Comma aggiunto dall'art. 8 del
D. Lgs. 342/99.
Art. 47(*)(**)
(Finanziamenti agevolati e gestione
di fondi pubblici)
1. Tutte le banche possono erogare
finanziamenti o prestare servizi
previsti dalle vigenti leggi di
agevolazione, purche' essi siano
regolati da contratto con
l'amministrazione pubblica
competente e rientrino tra le
attivita' che le banche possono
svolgere in via ordinaria. Ai
finanziamenti si applicano
integralmente le disposizioni delle
leggi di agevolazione, ivi comprese
quelle relative alle misure fiscali
e tariffarie e ai privilegi di
procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di
fondi pubblici di agevolazione
creditizia previsti dalle leggi
vigenti e la prestazione di servizi
a essi inerenti, sono disciplinate
da contratti stipulati tra
l'amministrazione pubblica
competente e le banche da questa
prescelte. I contratti indicano
criteri e modalita' idonei a
superare il conflitto di interessi
tra la gestione dei fondi e
l'attivita' svolta per proprio conto
dalle banche; a tal fine possono
essere istituiti organi distinti
preposti all'assunzione delle
deliberazioni in materia agevolativa
e separate contabilita'. I contratti
determinano altresi' i compensi e i
rimborsi spettanti alla banche.
3. I contratti indicati nel comma 2
possono prevedere che la banca alla
quale e' attribuita la gestione di
un fondo pubblico di agevolazione e'
tenuta a stipulare a sua volta
contratti con altre banche per
disciplinare la concessione, a
valere sul fondo, di contributi
relativi a finanziamenti da queste
erogati. Questi ultimi contratti
sono approvati dall'amministrazione
pubblica competente.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 9 del D. Lgs. 342/99.
(**) Il comma 2 dell'art. 9 del D.
Lgs. 342/99 prevede che: "La
stipulazione dei contratti, prevista
dall'articolo 47, comma 2, come
modificato dal presente decreto
legislativo, per la prestazione di
servizi inerenti alla gestione di
fondi pubblici di agevolazione
creditizia e attualmente assegnati
sulla base di provvedimenti
normativi, deve avvenire entro il 1
luglio 2000."
Art. 48(*)(**)
(Credito su pegno)
1. Le banche possono intraprendere
l'esercizio del credito su pegno di
cose mobili disciplinato dalla legge
10 maggio 1938, n. 745, e dal regio
decreto 25 maggio 1939, n. 1279,
dotandosi delle necessarie strutture
e dandone comunicazione alla Banca
d'Italia.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 10 del D. Lgs. 342/99.
(**) Il comma 2 dell'art. 10 del D.
Lgs. 342/99 prevede che: "La
disposizione del comma 1 non si
applica alle banche che, all'atto
della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono
gia' abilitate all'esercizio
dell'attivita' di credito su pegno."
Capo VII
Assegni circolari e decreto
ingiuntivo
Art. 49
(Assegni circolari)
1. La Banca d'Italia autorizza le
banche alla emissione degli assegni
circolari nonché di altri assegni a
essi assimilabili o equiparabili. Il
provvedimento di autorizzazione è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR,
determina la misura, la composizione
e le modalità per il versamento
della cauzione che le banche
emittenti sono tenute a costituire
presso la medesima Banca d'Italia a
fronte della circolazione degli
assegni indicati nel comma 1.
Art. 50
(Decreto ingiuntivo)
1. La Banca d'Italia e le banche
possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'articolo
633 del codice di procedura civile
anche in base all'estratto conto,
certificato conforme alle scritture
contabili da uno dei dirigenti della
banca interessata, il quale deve
altresì dichiarare che il credito è
vero e liquido.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo III
Vigilanza
Capo I
Vigilanza sulle banche
Art. 51
(Vigilanza informativa)
1. Le banche inviano alla Banca
d'Italia, con le modalità e nei
termini da essa stabiliti, le
segnalazioni periodiche nonché ogni
altro dato e documento richiesto.
Esse trasmettono anche i bilanci con
le modalità e nei termini stabiliti
dalla Banca d'Italia.
Art. 52(*)
(Comunicazioni del collegio
sindacale e dei soggetti incarica
del controllo dei conti)(**)
1. Il Collegio sindacale informa
senza indugio la Banca d'Italia di
tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio
dei propri compiti, che possano
costituire una irregolarità nella
gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria.
2. Le società che esercitano
attività di revisione contabile
presso le banche comunicano senza
indugio alla Banca d'Italia gli atti
o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che
possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria ovvero che
possano pregiudicare la continuità
dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un
giudizio sul bilancio. Tali società
inviano alla Banca d'Italia ogni
altro dato o documento richiesto
3. I commi 1 e 2 si applicano anche
ai soggetti che esercitano i compiti
ivi previsti presso le società che
controllano le banche o che sono da
queste controllate ai sensi
dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce
modalità e termini per la
trasmissione delle informazioni
previste dai commi 1 e 2.
_______________________________________
(*) Articolo così modificato
dall'art. 211 del Testo Unico della
Finanza.
(**) Rubrica così modificata
dall'art. 11 del D. Lgs. 342/99.
Art. 53
(Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi
del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano
sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i
sindaci e i dirigenti delle banche
per esaminare la situazione delle
stesse;
b) ordinare la convocazione degli
organi collegiali delle banche,
fissandone l'ordine del giorno, e
proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla
convocazione degli organi collegiali
delle banche quando gli organi
competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici
nei confronti di singole banche per
le materie indicate nel comma 1.
4. Le banche devono rispettare, per
la concessione di credito in favore
di soggetti a loro collegati o che
in esse detengono una partecipazione
rilevante al capitale, i limiti
indicati dalla Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del
CICR. Tali limiti sono determinati
con esclusivo riferimento al
patrimonio della banca e alla
partecipazione in essa detenuta dal
soggetto richiedente il credito. Il
CICR disciplina i conflitti di
interesse tra le banche e i loro
azionisti rilevanti, relativi alle
altre attività bancarie.
Art. 54
(Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia può effettuare
ispezioni presso le banche e
richiedere a esse l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga
necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere
alle autorità competenti di uno
Stato comunitario che esse
effettuino accertamenti presso
succursali di banche italiane
stabilite nel territorio di detto
Stato ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno
Stato comunitario, dopo aver
informato la Banca d'Italia, possono
ispezionare, anche tramite persone
da esse incaricate, le succursali
stabilite nel territorio della
Repubblica di banche dalle stesse
autorizzate. Se le autorità
competenti di uno Stato comunitario
lo richiedono, la Banca d'Italia può
procedere direttamente agli
accertamenti ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la
Banca d'Italia può concordare con le
autorità competenti degli Stati
extracomunitari modalità per
l'ispezione di succursali di banche
insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia dà notizia alla
CONSOB delle comunicazioni ricevute
ai sensi del comma 3.
Art. 55
(Controlli sulle succursali in
Italia di banche comunitarie)
1. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR,
esercita controlli sulle succursali
di banche comunitarie nel territorio
della Repubblica.
Art. 56
(Modificazioni statutarie)
1. La Banca d'Italia accerta che le
modificazioni degli statuti delle
banche non contrastino con una sana
e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti
l'accertamento previsto dal comma 1.
Art. 57
(Fusioni e scissioni)
1. La Banca d'Italia autorizza le
fusioni e le scissioni alle quali
prendono parte banche quando non
contrastino con il criterio di una
sana e prudente gestione. E' fatta
salva l'applicazione delle
disposizioni previste dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n.
356.
2. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese del progetto
di fusione o di scissione se non
consti l'autorizzazione indicata nel
comma 1.
3. Il termine previsto dall'articolo
2503, primo comma, del codice civile
è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate
o comunque esistenti, a favore di
banche incorporate da altre banche,
di banche partecipanti a fusioni con
costituzione di nuove banche ovvero
di banche scisse conservano la loro
validità e il loro grado, senza
bisogno di alcuna formalità o
annotazione, a favore,
rispettivamente, della banca
incorporante, della banca risultante
dalla fusione o della banca
beneficiaria del trasferimento per
scissione.
Art. 58
(Cessione di rapporti giuridici)(*)
1. La Banca d'Italia emana
istruzioni per la cessione a banche
di aziende, di rami d'azienda, di
beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le
istruzioni possono prevedere che le
operazioni di maggiore rilevanza
siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La Banca d'Italia può stabilire
forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di
locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore
del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione.
Restano altresi' applicabili le
discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per
i crediti ceduti(**).
4. Nei confronti dei debitori ceduti
gli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli
effetti indicati dall'articolo 1264
del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà,
entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2,
di esigere dal cedente o dal
cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il
cessionario risponde in via
esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei
contratti ceduti possono recedere
dal contratto entro tre mesi dagli
adempimenti pubblicitari previsti
dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la
responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle
cessioni in favore dei soggetti,
diversi dalle banche, inclusi
nell'ambito della vigilanza
consolidata ai sensi dell'articolo
65 e in favore degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo
107(***).
_______________________________________
(*) Rubrica così modificata
dall'art. 12 del D.Lgs. 342/99.
(**) Comma così sostituito
dall'articolo 12 del D.Lgs. 342/99.
(***) Comma aggiunto dall'articolo
12 del D.Lgs. 342/99.
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Art. 59
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi
previsti dall'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile.
Si applica l'articolo 23, comma 2;
b) per "società finanziarie" si
intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente:
l'attività di assunzione di
partecipazioni aventi le
caratteristiche indicate dalla Banca
d'Italia in conformità delle
delibere del CICR; una o più delle
attività previste dall'articolo 1,
comma 2, lettera f), numeri da 2 a
12; altre attività finanziarie
previste ai sensi del numero 15
della medesima lettera;
c) per "società strumentali" si
intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente,
attività che hanno carattere
ausiliario dell'attività delle
società del gruppo, comprese quelle
di gestione di immobili e di servizi
anche informatici.
Sezione I
Gruppo bancario
Art. 60
(Composizione)
1. Il gruppo bancario è composto
alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e
dalle società bancarie, finanziarie
e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria
capogruppo e dalle società bancarie,
finanziarie e strumentali da questa
controllate, quando nell'ambito del
gruppo abbia rilevanza la componente
bancaria, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR.
Art. 61
(Capogruppo)
1. Capogruppo è la banca italiana o
la società finanziaria con sede
legale in Italia, cui fa capo il
controllo delle società componenti
il gruppo bancario e che non sia, a
sua volta, controllata da un'altra
banca italiana o da un'altra società
finanziaria con sede legale in
Italia, che possa essere considerata
capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società finanziaria è
considerata capogruppo quando
nell'insieme delle società da essa
controllate abbiano rilevanza
determinante, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia in
conformità delle deliberazioni del
CICR, quelle bancarie, finanziarie e
strumentali.
3. Ferma restando la specifica
disciplina dell'attività bancaria,
la capogruppo è soggetta ai
controlli di vigilanza previsti dal
presente capo. La Banca d'Italia
accerta che lo statuto della
capogruppo e le sue modificazioni
non contrastino con la gestione sana
e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio
dell'attività di direzione e di
coordinamento, emana disposizioni
alle componenti del gruppo per
l'esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia
nell'interesse della stabilità del
gruppo. Gli amministratori delle
società del gruppo sono tenuti a
fornire ogni dato e informazione per
l'emanazione delle disposizioni e la
necessaria collaborazione per il
rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
5. Al collegio sindacale della
società finanziaria capogruppo si
applica l'articolo 52.
Art. 62
(Requisiti di professionalità e di
onorabilità)
1. Ai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e
controllo presso la società
finanziaria capogruppo si applicano
le disposizioni in materia di
requisiti di professionalità e di
onorabilità previste per i soggetti
che esercitano le medesime funzioni
presso le banche.
Art. 63
(Partecipazioni al capitale)
1. In materia di partecipazioni al
capitale delle società finanziarie
capogruppo si applicano le
disposizioni del titolo II, capo III
e IV(*).
2. Nei confronti delle altre società
appartenenti al gruppo bancario e
dei partecipanti al loro capitale
sono attribuiti alla Banca d'Italia
i poteri previsti dall'articolo 21.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
13 del D. Lgs. 342/99.
Art. 64
(Albo)
1. Il gruppo bancario è iscritto in
un apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca
d'Italia l'esistenza del gruppo
bancario e la sua composizione
aggiornata.
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