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Legge 385/93 |
LEGGE IN MATERIA BANCARIA E
CREDITIZIA
Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385
Pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del
30 settembre 1993
Titolo I Definizioni e Autorità
creditizie (artt. da 1 a 9)
Titolo II Banche (artt. da 10 a 50)
Titolo III Vigilanza (artt. da 51 a
69)
Titolo IV Disciplina delle crisi (artt.
da 70 a 105)
Titolo V Soggetti operanti nel
settore finanziario (artt. da 106 a
114)
Titolo V-bis Istituti di moneta
elettronica. (artt. da 114-bis a
114-quinquies)
Titolo VI Trasparenza e condizioni
contrattuali (artt. da 115 a 128)
Titolo VII Altri controlli (art.
129)
Titolo VIII Sanzioni (artt. da 130 a
145)
Titolo IX Disposizioni transitorie e
finali (artt. da 146 a 162)
Il presente Testo è coordinato con
le modificazioni e integrazioni
apportate con:
- decreto legge 4 gennaio 1994 n° 1
(conv. L.17/2/94 n°135) - Misure a
garanzia del credito agrario
- legge 7 marzo 1996 n° 108 -
Disposizioni in materia di usura
- decreto legislativo 23 luglio 1996
n° 415 - Eurosim
- decreto legislativo 4 dicembre
1996 n° 659 - Rec. Dir. Cee sui
sistemi di garanzia dei depositi
- decreto legislativo 24 dicembre
1998 n° 58 - Testo Unico sulla
finanza
- decreto legislativo 4 agosto 1999
n° 333 - Rafforzamento vigilanza (rec.
direttiva post BCCI)
- decreto legislativo 4 agosto 1999
n° 342 - Modifiche al Testo Unico
bancario - art. 55 della Legge 1
marzo 2002 n. 39 - Legge comunitaria
per il 2001 - Istituti di moneta
elettronica>br> - art. 8 del decreto
legislativo 11 aprile 2002 n° 61 -
Illeciti penali e amministrativi
delle società commerciali
- art. 13 del decreto legge 30
settembre 2003 n° 269 - Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici.
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Art. 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo
l'espressione:
a) "autorità creditizie" indica il
Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio, il Ministro
del tesoro e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa
autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato
interministeriale per il credito e
il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione
nazionale per le società e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la Commissione
di vigilanza sui fondi pensione;(*)
e) "ISVAP" indica l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f) "UIC" indica l'Ufficio italiano
dei cambi;
g) "Stato comunitario" indica lo
Stato membro della Comunità Europea;
h) "Stato extracomunitario" indica
lo Stato non membro della Comunità
Europea;
i) "legge fallimentare" indica il
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
l) "autorità competenti" indica, a
seconda dei casi, uno o più fra le
autorità di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli
organismi di investimento collettivo
del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati
finanziari".(*)
m) "Ministro del tesoro" indica il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.(*)
2. Nel presente decreto legislativo
si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente
sede legale in Italia;
b) "banca comunitaria": la banca
avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato
comunitario diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la
banca avente sede legale in uno
Stato extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia":
le banche italiane e le succursali
in Italia di banche
extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che
costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di una banca
e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attività della
banca;
f) "attività ammesse al mutuo
riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri
fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso
in particolare il credito al
consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le
cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale
incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di
pagamento (carte di credito,
"travellers cheques", lettere di
credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni
di firma;
7) operazioni per proprio conto o
per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario
(assegni, cambiali, certificati di
deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e
opzioni;
- contratti su tassi di cambio e
tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di
titoli e prestazioni di servizi
connessi;
9) consulenza alle imprese in
materia di struttura finanziaria, di
strategia industriale e di questioni
connesse, nonché consulenza e
servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di
imprese;
10) servizi di intermediazione
finanziaria del tipo "money
broking";
11) gestione o consulenza nella
gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di
valori mobiliari;
13) servizi di informazione
commerciale;
14) locazione di cassette di
sicurezza;
15) altre attività che, in virtù
delle misure di adattamento assunte
dalle autorità comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla
seconda direttiva in materia
creditizia del Consiglio delle
Comunità europee n. 89/646/CEE del
15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i
soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra
una banca e un soggetto italiano o
estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso
soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca
in misura pari almeno al 20% del
capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in
misura pari almeno al 20% del
capitale con diritto di voto;(*)
h-bis) "istituti di moneta
elettronica": le imprese, diverse
dalle banche, che emettono moneta
elettronica;(***)
h-ter) "moneta elettronica": un
valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell'emittente
che sia memorizzato su un
dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore
non inferiore al valore monetario
emesso e accettato come mezzo di
pagamento da soggetti diversi
dall'emittente.(***)
3. La Banca d'Italia, può
ulteriormente qualificare, in
conformità delle deliberazioni del
CICR, la definizione di stretti
legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.(**)
_______________________________________
(*) Lettera così aggiunta dall'art.
1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(**) Comma così aggiunto dall'art. 1
del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(***) Lettera così aggiunta
dall'art. 55 della Legge 1 marzo
2002 n. 39
Titolo I
Autorità creditizie
Art. 2
(Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio ha l'alta
vigilanza in materia di credito e di
tutela del risparmio. Esso delibera
nelle materie attribuite alla sua
competenza dal presente decreto
legislativo o da altre leggi. Il
CICR è composto dal Ministro del
tesoro, che lo presiede, dal
Ministro del commercio con l'estero,
dal Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari
e forestali, dal Ministro delle
finanze, dal Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dal Ministro dei
lavori pubblici e dal Ministro per
le politiche comunitarie. Alle
sedute partecipa il Governatore
della Banca d'Italia(*).
2. Il presidente può invitare altri
ministri a intervenire a singole
riunioni.
3. Il CICR è validamente costituito
con la presenza della maggioranza
dei suoi membri e delibera con il
voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro
svolge funzioni di segretario. Il
CICR determina le norme concernenti
la propria organizzazione e il
proprio funzionamento. Per
l'esercizio delle proprie funzioni
il CICR si avvale della Banca
d'Italia.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Art. 3
(Ministro del tesoro)
1. Il Ministro del tesoro adotta con
decreto i provvedimenti di sua
competenza previsti dal presente
decreto legislativo e ha facoltà di
sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro
del tesoro sostituisce il CICR. Dei
provvedimenti assunti è data notizia
al CICR nella prima riunione
successiva, che deve essere
convocata entro trenta giorni.
Art. 4
(Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, formula
le proposte per le deliberazioni di
competenza del CICR previste nei
titoli II e III e nell'articolo 107.
La Banca d'Italia, inoltre, emana
regolamenti nei casi previsti dalla
legge, impartisce istruzioni e
adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e
rende pubblici previamente i
principi e i criteri dell'attività
di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando
i diversi termini fissati da
disposizioni di legge, stabilisce i
termini per provvedere, individua il
responsabile del procedimento,
indica i motivi delle decisioni e
pubblica i provvedimenti aventi
carattere generale. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
intendendosi attribuiti al
Governatore della Banca d'Italia i
poteri per l'adozione degli atti
amministrativi generali previsti da
dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica
annualmente una relazione
sull'attività di vigilanza.
Art. 5
(Finalità e destinatari della
vigilanza)
1. Le autorità creditizie esercitano
i poteri di vigilanza a esse
attribuiti dal presente decreto
legislativo, avendo riguardo alla
sana e prudente gestione dei
soggetti vigilati, alla stabilità
complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema
finanziario nonché all'osservanza
delle disposizioni in materia
creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei
confronti delle banche, dei gruppi
bancari e degli intermediari
finanziari.
3. Le autorità creditizie esercitano
altresì gli altri poteri a esse
attribuiti dalla legge.
Art. 6
(Rapporti con il diritto
comunitario)
1. Le autorità creditizie esercitano
i poteri loro attribuiti in armonia
con le disposizioni comunitarie,
applicano i regolamenti e le
decisioni della Comunità europea e
provvedono in merito alle
raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria.
Art. 7
(Segreto d'ufficio e collaborazione
tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati in possesso della Banca
d'Italia in ragione della sua
attività di vigilanza sono coperti
da segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche
amministrazioni, a eccezione del
Ministro del tesoro, Presidente del
CICR. Il segreto non può essere
opposto all'autorità giudiziaria
quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o
i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente.(*)
2. I dipendenti della Banca
d'Italia, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici
ufficiali e hanno l'obbligo di
riferire esclusivamente al
Governatore tutte le irregolarità
constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia
sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici forniscono le
informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca
d'Italia, in conformità delle leggi
disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano
tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Detti
organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio.(*)
6. La Banca d'Italia collabora,
anche mediante scambio di
informazioni, con le autorità
competenti degli Stati comunitari,
al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Le informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia possono essere
trasmesse alle autorità italiane
competenti, salvo diniego
dell'autorità dello Stato
comunitario che ha fornito le
informazioni.(*)
7. Nell'ambito di accordi di
cooperazione e di equivalenti
obblighi di riservatezza, la Banca
d'Italia può scambiare informazioni
preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le
autorità competenti degli Stati
extracomunitari; le informazioni che
la Banca d'Italia ha ricevuto da un
altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con
l'assenso esplicito delle autorità
che le hanno fornite.(*)
8. La Banca d'Italia può scambiare
informazioni con autorità
amministrative o giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o di fallimento, in
Italia o all'estero, relativi a
banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche
comunitarie o extracomunitarie in
Italia, nonchè relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata. Nei rapporti con le
autorità extracomunitarie lo scambio
di informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7.(*)
9. La Banca d'Italia può comunicare
ai sistemi di garanzia italiani e, a
condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri
informazioni e dati in suo possesso
necessari al funzionamento dei
sistemi stessi.(*)
10. Nel rispetto delle condizioni
previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca
d'italia può scambiare informazioni
con altre autorità e soggetti esteri
indicati dalle direttive
medesime.(*)
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art.
2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
Art. 8
(Pubblicazione di provvedimenti e di
dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un
Bollettino contenente i
provvedimenti di carattere generale
emanati dalle autorità creditizie
nonché altri provvedimenti rilevanti
relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza. I provvedimenti sono
pubblicati entro il secondo mese
successivo a quello della loro
adozione.
2. Le delibere del CICR e i
provvedimenti di carattere generale
del Ministro del tesoro emanati ai
sensi del presente decreto
legislativo sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. I provvedimenti di
carattere generale della Banca
d'Italia sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana quando le disposizioni in
essi contenute sono destinate anche
a soggetti diversi da quelli
sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica
elaborazioni e dati statistici
relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza.
Art. 9
(Reclamo al CICR)
1. Contro i provvedimenti adottati
dalla Banca d'Italia nell'esercizio
dei poteri di vigilanza a essa
attribuiti dal presente decreto
legislativo è ammesso reclamo al
CICR, da parte di chi vi abbia
interesse, nel termine di 30 giorni
dalla comunicazione o dalla
pubblicazione. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni
del capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, numero 1199.
2. Il reclamo è deciso dal CICR
previa consultazione delle
associazioni di categoria dei
soggetti sottoposti a vigilanza, nel
caso in cui la decisione comporti la
risoluzione di questioni di
interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via
generale, con propria deliberazione,
le modalità per la consultazione
prevista dal comma 2.
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Titolo II
Banche
Capo I
Nozione di attività bancaria e di
raccolta del risparmio
Art. 10
(Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il
pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attività bancaria.
Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività
bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre
all'attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo la
disciplina propria di ciascuna,
nonché attività connesse o
strumentali. Sono salve le riserve
di attività previste dalla legge.
Art. 11
(Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo è raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo
di rimborso, sia sotto forma di
depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il
pubblico è vietata ai soggetti
diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del
risparmio tra il pubblico la
ricezione di fondi connessa
all'emissione di moneta elettronica.
(*****)
3. Il CICR stabilisce limiti e
criteri, anche con riguardo
all'attività e alla forma giuridica
dei soggetti, in base ai quali non
costituisce raccolta del risparmio
tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso società controllanti,
controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile
e presso controllate da una stessa
controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si
applica:
a) agli Stati comunitari, agli
organismi internazionali ai quali
aderiscono uno o più Stati
comunitari, agli enti pubblici
territoriali ai quali la raccolta
del risparmio è consentita in base
agli ordinamenti nazionali degli
Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai
soggetti esteri abilitati da
speciali disposizioni del diritto
italiano;
c) alle società per azioni e in
accomandita per azioni per la
raccolta effettuata, nei limiti
previsti dal codice civile, mediante
l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle società cooperative per
la raccolta effettuata mediante
l'emissione di obbligazioni(*);
d) alle società e agli enti con
titoli negoziati in un mercato
regolamentato per la raccolta
effettuata mediante titoli anche
obbligazionari(**) ;
d-bis) agli enti sottoposti a forme
di vigilanza prudenziale individuati
dal CICR(**);
e) alle imprese per la raccolta
effettuata tramite banche ed enti
sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale che esercitano attività
assicurativa o finanziaria(**);
f) agli enti sottoposti a forme di
vigilanza prudenziale che svolgono
attività assicurativa o finanziaria,
per la raccolta a essi
specificamente consentita da
disposizioni di legge;
g) alle società per la
cartolarizzazione dei crediti
previste dalla legge 30 aprile 1999,
n. 130, per la raccolta effettuata
ai sensi della medesima legge(*).
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e
criteri per la raccolta effettuata
dai soggetti indicati nelle lettere
c-bis) ,d), d-bis) ed e) del comma
4, avendo riguardo anche
all'attività dell'emittente a fini
di tutela della riserva
dell'attività bancaria stabilita
dall'articolo 10. Per la raccolta
effettuata dai soggetti indicati
nelle lettere d) e d-bis), le
disposizioni del CICR possono
derogare ai limiti previsti dal
primo comma dell'articolo 2410 del
codice civile. Il CICR, su proposta
formulata dalla Banca d'Italia
sentita la CONSOB, individua le
caratteristiche, anche di durata e
di taglio, dei titoli mediante i
quali la raccolta può essere
effettuata(***).
5. Nei casi previsti dal comma 4,
lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e
f) sono comunque precluse la
raccolta di fondi a vista e ogni
forma di raccolta collegata
all'emissione o alla gestione di
mezzi di pagamento a spendibilità
generalizzata(****).
_______________________________________
(*) Lettera così aggiunta dall'art.
2 del D. Lgs. 342/99.
(**) Lettera così sostituita
dall'art. 64, D.Lgs. 23.7.1996, n.
415.
(***)Comma così modificato dall'art.
2 del D. Lgs. 342/99.
(****) Comma così modificato
dall'art. 2 del D. Lgs. 342/99. La
versione originaria del presente
comma era stata sotituita dall'art.
64 del D.Lgs. 415/96.
(*****) Comma così aggiunto
dall'art. 55 della Legge 1 marzo
2002 n. 39
Art. 12
(Obbligazioni e titoli di deposito
emessi dalle banche)
1. Le banche, in qualunque forma
costituite, possono emettere
obbligazioni, anche convertibili,
nominative o al portatore.
2. Sono ammesse di diritto alle
quotazioni di borsa le obbligazioni
emesse dalle banche con azioni
quotate in borsa. La disposizione si
applica anche alle obbligazioni
convertibili in titoli di altre
società quando questi ultimi sono
quotati(*).
3. L'emissione delle obbligazioni
non convertibili o convertibili in
titoli di altre società è deliberata
dall'organo amministrativo; non si
applicano gli articoli 2410, 2411,
2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414,
2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del
codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in
azioni proprie si applicano le norme
del codice civile, eccetto
l'articolo 2410(**).
5. L'emissione delle obbligazioni
non convertibili o convertibili in
titoli di altre società è
disciplinata dalla Banca d'Italia,
in conformità delle deliberazioni
del CICR.
6. Le banche possono emettere titoli
di deposito nominativi o al
portatore. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del
CICR, può disciplinarne le modalità
di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le
emissioni da parte delle banche di
prestiti subordinati, irredimibili
ovvero rimborsabili previa
autorizzazione della medesima Banca
d'Italia. Tali emissioni possono
avvenire anche sotto forma di
obbligazioni o di titoli di
deposito.
_______________________________________
(*) L'art. 64, D.Lgs. n. 415 ha
abrogato il comma 2, disponendo che
esso continua ad applicarsi fino
alla data indicata
nell'autorizzazione all'esercizio
del mercato regolamento previsto
dall'art. 56 del medesimo decreto
nel quale sono negoziate le
obbligazioni bancarie.
(**) Comma così sostituito dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
Capo II
Autorizzazione all'attività
bancaria, succursali e libera
prestazione di servizi
Art. 13
(Albo)
1. La Banca d'Italia iscrive in un
apposito albo le banche autorizzate
in Italia e le succursali delle
banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e
nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
Art. 14
(Autorizzazione all'attività
bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza
l'attività bancaria quando ricorrano
le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società
per azioni o di società cooperativa
per azioni a responsabilità
limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione
generale siano situate nel
territorio della Repubblica;(*)
b) il capitale versato sia di
ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma
concernente l'attività iniziale,
unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto;
d) i partecipanti al capitale
abbiano i requisiti di onorabilità
stabiliti dall'articolo 25 e
sussistano i presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i requisiti di
professionalità e di onorabilità
indicati nell'articolo 26.
f) non sussistano, tra la banca o i
soggetti del gruppo di appartenenza
e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.(*)
2. La Banca d'Italia nega
l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate
nel comma 1 non risulti garantita la
sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina
la procedura di autorizzazione e le
ipotesi di decadenza dalla stessa
quando la banca autorizzata non
abbia iniziato l'esercizio
dell'attività(**).
3. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della
prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato con
decreto del Ministro del tesoro,
d'intesa con il Ministro degli
affari esteri, sentita la Banca
d'Italia. L'autorizzazione è
comunque subordinata al rispetto di
condizioni corrispondenti a quelle
del comma 1, lettere b), c) ed e).
L'autorizzazione è rilasciata
tenendo anche conto della condizione
di reciprocità.
_______________________________________
(*) Lettera così aggiunta dall'art.
3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(**) Comma aggiunto dall'art. 3 del
D. Lgs. 342/99.
Art. 15
(Succursali)
1. Le banche italiane possono
stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati
comunitari. La Banca d'Italia può
vietare lo stabilimento di una nuova
succursale per motivi attinenti
all'adeguatezza delle strutture
organizzative o della situazione
finanziaria, economica e
patrimoniale della banca.
2. Le banche italiane possono
stabilire succursali in uno Stato
extracomunitario previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono
stabilire succursali nel territorio
della Repubblica. Il primo
insediamento è preceduto da una
comunicazione alla Banca d'Italia da
parte dell'autorità competente dello
Stato di appartenenza; la succursale
inizia l'attività decorsi due mesi
dalla comunicazione. La Banca
d'Italia e la CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze,
indicano, se del caso, all'autorità
competente dello Stato comunitario e
alla banca le condizioni alle quali,
per motivi di interesse generale, è
subordinato l'esercizio
dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già
operanti nel territorio della
Repubblica con una succursale
possono stabilire altre succursali
previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in
cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione
mobiliare, dà notizia alla CONSOB
delle comunicazioni ricevute ai
sensi del comma 3 e dell'apertura di
succursali all'estero da parte di
banche italiane.
Art. 16
(Libera prestazione di servizi)
1. Le banche italiane possono
esercitare le attività ammesse al
mutuo riconoscimento in uno Stato
comunitario senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca
d'Italia.
2. Le banche italiane possono
operare in uno Stato
extracomunitario senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono
esercitare le attività previste dal
comma 1 nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi
succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata
dall'autorità competente dello Stato
di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie
possono operare in Italia senza
stabilirvi succursali previa
autorizzazione della Banca d'Italia,
rilasciata sentita la CONSOB per
quanto riguarda le attività di
intermediazione mobiliare(*).
5. La Banca d'Italia, nei casi in
cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione
mobiliare, dà notizia alla CONSOB
delle comunicazioni ricevute ai
sensi del comma 3 e della
prestazione all'estero di servizi da
parte di banche italiane.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 17
(Attività non ammesse al mutuo
riconoscimento)
1. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR,
disciplina l'esercizio di attività
non ammesse al mutuo riconoscimento
comunque effettuato da parte di
banche comunitarie nel territorio
della Repubblica.
Art. 18
(Società finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni dell'articolo 15,
comma 1, e dell'articolo 16, comma
1, si applicano anche alle società
finanziarie con sede legale in
Italia sottoposte a forme di
vigilanza prudenziale, quando la
partecipazione di controllo è
detenuta da una o più banche
italiane e ricorrono le condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'articolo 15,
comma 3, e dell'articolo 16, comma
3, si applicano, in armonia con la
normativa comunitaria, anche alle
società finanziarie aventi sede
legale in uno Stato comunitario
quando la partecipazione di
controllo è detenuta da una o più
banche aventi sede legale nel
medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in
cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione
mobiliare, comunica alla CONSOB le
società finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1
e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai sensi dei
commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni previste dall'articolo
54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai sensi del
comma 2 si applicano altresì le
disposizioni previste dall'articolo
79.
Capo III
Partecipazioni al capitale delle
banche
Art. 19
(Autorizzazioni)
1. La Banca d'Italia autorizza
preventivamente l'acquisizione a
qualsiasi titolo di azioni o quote
di banche da chiunque effettuata
quando comporta, tenuto conto delle
azioni o quote già possedute, una
partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale della banca
rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto e, indipendentemente
da tale limite, quando la
partecipazione comporta il controllo
della banca stessa.
2. La Banca d'Italia, inoltre,
autorizza preventivamente le
variazioni della partecipazione
quando comportano partecipazioni al
capitale della banca superiori ai
limiti percentuali stabiliti dalla
medesima Banca d'Italia e,
indipendentemente da tali limiti,
quando le variazioni comportano il
controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal
comma 1 è necessaria anche per
l'acquisizione del controllo di una
società che detiene una
partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale di una banca
rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto o che, comunque,
comporta il controllo della banca
stessa.
4. La Banca d'Italia individua i
soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando il diritto
di voto spetta o è attribuito a un
soggetto diverso dal socio.
5. La Banca d'Italia rilascia
l'autorizzazione quando ricorrano
condizioni atte a garantire una
gestione sana e prudente della
banca; l'autorizzazione può essere
sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso
società controllate, svolgono in
misura rilevante attività d'impresa
in settori non bancari né finanziari
non possono essere autorizzati ad
acquisire azioni o quote che
comportano, unitamente a quelle già
possedute, una partecipazione
superiore al 15 per cento del
capitale di una banca rappresentato
da azioni o quote con diritto di
voto o, comunque, il controllo della
banca stessa.
7. La Banca d'Italia nega o revoca
l'autorizzazione in presenza di
accordi, in qualsiasi forma
conclusi, da cui derivi
durevolmente, in capo ai soggetti
indicati nel comma 6, una rilevante
concentrazione di potere per la
nomina o la revoca della maggioranza
degli amministratori della banca,
tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei
commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di
reciprocità, la Banca d'Italia
comunica la domanda di
autorizzazione al Ministro del
tesoro, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei
Ministri può vietare
l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 20
(Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque partecipa al capitale di
una banca in misura superiore alla
percentuale stabilita dalla Banca
d'Italia, ne dà comunicazione alla
medesima Banca d'Italia e alla
banca. Le variazioni della
partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita
dalla Banca d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma
concluso, compresi quelli aventi
forma di associazione, che regola o
da cui comunque possa derivare
l'esercizio concertato del voto in
una banca, anche cooperativa, o in
una società che la controlla deve
essere comunicato alla Banca
d'Italia dai partecipanti ovvero dai
legali rappresentanti della banca o
della società cui l'accordo si
riferisce entro cinque giorni dalla
stipulazione ovvero, se non concluso
in forma scritta, dal momento di
accertamento delle circostanze che
ne rivelano l'esistenza. Quando
dall'accordo derivi una
concertazione del voto tale da
pregiudicare la gestione sana e
prudente della banca, la Banca
d'Italia può sospendere il diritto
di voto dei soci partecipanti
all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina
presupposti, modalità e termini
delle comunicazioni previste dal
comma 1 anche con riguardo alle
ipotesi in cui il diritto di voto
spetta o è attribuito a soggetto
diverso dal socio. La Banca d'Italia
determina altresì le modalità delle
comunicazioni previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di
verificare l'osservanza degli
obblighi indicati nei commi 1 e 2,
può chiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati.
Art. 21
(Richiesta di informazioni)
1. La Banca d'Italia può richiedere
alle banche e alle società e agli
enti di qualsiasi natura che
partecipano al loro capitale
l'indicazione nominativa dei soci
secondo quanto risulta dal libro dei
soci, dalle comunicazioni ricevute o
da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì
richiedere agli amministratori delle
società e degli enti che partecipano
al capitale delle banche
l'indicazione delle società e degli
enti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano
intestato a proprio nome azioni o
quote di società appartenenti a
terzi comunicano alla Banca
d'Italia, se questa lo richieda, le
generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente
articolo possono essere richieste
anche a società ed enti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la
CONSOB delle richieste che
interessano società ed enti con
titoli negoziati in un mercato
regolamentato.
Art. 22
(Partecipazioni indirette)
1. Ai fini del presente capo si
considerano anche le partecipazioni
al capitale delle banche acquisite o
comunque possedute per il tramite di
società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona.
Art. 23
(Nozione di controllo)
1. Ai fini del presente capo il
controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle
società, nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera
esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria,
allorché ricorra una delle seguenti
situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in
base ad accordi con altri soci, ha
il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori
ovvero dispone da solo della
maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di una partecipazione
idonea a consentire la nomina o la
revoca della maggioranza dei membri
del consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche
tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o
delle perdite;
b) il coordinamento della gestione
dell'impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di
uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori
rispetto a quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi
da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri
nella scelta di amministratori e dei
dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione
comune, in base alla composizione
degli organi amministrativi o per
altri concordanti elementi.
Art. 24
(Sospensione del diritto di voto,
obbligo di alienazione)
1. Non può essere esercitato il
diritto di voto inerente alle azioni
o quote per le quali le
autorizzazioni previste
dall'articolo 19 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese
o revocate. Il diritto di voto non
può essere altresì esercitato per le
azioni o quote per le quali siano
state omesse le comunicazioni
previste dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del
divieto, la deliberazione è
impugnabile, a norma dell'articolo
2377 del codice civile, se la
maggioranza richiesta non sarebbe
stata raggiunta senza i voti
inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è
soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote
per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o quote possedute da un
soggetto indicato nel comma 6
dell'articolo 19 che eccedono il 15
per cento del capitale della banca
rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto o ne comportano il
controllo, devono essere alienate
entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia. In caso di
inosservanza, il tribunale, su
richiesta della Banca d'Italia,
ordina la vendita delle azioni o
delle quote.
Capo IV
Requisiti di professionalità e di
onorabilità
Art. 25
(Requisiti di onorabilità dei
partecipanti)
1. Il Ministro del tesoro, sentita
la Banca d'Italia, determina, con
regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, i
requisiti di onorabilità dei
partecipanti al capitale delle
banche(*) .
2. Con il regolamento previsto dal
comma 1 il Ministro del tesoro
stabilisce la quota del capitale che
deve essere posseduta per
l'applicazione del medesimo comma 1.
A questo fine si considerano anche
le azioni o quote possedute per il
tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta
persona.
3. In mancanza dei requisiti non può
essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni o quote
eccedenti il suddetto limite. In
caso di inosservanza, la
deliberazione è impugnabile a norma
dell'articolo 2377 del codice civile
se la maggioranza richiesta non
sarebbe stata raggiunta senza i voti
inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è
soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote
per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
_______________________________________
(*) Vedi il regolamento del Ministro
del Tesoro n. 144 del 18.3.1998
(pubblicato in G.U. n. 109 del
13.5.1998)
Art. 26
(Requisiti di professionalità e di
onorabilità degli esponenti
aziendali)
1. I soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono
possedere i requisiti di
professionalità e di onorabilità
stabiliti con regolamento del
Ministro del tesoro adottato,
sentita la Banca d'Italia, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400(*) .
2. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia la decadenza è pronunciata
dalla Banca d'Italia.
3. Il regolamento previsto dal comma
1 stabilisce le cause che comportano
la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata. La
sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nel comma 2.
_______________________________________
(*) Vedi il regolamento del Ministro
del Tesoro n. 161 del 18.3.1998
(pubblicato nella G.U. n. 122 del
28.5.1998).
Art. 27
(Incompatibilità)
1. Il CICR può disciplinare
l'assunzione di cariche
amministrative presso le banche da
parte di dipendenti delle
amministrazioni dello Stato. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo
26.
Capo V
Banche cooperative
Art. 28
(Norme applicabili)
1. L'esercizio dell'attività
bancaria da parte di società
cooperative è riservato alle banche
popolari e alle banche di credito
cooperativo disciplinate dalle
sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo non si
applicano i controlli sulle società
cooperative attribuiti all'autorità
governativa dal codice civile.
Sezione I
Banche popolari
Art. 29
(Norme generali)
1. Le banche popolari sono
costituite in forma di società
cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni
non può essere inferiore a lire
cinquemila.
3. La nomina degli amministratori e
dei sindaci spetta esclusivamente
all'assemblea dei soci.
4. Alle banche popolari non si
applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
Art. 30
(Soci)
1. Ogni socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni
possedute.
2. Nessuno può detenere azioni in
misura eccedente lo 0,50 per cento
del capitale sociale. La banca,
appena rileva il superamento di tale
limite, contesta al detentore la
violazione del divieto. Le azioni
eccedenti devono essere alienate
entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i relativi
diritti patrimoniali maturati fino
all'alienazione delle azioni
eccedenti vengono acquisiti dalla
banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2
non si applica agli organismi di
investimento collettivo in valori
mobiliari, per i quali valgono i
limiti previsti dalla disciplina
propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può
essere inferiore a duecento. Qualora
tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata
entro un anno; in caso contrario, la
banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di
amministrazione di rigetto delle
domande di ammissione a socio
debbono essere motivate avuto
riguardo all'interesse della
società, alle prescrizioni
statutarie e allo spirito della
forma cooperativa. Il consiglio di
amministrazione è tenuto a
riesaminare la domanda di ammissione
su richiesta del collegio dei
probiviri, costituito ai sensi dello
statuto e integrato con un
rappresentante dell'aspirante socio.
L'istanza di revisione deve essere
presentata entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione
della deliberazione e il collegio
dei probiviri si pronuncia entro
trenta giorni dalla richiesta (*).
6. Coloro ai quali il consiglio di
amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio possono
esercitare i diritti aventi
contenuto patrimoniale relativi alle
azioni possedute, fermo restando
quanto disposto dal comma 2.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
4 del D. Lgs. 342/99.
Art. 31
(Trasformazioni e fusioni)
1. La Banca d'Italia, nell'interesse
dei creditori ovvero per esigenze di
rafforzamento patrimoniale ovvero a
fini di razionalizzazione del
sistema, autorizza le trasformazioni
di banche popolari in società per
azioni ovvero le fusioni alle quali
prendono parte banche popolari e da
cui risultino società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono
assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione
all'oggetto delle modificazioni, gli
statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella
meno elevata. E' fatto salvo il
diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'articolo 56, comma
2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Art. 32
(Utili)
1. Le banche popolari devono
destinare almeno il dieci per cento
degli utili netti annuali a riserva
legale.
2. La quota di utili non assegnata a
riserva legale, ad altre riserve, ad
altre destinazioni previste dallo
statuto o non distribuita ai soci, è
destinata a beneficenza o
assistenza.
Sezione II
Banche di credito cooperativo
Art. 33
(Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo
sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere
l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina degli amministratori e
dei sindaci spetta esclusivamente
all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna
azione non può essere inferiore a
lire cinquantamila né superiore a
lire un milione.
Art. 34
(Soci)
1. Il numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo non
può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero diminuisca, la
compagine sociale deve essere
reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca è posta in
liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di
credito cooperativo è necessario
risiedere, aver sede ovvero operare
con carattere di continuità nel
territorio di competenza della banca
stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni
possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni
il cui valore nominale complessivo
superi ottanta milioni di lire.
5. ….omissis….(*)
6. Si applica l'articolo 30, comma
5(**)
_______________________________________
(*) Comma abrogato dall'art. 5 del
D. Lgs. 342/99.
(**) Comma così sostituito dall'art.
5 del D. Lgs. 342/99.
Art. 35
(Operatività)
1. Le banche di credito cooperativo
esercitano il credito
prevalentemente a favore dei soci.
La Banca d'Italia può autorizzare,
per periodi determinati, le singole
banche di credito cooperativo a una
operatività prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci,
unicamente qualora sussistano
ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme
relative alle attività, alle
operazioni di impiego e di raccolta
e alla competenza territoriale,
determinate sulla base dei criteri
fissati dalla Banca d'Italia.
Art. 36
(Fusioni)
1. La Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e
qualora sussistano ragioni di
stabilità, fusioni tra banche di
credito cooperativo e banche di
diversa natura da cui risultino
banche popolari o banche costituite
in forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono
assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione
all'oggetto delle modificazioni, gli
statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella
meno elevata. E' fatto salvo il
diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'articolo 57, commi
2, 3 e 4.
Art. 37
(Utili)
1. Le banche di credito cooperativo
devono destinare almeno il settanta
per cento degli utili netti annuali
a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti
annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione
nella misura e con le modalità
previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è
assegnata ai sensi dei commi
precedenti e che non è utilizzata
per la rivalutazione delle azioni o
assegnata ad altre riserve o
distribuita ai soci deve essere
destinata a fini di beneficenza o
mutualità.
Capo VI
Norme relative a particolari
operazioni di credito
Sezione I
Credito fondiario e alle opere
pubbliche
Art. 38
(Nozione di credito fondiario)
1. Il credito fondiario ha per
oggetto la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti a medio e
lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR,
determina l'ammontare massimo dei
finanziamenti, individuandolo in
rapporto al valore dei beni
ipotecati o al costo delle opere da
eseguire sugli stessi, nonché le
ipotesi in cui la presenza di
precedenti iscrizioni ipotecarie non
impedisce la concessione dei
finanziamenti.
Art. 39
(Ipoteche)
1. Ai fini dell'iscrizione
ipotecaria le banche possono
eleggere domicilio presso la propria
sede.
2. Quando la stipulazione del
contratto e l'erogazione del denaro
formino oggetto di atti separati, il
conservatore dei registri
immobiliari, in base alla quietanza
rilasciata dal beneficiario del
finanziamento, esegue, a margine
dell'iscrizione già presa,
l'annotazione dell'avvenuto
pagamento e dell'eventuale
variazione degli interessi convenuta
dalle parti; in tal caso l'ipoteca
iscritta fa collocare nello stesso
grado gli interessi nella misura
risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a
finanziamenti con clausole di
indicizzazione è garantito
dall'ipoteca iscritta fino a
concorrenza dell'importo
effettivamente dovuto per effetto
dell'applicazione di dette clausole.
L'adeguamento dell'ipoteca si
verifica automaticamente se la nota
d'iscrizione menziona la clausola di
indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei
finanziamenti non sono assoggettate
a revocatoria fallimentare quando
siano state iscritte dieci giorni
prima della pubblicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento.
L'articolo 67 della legge
fallimentare non si applica ai
pagamenti effettuati dal debitore a
fronte di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che
abbiano estinto la quinta parte del
debito originario, hanno diritto a
una riduzione proporzionale della
somma iscritta. Essi hanno inoltre
il diritto di ottenere la parziale
liberazione di uno o più immobili
ipotecati quando, dai documenti
prodotti o da perizie, risulti che
per le somme ancora dovute i
rimanenti beni vincolati
costituiscono una garanzia
sufficiente ai sensi dell'articolo
38.
6. In caso di edificio o complesso
condominiale, il debitore e il terzo
acquirente del bene ipotecato hanno
diritto alla suddivisione del
finanziamento in quote e,
correlativamente, al frazionamento
dell'ipoteca a garanzia. Il
conservatore dei registri
immobiliari annota la suddivisione e
il frazionamento a margine
dell'iscrizione presa.
7. Agli effetti dei diritti di
scritturato e degli emolumenti
ipotecari, nonché dei compensi e dei
diritti spettanti al notaio, gli
atti e le formalità ipotecarie,
anche di annotazione, si considerano
come una sola stipula, una sola
operazione sui registri immobiliari
e un solo certificato. Gli onorari
notarili sono ridotti alla metà.
Art. 40
(Estinzione anticipata e risoluzione
del contratto)
1. I debitori hanno facoltà di
estinguere anticipatamente, in tutto
o in parte, il proprio debito,
corrispondendo alla banca
esclusivamente un compenso
onnicomprensivo per l'estinzione
contrattualmente stabilito. I
contratti indicano le modalità di
calcolo del compenso, secondo i
criteri stabiliti dal CICR al solo
fine di garantire la trasparenza
delle condizioni(*)(**).
2. La banca può invocare come causa
di risoluzione del contratto il
ritardato pagamento quando lo stesso
si sia verificato almeno sette
volte, anche non consecutive. A tal
fine costituisce ritardato pagamento
quello effettuato tra il trentesimo
e il centottantesimo giorno dalla
scadenza della rata.
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art.
6 del D. Lgs. 342/99.
(**) Il comma 2 dell'art. 6 del D.
Lgs. 342/99 prevede che: "La
disposizione del secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 40 t.u., come
modificato dal presente decreto, non
si applica ai contratti stipulati
prima della data di entrata in
vigore del medesimo".
Art. 41
(Procedimento esecutivo)
1. Nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti
fondiari è escluso l'obbligo della
notificazione del titolo
contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni
ipotecati a garanzia di
finanziamenti fondiari può essere
iniziata o proseguita dalla banca
anche dopo la dichiarazione di
fallimento del debitore. Il curatore
ha facoltà di intervenire
nell'esecuzione. La somma ricavata
dall'esecuzione, eccedente la quota
che in sede di riparto risulta
spettante alla banca, viene
attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati,
l'amministratore giudiziario e il
curatore del fallimento del debitore
versano alla banca le rendite degli
immobili ipotecati a suo favore,
dedotte le spese di amministrazione
e i tributi, sino al soddisfacimento
del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone
la vendita o l'assegnazione, il
giudice dell'esecuzione prevede,
indicando il termine, che
l'aggiudicatario o l'assegnatario,
che non intendano avvalersi della
facoltà di subentrare nel contratto
di finanziamento prevista dal comma
5, versino direttamente alla banca
la parte del prezzo corrispondente
al complessivo credito della stessa.
L'aggiudicatario o l'assegnatario
che non provvedano al versamento nel
termine stabilito sono considerati
inadempienti ai sensi dell'articolo
587 del codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario
possono subentrare, senza
autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, nel contratto di
finanziamento stipulato dal debitore
espropriato, assumendosi gli
obblighi relativi, purché entro
quindici giorni dal decreto previsto
dall'articolo 574 del codice di
procedura civile ovvero dalla data
dell'aggiudicazione o
dell'assegnazione paghino alla banca
le rate scadute, gli accessori e le
spese. Nel caso di vendita in più
lotti, ciascun aggiudicatario o
assegnatario è tenuto a versare
proporzionalmente alla banca le rate
scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene
espropriato e il subentro nel
contratto di finanziamento previsto
dal comma 5 restano subordinati
all'emanazione del decreto previsto
dall'articolo 586 del codice di
procedura civile.
Art. 42
(Nozione di credito alle opere
pubbliche)
1. Il credito alle opere pubbliche
ha per oggetto la concessione, da
parte di banche, a favore di
soggetti pubblici o privati, di
finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o
di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del
finanziamento avviene a favore di
soggetti privati, il requisito di
opera pubblica o di pubblica utilità
deve risultare da leggi o da
provvedimenti della pubblica
amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere
assistiti dal privilegio previsto
dall'articolo 46.
4. Quando i finanziamenti siano
garantiti da ipoteca su immobili, si
applica la disciplina prevista dalla
presente sezione per le operazioni
di credito fondiario.
Sezione II
Credito agrario e peschereccio
Art. 43
(Nozione)
1. Il credito agrario ha per oggetto
la concessione, da parte di banche,
di finanziamenti destinati alle
attività agricole e zootecniche
nonché a quelle a esse connesse o
collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per
oggetto la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti destinati
alle attività di pesca e
acquacoltura, nonché a quelle a esse
connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o
collaterali l'agriturismo, la
manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione dei prodotti,
nonché le altre attività individuate
dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario
e di credito peschereccio possono
essere effettuate mediante utilizzo,
rispettivamente, di cambiale agraria
e di cambiale pesca. La cambiale
agraria e la cambiale pesca devono
indicare lo scopo del finanziamento
e le garanzie che lo assistono,
nonché il luogo dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la
cambiale pesca sono equiparate a
ogni effetto di legge alla cambiale
ordinaria.
Art. 44(*)(**)
(Garanzie)
1. I finanziamenti di credito
agrario e di credito peschereccio,
anche a breve termine, possono
essere assistiti dal privilegio
previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio
termine di credito agrario e di
credito peschereccio sono assistiti
da privilegio legale sui seguenti
beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti
e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie
prime, macchine, attrezzi e altri
beni, comunque acquistati con il
finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti
dalla vendita dei beni indicati
nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca
nel grado immediatamente successivo
ai crediti per le imposte sui
redditi immobiliari di cui al numero
2) dell'articolo 2778 del codice
civile.
4. In caso di inadempimento, il
giudice del luogo in cui si trovano
i beni sottoposti ai privilegi di
cui ai commi 1 e 2 puo', su istanza
della banca creditrice, assunte
sommarie informazioni, disporne
l'apprensione e la vendita.
Quest'ultima e' effettuata ai sensi
dell'articolo 1515 del codice
civile.
5. Ove i finanziamenti di credito
agrario e di credito peschereccio
siano garantiti da ipoteca su
immobili, si applica la disciplina
prevista dalla sezione I del
presente capo per le operazioni di
credito fondiario.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 7 del D. Lgs. 342/99.
(**) Il presente articolo, nella sua
versione originale, era già stato
sostituito dall'art. 1, D.L.
4.1.1994, n. 1 (pubblicato nella
G.U. n. 4 del 7.1.1994), convertito
nella L. 17.2.1994, n. 135
(pubblicata nella G.U. n. 49
dell'1.3.1994).
Art. 45
(Fondo interbancario di garanzia)
1. Le operazioni di credito agrario
possono essere assistite dalla
garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia, avente
personalità giuridica e gestione
autonoma e sottoposto alla vigilanza
del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, sentito
il Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari
e forestali, individua le operazioni
alle quali si applica la garanzia e
determina i criteri e i limiti degli
interventi del Fondo, nonché
l'entità delle contribuzioni a esso
dovute da parte delle banche, in
rapporto all'ammontare dei
finanziamenti assistiti dalla
garanzia.
3. L'organizzazione interna e il
funzionamento del Fondo sono
disciplinati dallo statuto,
approvato con decreto del Ministro
del tesoro.
4. Presso il Fondo è operante la
Sezione speciale prevista
dall'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, dotata di
autonomia patrimoniale e
amministrativa. Alla Sezione si
applicano le disposizioni dei commi
2 e 3.
5. Presso il Fondo è altresì
operante una Sezione di garanzia per
il credito peschereccio, avente
personalità giuridica con
amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041, e sottoposta
alla vigilanza del Ministero del
tesoro. Alla Sezione si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3.
Sezione III
Altre operazioni
Art. 46
(Finanziamenti alle imprese:
costituzione di privilegi)
1. La concessione di finanziamenti a
medio e lungo termine da parte di
banche alle imprese puo' essere
garantita da privilegio speciale su
beni mobili, comunque destinati
all'esercizio dell'impresa, non
iscritti nei pubblici registri. Il
privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e
futuri, concessioni e beni
strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso
di lavorazione, scorte, prodotti
finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il
finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti
dalla vendita dei beni indicati
nelle lettere procedenti(*).
2. Il privilegio, a pena di nullità,
deve risultare da atto scritto.
Nell'atto devono essere esattamente
descritti i beni e i crediti sui
quali il privilegio viene
costituito, la banca creditrice, il
debitore e il soggetto che ha
concesso il privilegio, l'ammontare
e le condizioni del finanziamento
nonché la somma di denaro per la
quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del
privilegio sui beni e' subordinata
alla trascrizione, nel registro
indicato nell'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile, dell'atto
dal quale il privilegio risulta. La
trascrizione deve effettuarsi presso
i competenti uffici del luogo ove ha
sede l'impresa finanziata e presso
quelli del luogo ove ha sede o
risiede il soggetto che ha concesso
il privilegio(*).
4. Il privilegio previsto dal
presente articolo si colloca nel
grado indicato nell'articolo 2777,
ultimo comma, del codice civile e
non pregiudica gli altri titoli di
prelazione di pari grado con data
certa anteriore a quella della
trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1153 del codice
civile, il privilegio può essere
esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti
sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista
dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non
sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti
alla metà(**)
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art.
8 del D. Lgs. 342/99.
(**) Comma aggiunto dall'art. 8 del
D. Lgs. 342/99.
Art. 47(*)(**)
(Finanziamenti agevolati e gestione
di fondi pubblici)
1. Tutte le banche possono erogare
finanziamenti o prestare servizi
previsti dalle vigenti leggi di
agevolazione, purche' essi siano
regolati da contratto con
l'amministrazione pubblica
competente e rientrino tra le
attivita' che le banche possono
svolgere in via ordinaria. Ai
finanziamenti si applicano
integralmente le disposizioni delle
leggi di agevolazione, ivi comprese
quelle relative alle misure fiscali
e tariffarie e ai privilegi di
procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di
fondi pubblici di agevolazione
creditizia previsti dalle leggi
vigenti e la prestazione di servizi
a essi inerenti, sono disciplinate
da contratti stipulati tra
l'amministrazione pubblica
competente e le banche da questa
prescelte. I contratti indicano
criteri e modalita' idonei a
superare il conflitto di interessi
tra la gestione dei fondi e
l'attivita' svolta per proprio conto
dalle banche; a tal fine possono
essere istituiti organi distinti
preposti all'assunzione delle
deliberazioni in materia agevolativa
e separate contabilita'. I contratti
determinano altresi' i compensi e i
rimborsi spettanti alla banche.
3. I contratti indicati nel comma 2
possono prevedere che la banca alla
quale e' attribuita la gestione di
un fondo pubblico di agevolazione e'
tenuta a stipulare a sua volta
contratti con altre banche per
disciplinare la concessione, a
valere sul fondo, di contributi
relativi a finanziamenti da queste
erogati. Questi ultimi contratti
sono approvati dall'amministrazione
pubblica competente.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 9 del D. Lgs. 342/99.
(**) Il comma 2 dell'art. 9 del D.
Lgs. 342/99 prevede che: "La
stipulazione dei contratti, prevista
dall'articolo 47, comma 2, come
modificato dal presente decreto
legislativo, per la prestazione di
servizi inerenti alla gestione di
fondi pubblici di agevolazione
creditizia e attualmente assegnati
sulla base di provvedimenti
normativi, deve avvenire entro il 1
luglio 2000."
Art. 48(*)(**)
(Credito su pegno)
1. Le banche possono intraprendere
l'esercizio del credito su pegno di
cose mobili disciplinato dalla legge
10 maggio 1938, n. 745, e dal regio
decreto 25 maggio 1939, n. 1279,
dotandosi delle necessarie strutture
e dandone comunicazione alla Banca
d'Italia.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 10 del D. Lgs. 342/99.
(**) Il comma 2 dell'art. 10 del D.
Lgs. 342/99 prevede che: "La
disposizione del comma 1 non si
applica alle banche che, all'atto
della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono
gia' abilitate all'esercizio
dell'attivita' di credito su pegno."
Capo VII
Assegni circolari e decreto
ingiuntivo
Art. 49
(Assegni circolari)
1. La Banca d'Italia autorizza le
banche alla emissione degli assegni
circolari nonché di altri assegni a
essi assimilabili o equiparabili. Il
provvedimento di autorizzazione è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR,
determina la misura, la composizione
e le modalità per il versamento
della cauzione che le banche
emittenti sono tenute a costituire
presso la medesima Banca d'Italia a
fronte della circolazione degli
assegni indicati nel comma 1.
Art. 50
(Decreto ingiuntivo)
1. La Banca d'Italia e le banche
possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'articolo
633 del codice di procedura civile
anche in base all'estratto conto,
certificato conforme alle scritture
contabili da uno dei dirigenti della
banca interessata, il quale deve
altresì dichiarare che il credito è
vero e liquido.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo III
Vigilanza
Capo I
Vigilanza sulle banche
Art. 51
(Vigilanza informativa)
1. Le banche inviano alla Banca
d'Italia, con le modalità e nei
termini da essa stabiliti, le
segnalazioni periodiche nonché ogni
altro dato e documento richiesto.
Esse trasmettono anche i bilanci con
le modalità e nei termini stabiliti
dalla Banca d'Italia.
Art. 52(*)
(Comunicazioni del collegio
sindacale e dei soggetti incarica
del controllo dei conti)(**)
1. Il Collegio sindacale informa
senza indugio la Banca d'Italia di
tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio
dei propri compiti, che possano
costituire una irregolarità nella
gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria.
2. Le società che esercitano
attività di revisione contabile
presso le banche comunicano senza
indugio alla Banca d'Italia gli atti
o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che
possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria ovvero che
possano pregiudicare la continuità
dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un
giudizio sul bilancio. Tali società
inviano alla Banca d'Italia ogni
altro dato o documento richiesto
3. I commi 1 e 2 si applicano anche
ai soggetti che esercitano i compiti
ivi previsti presso le società che
controllano le banche o che sono da
queste controllate ai sensi
dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce
modalità e termini per la
trasmissione delle informazioni
previste dai commi 1 e 2.
_______________________________________
(*) Articolo così modificato
dall'art. 211 del Testo Unico della
Finanza.
(**) Rubrica così modificata
dall'art. 11 del D. Lgs. 342/99.
Art. 53
(Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi
del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano
sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i
sindaci e i dirigenti delle banche
per esaminare la situazione delle
stesse;
b) ordinare la convocazione degli
organi collegiali delle banche,
fissandone l'ordine del giorno, e
proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla
convocazione degli organi collegiali
delle banche quando gli organi
competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici
nei confronti di singole banche per
le materie indicate nel comma 1.
4. Le banche devono rispettare, per
la concessione di credito in favore
di soggetti a loro collegati o che
in esse detengono una partecipazione
rilevante al capitale, i limiti
indicati dalla Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del
CICR. Tali limiti sono determinati
con esclusivo riferimento al
patrimonio della banca e alla
partecipazione in essa detenuta dal
soggetto richiedente il credito. Il
CICR disciplina i conflitti di
interesse tra le banche e i loro
azionisti rilevanti, relativi alle
altre attività bancarie.
Art. 54
(Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia può effettuare
ispezioni presso le banche e
richiedere a esse l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga
necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere
alle autorità competenti di uno
Stato comunitario che esse
effettuino accertamenti presso
succursali di banche italiane
stabilite nel territorio di detto
Stato ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno
Stato comunitario, dopo aver
informato la Banca d'Italia, possono
ispezionare, anche tramite persone
da esse incaricate, le succursali
stabilite nel territorio della
Repubblica di banche dalle stesse
autorizzate. Se le autorità
competenti di uno Stato comunitario
lo richiedono, la Banca d'Italia può
procedere direttamente agli
accertamenti ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la
Banca d'Italia può concordare con le
autorità competenti degli Stati
extracomunitari modalità per
l'ispezione di succursali di banche
insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia dà notizia alla
CONSOB delle comunicazioni ricevute
ai sensi del comma 3.
Art. 55
(Controlli sulle succursali in
Italia di banche comunitarie)
1. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR,
esercita controlli sulle succursali
di banche comunitarie nel territorio
della Repubblica.
Art. 56
(Modificazioni statutarie)
1. La Banca d'Italia accerta che le
modificazioni degli statuti delle
banche non contrastino con una sana
e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti
l'accertamento previsto dal comma 1.
Art. 57
(Fusioni e scissioni)
1. La Banca d'Italia autorizza le
fusioni e le scissioni alle quali
prendono parte banche quando non
contrastino con il criterio di una
sana e prudente gestione. E' fatta
salva l'applicazione delle
disposizioni previste dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n.
356.
2. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese del progetto
di fusione o di scissione se non
consti l'autorizzazione indicata nel
comma 1.
3. Il termine previsto dall'articolo
2503, primo comma, del codice civile
è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate
o comunque esistenti, a favore di
banche incorporate da altre banche,
di banche partecipanti a fusioni con
costituzione di nuove banche ovvero
di banche scisse conservano la loro
validità e il loro grado, senza
bisogno di alcuna formalità o
annotazione, a favore,
rispettivamente, della banca
incorporante, della banca risultante
dalla fusione o della banca
beneficiaria del trasferimento per
scissione.
Art. 58
(Cessione di rapporti giuridici)(*)
1. La Banca d'Italia emana
istruzioni per la cessione a banche
di aziende, di rami d'azienda, di
beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le
istruzioni possono prevedere che le
operazioni di maggiore rilevanza
siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La Banca d'Italia può stabilire
forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di
locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore
del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione.
Restano altresi' applicabili le
discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per
i crediti ceduti(**).
4. Nei confronti dei debitori ceduti
gli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli
effetti indicati dall'articolo 1264
del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà,
entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2,
di esigere dal cedente o dal
cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il
cessionario risponde in via
esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei
contratti ceduti possono recedere
dal contratto entro tre mesi dagli
adempimenti pubblicitari previsti
dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la
responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle
cessioni in favore dei soggetti,
diversi dalle banche, inclusi
nell'ambito della vigilanza
consolidata ai sensi dell'articolo
65 e in favore degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo
107(***).
_______________________________________
(*) Rubrica così modificata
dall'art. 12 del D.Lgs. 342/99.
(**) Comma così sostituito
dall'articolo 12 del D.Lgs. 342/99.
(***) Comma aggiunto dall'articolo
12 del D.Lgs. 342/99.
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Art. 59
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi
previsti dall'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile.
Si applica l'articolo 23, comma 2;
b) per "società finanziarie" si
intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente:
l'attività di assunzione di
partecipazioni aventi le
caratteristiche indicate dalla Banca
d'Italia in conformità delle
delibere del CICR; una o più delle
attività previste dall'articolo 1,
comma 2, lettera f), numeri da 2 a
12; altre attività finanziarie
previste ai sensi del numero 15
della medesima lettera;
c) per "società strumentali" si
intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente,
attività che hanno carattere
ausiliario dell'attività delle
società del gruppo, comprese quelle
di gestione di immobili e di servizi
anche informatici.
Sezione I
Gruppo bancario
Art. 60
(Composizione)
1. Il gruppo bancario è composto
alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e
dalle società bancarie, finanziarie
e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria
capogruppo e dalle società bancarie,
finanziarie e strumentali da questa
controllate, quando nell'ambito del
gruppo abbia rilevanza la componente
bancaria, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR.
Art. 61
(Capogruppo)
1. Capogruppo è la banca italiana o
la società finanziaria con sede
legale in Italia, cui fa capo il
controllo delle società componenti
il gruppo bancario e che non sia, a
sua volta, controllata da un'altra
banca italiana o da un'altra società
finanziaria con sede legale in
Italia, che possa essere considerata
capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società finanziaria è
considerata capogruppo quando
nell'insieme delle società da essa
controllate abbiano rilevanza
determinante, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia in
conformità delle deliberazioni del
CICR, quelle bancarie, finanziarie e
strumentali.
3. Ferma restando la specifica
disciplina dell'attività bancaria,
la capogruppo è soggetta ai
controlli di vigilanza previsti dal
presente capo. La Banca d'Italia
accerta che lo statuto della
capogruppo e le sue modificazioni
non contrastino con la gestione sana
e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio
dell'attività di direzione e di
coordinamento, emana disposizioni
alle componenti del gruppo per
l'esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia
nell'interesse della stabilità del
gruppo. Gli amministratori delle
società del gruppo sono tenuti a
fornire ogni dato e informazione per
l'emanazione delle disposizioni e la
necessaria collaborazione per il
rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
5. Al collegio sindacale della
società finanziaria capogruppo si
applica l'articolo 52.
Art. 62
(Requisiti di professionalità e di
onorabilità)
1. Ai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e
controllo presso la società
finanziaria capogruppo si applicano
le disposizioni in materia di
requisiti di professionalità e di
onorabilità previste per i soggetti
che esercitano le medesime funzioni
presso le banche.
Art. 63
(Partecipazioni al capitale)
1. In materia di partecipazioni al
capitale delle società finanziarie
capogruppo si applicano le
disposizioni del titolo II, capo III
e IV(*).
2. Nei confronti delle altre società
appartenenti al gruppo bancario e
dei partecipanti al loro capitale
sono attribuiti alla Banca d'Italia
i poteri previsti dall'articolo 21.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
13 del D. Lgs. 342/99.
Art. 64
(Albo)
1. Il gruppo bancario è iscritto in
un apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca
d'Italia l'esistenza del gruppo
bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere
d'ufficio all'accertamento
dell'esistenza di un gruppo bancario
e alla sua iscrizione nell'albo e
può determinare la composizione del
gruppo bancario anche in difformità
da quanto comunicato dalla
capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo
indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli
adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza
Art. 65
(Soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata)
1. La Banca d'Italia esercita la
vigilanza su base consolidata nei
confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo
bancario;
b) società bancarie, finanziarie e
strumentali partecipate almeno per
il 20% dalle società appartenenti a
un gruppo bancario o da una singola
banca;
c) società bancarie, finanziarie e
strumentali non comprese in un
gruppo bancario, ma controllate
dalla persona fisica o giuridica che
controlla un gruppo bancario ovvero
una singola banca;
d) società finanziarie, aventi sede
legale in un altro Stato
comunitario, che controllano una
capogruppo o una singola banca
italiana, semprechè tali società
siano incluse nella vigilanza
consolidata di competenza della
Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 69;
e) società bancarie, finanziarie e
strumentali controllate dai soggetti
di cui alla lettera d);
f) società bancarie, finanziarie e
strumentali partecipate almeno per
il 20%, anche congiuntamente, dai
soggetti indicati nelle lettere d)
ed e);
g) società finanziarie, diverse
dalla capogruppo e dalle società
indicate nella lettera d), che
controllano almeno una banca;
h) società, diverse da quelle
bancarie e finanziarie, che, fermo
restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6,
controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle
bancarie, finanziarie e strumentali
quando siano controllate da una
singola banca ovvero quando società
appartenenti a un gruppo bancario
ovvero soggetti indicati nelle
lettere d), e), g) e h) detengano,
anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata resta ferma
l'applicazione di norme specifiche
in tema di controlli e di vigilanza,
secondo la disciplina vigente.
Art. 66
(Vigilanza informativa)
1. Al fine di realizzare la
vigilanza su base consolidata, la
Banca d'Italia richiede ai soggetti
indicati nelle lettere da a) a f)
del comma 1 dell'articolo 65 la
trasmissione, anche periodica, di
situazioni e dati nonché ogni altra
informazione utile. La Banca
d'Italia può altresì richiedere ai
soggetti indicati nelle lettere g),
h) e i) del comma 1 dell'articolo
citato le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza su
base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina
modalità e termini per la
trasmissione delle situazioni, dei
dati e delle informazioni indicati
nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può richiedere
la certificazione del bilancio ai
soggetti indicati nelle lettere da
a) a g) del comma 1 dell'articolo
65.
4. Le società indicate nell'articolo
65, aventi sede legale in Italia,
forniscono alla capogruppo ovvero
alla singola banca le situazioni, i
dati e le informazioni richiesti per
consentire l'esercizio della
vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale in
Italia ricomprese nella vigilanza su
base consolidata di competenza delle
autorità di vigilanza degli altri
Stati comunitari forniscono ai
soggetti individuati dalle stesse le
informazioni necessarie per
l'esercizio della vigilanza
consolidata.
Art. 67
(Vigilanza regolamentare)
1. Al fine di realizzare la
vigilanza consolidata, la Banca
d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, ha facoltà
di impartire alla capogruppo, con
provvedimenti di carattere generale
o particolare, disposizioni,
concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi
componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi
del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano
sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'Italia.
3. Le disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia per realizzare la
vigilanza su base consolidata
possono tener conto, anche con
riferimento alla singola banca,
della situazione e delle attività
dei soggetti indicati nelle lettere
da b) a g) del comma 1 dell'articolo
65.
Art. 68
(Vigilanza ispettiva)
1. A fini di vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia può
effettuare ispezioni presso i
soggetti indicati nell'articolo 65 e
richiedere l'esibizione di documenti
e gli atti che ritenga necessari. Le
ispezioni nei confronti di società
diverse da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali hanno il
fine esclusivo di verificare
l'esattezza dei dati e delle
informazioni forniti per il
consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere
alle autorità competenti di uno
Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso i soggetti
indicati nel comma 1, stabiliti nel
territorio di detto Stato, ovvero
concordare altre modalità delle
verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta
delle autorita' competenti di altri
Stati comunitari o extracomunitari,
puo' effettuare ispezioni presso le
societa' con sede legale in Italia
ricomprese nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle
autorita' richiedenti. La Banca
d'Italia puo' consentire che la
verifica sia effettuata dalle
autorita' che hanno fatto la
richiesta ovvero da un revisore o da
un esperto(*).
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art.
14 del D. Lgs. 342/99
Art. 69
(Collaborazione tra autorità)
1. La Banca d'Italia può concordare
con le autorità di vigilanza di
altri Stati comunitari forme di
collaborazione nonché la
ripartizione dei compiti specifici
di ciascuna autorità in ordine
all'esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di
gruppi operanti in più Paesi.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo IV
Disciplina delle crisi
Capo I
Banche
Sezione I
Amministrazione straordinaria
Art. 70
(Provvedimento)
1. Il Ministro del tesoro, su
proposta della Banca d'Italia, può
disporre con decreto lo scioglimento
degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo delle
banche quando:
a) risultino gravi irregolarità
nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attività
della banca;
b) siano previste gravi perdite del
patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con
istanza motivata dagli organi
amministrativi ovvero dall'assemblea
straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e
degli altri organi diversi da quelli
indicati nel comma 1 sono sospese
per effetto del provvedimento di
amministrazione straordinaria, salvo
quanto previsto dall'articolo 72,
comma 6.
3. Il decreto del Ministro del
tesoro e la proposta della Banca
d'Italia sono comunicati dai
commissari straordinari agli
interessati, che ne facciano
richiesta, non prima
dell'insediamento ai sensi
dell'articolo 73(*) .
4. Il decreto del Ministro del
tesoro è pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria
dura un anno dalla data di
emanazione del decreto previsto dal
comma 1, salvo che il decreto
preveda un termine più breve o che
la Banca d'Italia ne autorizzi la
chiusura anticipata. In casi
eccezionali la procedura può essere
prorogata, per un periodo non
superiore a sei mesi, con il
medesimo procedimento indicato nel
comma 1; si applicano in quanto
compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può disporre
proroghe non superiori a due mesi
del termine della procedura, anche
se prorogato ai sensi del comma 5,
per gli adempimenti connessi alla
chiusura della procedura quando le
relative modalità di esecuzione
siano state già approvate dalla
medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applicano il
titolo IV della legge fallimentare e
l'articolo 2409 del codice civile.
Se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità nell'adempimento dei
doveri degli amministratori e dei
sindaci di banche, i soci che
rappresentano il ventesimo del
capitale sociale, ovvero il
cinquantesimo in caso di banche con
azioni quotate in borsa, possono
denunciare i fatti alla Banca
d'Italia, che decide con
provvedimento motivato.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 71
(Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia, con
provvedimento da emanarsi entro
quindici giorni dalla data del
decreto previsto dall'articolo 70,
comma 1, nomina:
a) uno o più commissari
straordinari;
b) un comitato di sorveglianza,
composto da tre a cinque membri, che
nomina a maggioranza di voti il
proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca
d'Italia e la delibera di nomina del
presidente del comitato di
sorveglianza sono pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Entro
quindici giorni dalla comunicazione
della nomina, i commissari
depositano in copia gli atti di
nomina degli organi della procedura
e del presidente del comitato di
sorveglianza per l'iscrizione nel
registro delle imprese; entro il
medesimo termine depositano le firme
autografe. Entro i successivi
quindici giorni deve farsi menzione
dell'iscrizione nei Bollettini
ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può revocare o
sostituire i commissari e i membri
del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai
commissari e ai componenti il
comitato di sorveglianza sono
determinate dalla Banca d'Italia in
base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della
banca sottoposta alla procedura.
5. La Banca d'Italia, fino
all'insediamento degli organi
straordinari, può nominare
commissario provvisorio un proprio
funzionario, che assume i medesimi
poteri attribuiti ai commissari
straordinari. Si applicano gli
articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si
applicano i requisiti di onorabilità
stabiliti ai sensi dell'art. 26(*).
_______________________________________
(*) Comma aggiunto dall'art. 15 del
D. Lgs. 342/99
Art. 72
(Poteri e funzionamento degli organi
straordinari)
1. I commissari esercitano le
funzioni e i poteri dei disciolti
organi amministrativi della banca.
Essi provvedono ad accertare la
situazione aziendale, a rimuovere le
irregolarità e a promuovere le
soluzioni utili nell'interesse dei
depositanti. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza
sostituisce in tutte le funzioni i
disciolti organi di controllo e
fornisce pareri ai commissari nei
casi previsti dalla presente sezione
o dalle disposizioni della Banca
d'Italia.
3. Le funzioni degli organi
straordinari hanno inizio con
l'insediamento degli stessi ai sensi
dell'articolo 73, commi 1 e 2, e
cessano con il passaggio delle
consegne agli organi subentranti(*)
.
4. La Banca d'Italia, con istruzioni
impartite ai commissari e ai membri
del comitato di sorveglianza, può
stabilire speciali cautele e
limitazioni nella gestione della
banca. I componenti gli organi
straordinari sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle
prescrizioni della Banca d'Italia;
queste non sono opponibili ai terzi
che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione di
responsabilità contro i membri dei
disciolti organi amministrativi e di
controllo, a norma dell'articolo
2393 del codice civile, spetta ai
commissari straordinari, sentito il
comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
Gli organi amministrativi succeduti
ai commissari proseguono le azioni
di responsabilità da questi iniziate
e riferiscono alla Banca d'Italia in
merito alle stesse.
6. I commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia,
possono convocare le assemblee e gli
altri organi indicati nell'articolo
70, comma 2. L'ordine del giorno è
stabilito in via esclusiva dai
commissari e non è modificabile
dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più di
uno, essi decidono a maggioranza dei
componenti in carica e i loro poteri
di rappresentanza sono validamente
esercitati con la firma congiunta di
due di essi. E' fatta salva la
possibilità di conferire deleghe,
anche per categorie di operazioni, a
uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza
delibera a maggioranza dei
componenti in carica; in caso di
parità prevale il voto del
presidente.
9. Le azioni civili contro i
commissari e i membri del comitato
di sorveglianza per atti compiuti
nell'espletamento dell'incarico sono
promosse previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 73
(Adempimenti iniziali)
1. I commissari straordinari si
insediano prendendo in consegna
l'azienda dagli organi
amministrativi disciolti con un
sommario processo verbale(*). I
commissari acquisiscono una
situazione dei conti. Alle
operazioni assiste almeno un
componente il comitato di
sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato
intervento degli organi
amministrativi disciolti o per altre
ragioni, non sia possibile
l'esecuzione delle consegne, i
commissari provvedono d'autorità a
insediarsi, con l'assistenza di un
notaio e, ove occorra, con
l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume
la gestione della banca ed esegue le
consegne ai commissari straordinari,
secondo le modalità indicate nei
commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo
all'esercizio chiuso anteriormente
all'inizio dell'amministrazione
straordinaria non sia stato
approvato, i commissari provvedono
al deposito nella cancelleria del
tribunale, in sostituzione del
bilancio, di una relazione sulla
situazione patrimoniale ed
economica, redatta sulla base delle
informazioni disponibili. La
relazione è accompagnata da un
rapporto del comitato di
sorveglianza. E' comunque esclusa
ogni distribuzione di utili.
_______________________________________
(*) Punto così sostituito dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 74
(Sospensione dei pagamenti)
1. Qualora ricorrano circostanze
eccezionali i commissari, al fine di
tutelare gli interessi dei
creditori, possono sospendere il
pagamento delle passività di
qualsiasi genere da parte della
banca ovvero la restituzione degli
strumenti finanziari ai clienti
relativi ai servizi previsti dal
d.lgs. di recepimento della
direttiva 93/22/CEE. Il
provvedimento è assunto sentito il
comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia,
che può emanare disposizioni per
l'attuazione dello stesso. La
sospensione ha luogo per un periodo
non superiore ad un mese,
prorogabile eventualmente, con le
stesse formalità, per altri due
mesi.
2. Durante il periodo della
sospensione non possono essere
intrapresi o proseguiti atti di
esecuzione forzata o atti cautelari
sui beni della banca e sugli
strumenti finanziari dei clienti.
Durante lo stesso periodo non
possono essere iscritte ipoteche
sugli immobili o acquistati altri
diritti di prelazione sui mobili
della banca se non in forza di
provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di
sospensione.
3. La sospensione non costituisce
stato d'insolvenza(*) .
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 75
(Adempimenti finali)
1. I commissari straordinari e il
comitato di sorveglianza, al termine
delle loro funzioni, redigono
separati rapporti sull'attività
svolta e li trasmettono alla Banca
d'Italia. La Banca d'Italia cura che
della chiusura dell'amministrazione
straordinaria sia data notizia
mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in
corso all'inizio
dell'amministrazione straordinaria è
protratta a ogni effetto di legge
fino al termine della procedura. I
commissari redigono il bilancio che
viene presentato per l'approvazione
alla Banca d'Italia entro quattro
mesi dalla chiusura
dell'amministrazione straordinaria e
pubblicato nei modi di legge.
L'esercizio cui si riferisce il
bilancio redatto dai commissari
costituisce un unico periodo
d'imposta. Entro un mese
dall'approvazione della Banca
d'Italia, gli organi subentrati ai
commissari presentano la
dichiarazione dei redditi relativa a
detto periodo secondo le
disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della
cessazione delle loro funzioni,
provvedono perché siano ricostituiti
gli organi dell'amministrazione
ordinaria. Gli organi subentranti
prendono in consegna l'azienda dai
commissari secondo le modalità
previste dall'articolo 73, comma 1.
Art. 76(*)
(Gestione provvisoria)
1. La Banca d'Italia, fatto salvo
quanto stabilito negli articoli
precedenti, puo' disporre, nei casi
indicati nell'articolo 70, comma 1,
e qualora concorrano ragioni di
assoluta urgenza, che uno o piu'
commissari assumano la gestione
provvisoria della banca con i poteri
degli organi amministrativi. Le
funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono
frattanto sospese. Possono essere
nominati commissari anche funzionari
della Banca d'Italia. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo'
avere una durata superiore a due
mesi. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 71, commi
2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9,
73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione
provvisoria intervenga lo
scioglimento degli organi di
amministrazione e di controllo a
norma dell'articolo 70, comma 1, i
commissari indicati nel comma 1
assumono le attribuzioni del
commissario provvisorio previsto
dall'articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione
provvisoria gli organi subentranti
prendono in consegna l'azienda dai
commissari indicati nel comma 1
secondo le modalita' previste
dall'articolo 73, comma 1.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 16 del D. Lgs. 342/99
Art. 77
(Succursali di banche
extracomunitarie)
1. Nel caso di amministrazione
straordinaria di succursali di
banche extracomunitarie stabilite
nel territorio della Repubblica, i
commissari straordinari e il
comitato di sorveglianza assumono
nei confronti delle succursali
stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo della
banca di appartenenza.
2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della
presente sezione.
Sezione II
Provvedimenti straordinari
Art. 78
(Banche autorizzate in Italia)
1. La Banca d'Italia può imporre il
divieto di intraprendere nuove
operazioni oppure ordinare la
chiusura di succursali alle banche
autorizzate in Italia, per
violazione di disposizioni
legislative, amministrative o
statutarie che ne regolano
l'attività, per irregolarità di
gestione ovvero, nel caso di
succursali di banche
extracomunitarie, anche per
insufficienza di fondi.
Art. 79
(Banche comunitarie)
1. In caso di violazione da parte di
banche comunitarie delle
disposizioni relative alle
succursali o alla prestazione di
servizi nel territorio della
Repubblica, la Banca d'Italia può
ordinare alla banca di porre termine
a tali irregolarità, dandone
comunicazione all'autorità
competente dello Stato membro in cui
la banca ha sede legale per i
provvedimenti eventualmente
necessari.
2. Quando manchino o risultino
inadeguati i provvedimenti
dell'autorità competente, quando le
irregolarità commesse possano
pregiudicare interessi generali
ovvero nei casi di urgenza per la
tutela delle ragioni dei
depositanti, dei risparmiatori e
degli altri soggetti ai quali sono
prestati i servizi, la Banca
d'Italia adotta le misure
necessarie, comprese l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove
operazioni e la chiusura della
succursale, dandone comunicazione
all'autorità competente.
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 80
(Provvedimento)
1. Il Ministro del tesoro, su
proposta della Banca d'Italia, può
disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'attività
bancaria e la liquidazione coatta
amministrativa delle banche, anche
quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria
ovvero la liquidazione secondo le
norme ordinarie, qualora le
irregolarità nell'amministrazione o
le violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o
statutarie o le perdite previste
dall'articolo 70 siano di
eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere
disposta, con il medesimo
procedimento indicato nel comma 1,
su istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, dei commissari
straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro del
tesoro e la proposta della Banca
d'Italia sono comunicati dai
commissari liquidatori agli
interessati, che ne facciano
richiesta, non prima
dell'insediamento ai sensi
dell'articolo 85(*) .
4. Il decreto del Ministro del
tesoro è pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del
decreto cessano le funzioni degli
organi amministrativi, di controllo
e assembleari, nonché di ogni altro
organo della banca. Sono fatte salve
le ipotesi previste dagli articoli
93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a
procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle
norme della presente sezione; per
quanto non espressamente previsto si
applicano, se compatibili, le
disposizioni della legge
fallimentare.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 81
(Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza
composto da tre a cinque membri, che
nomina a maggioranza di voti il
proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca
d'Italia e la delibera di nomina del
presidente del comitato di
sorveglianza sono pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Entro
quindici giorni dalla comunicazione
della nomina, i commissari
depositano in copia il decreto del
Ministro del tesoro e gli atti di
nomina degli organi della
liquidazione coatta e del presidente
del comitato di sorveglianza per
l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese; nello stesso
termine i commissari depositano le
firme autografe. Entro i successivi
quindici giorni deve farsi menzione
dell'iscrizione nei Bollettini
ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può revocare o
sostituire i commissari e i membri
del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai
commissari e ai componenti il
comitato di sorveglianza sono
determinate dalla Banca d'Italia in
base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della
liquidazione.
Art. 82
(Accertamento giudiziale dello stato
di insolvenza)
1. Se una banca non sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa
si trova in stato di insolvenza, il
tribunale del luogo in cui essa ha
la sede legale, su richiesta di uno
o più creditori, su istanza del
pubblico ministero o d'ufficio,
sentiti la Banca d'Italia e i
rappresentanti legali della banca,
dichiara lo stato di insolvenza con
sentenza in camera di consiglio.
Quando la banca sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria, il
tribunale dichiara l'insolvenza
anche su ricorso dei commissari
straordinari, sentiti i commissari
stessi, la Banca d'Italia e i
cessati rappresentanti legali. Si
applicano le disposizioni
dell'articolo 195, commi primo,
secondo periodo, terzo, quarto,
quinto, sesto e ottavo della legge
fallimentare.
2. Se una banca, anche avente natura
pubblica, si trova in stato di
insolvenza al momento
dell'emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non è stata dichiarata
a norma del comma 1, il tribunale
del luogo in cui la banca ha la sede
legale, su ricorso dei commissari
liquidatori, su istanza del pubblico
ministero o d'ufficio, sentiti la
Banca d'Italia e i cessati
rappresentanti legali della banca,
accerta tale stato con sentenza in
camera di consiglio. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 195,
terzo, quarto, quinto e sesto comma
della legge fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello
stato di insolvenza prevista dai
commi precedenti produce gli effetti
indicati nell'articolo 203 della
legge fallimentare.
Art. 83
(Effetti del provvedimento per la
banca, per i creditori
e sui rapporti giuridici
preesistenti)
1. Dalla data di insediamento degli
organi liquidatori ai sensi
dell'articolo 85, e comunque dal
terzo giorno successivo alla data di
emanazione del provvedimento che
dispone la liquidazione coatta, sono
sospesi il pagamento delle passività
di qualsiasi genere e le
restituzioni di beni di terzi.
2. Dal termine indicato nel comma 1
si producono gli effetti previsti
dagli articoli 42, 44, 45 e 66,
nonché dalle disposizioni del titolo
II, capo III, sezione II e sezione
IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1
contro la banca in liquidazione non
può essere promossa né proseguita
alcuna azione, salvo quanto disposto
dagli articoli 87, 88, 89 e 92,
comma 3, né, per qualsiasi titolo,
può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione
forzata o cautelare. Per le azioni
civili di qualsiasi natura derivanti
dalla liquidazione è competente
esclusivamente il tribunale del
luogo dove la banca ha la sede
legale(*).
_______________________________________
(*) Articolo così modificato
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 84
(Poteri e funzionamento degli organi
liquidatori)
1. I commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale della banca,
esercitano tutte le azioni a essa
spettanti e procedono alle
operazioni della liquidazione. I
commissari, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza
assiste i commissari nell'esercizio
delle loro funzioni, controlla
l'operato degli stessi e fornisce
pareri nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle
disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare
direttive per lo svolgimento della
procedura e può stabilire che talune
categorie di operazioni o di atti
debbano essere da essa autorizzate e
che per le stesse sia
preliminarmente sentito il comitato
di sorveglianza. I membri degli
organi liquidatori sono
personalmente responsabili
dell'inosservanza delle direttive
della Banca d'Italia; queste non
sono opponibili ai terzi che non ne
abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare
annualmente alla Banca d'Italia una
relazione sulla situazione contabile
e patrimoniale della banca e
sull'andamento della liquidazione,
accompagnata da un rapporto del
comitato di sorveglianza.
5. L'esercizio dell'azione di
responsabilità contro i membri dei
cessati organi amministrativi e di
controllo a norma degli articoli
2393 e 2394 del codice civile,
spetta ai commissari, sentito il
comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al
comitato di sorveglianza si applica
l'articolo 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia
e con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza, possono
farsi coadiuvare nello svolgimento
delle operazioni da terzi, sotto la
propria responsabilità e con oneri a
carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia,
possono a proprie spese delegare a
terzi il compimento di singoli atti.
Art. 85
(Adempimenti iniziali)
1. I commissari liquidatori si
insediano prendendo in consegna
l'azienda dai precedenti organi di
amministrazione o di liquidazione
ordinaria con un sommario processo
verbale. I commissari acquisiscono
una situazione dei conti e formano
quindi l'inventario(*).
2. Si applica l'articolo 73, commi
1, ultimo periodo, 2 e 4.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 86
(Accertamento del passivo)
1. Entro un mese dalla nomina i
commissari comunicano a ciascun
creditore, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, le somme
risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture e i documenti
della banca. La comunicazione
s'intende effettuata con riserva di
eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene
inviata a coloro che risultino
titolari di diritti reali sui beni e
sugli strumenti finanziari relativi
ai servizi previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
in possesso della banca, nonché ai
clienti aventi diritto alle
restituzioni dei detti strumenti
finanziari (*).
3. La Banca d'Italia può stabilire
ulteriori forme di pubblicità allo
scopo di rendere nota la scadenza
dei termini per la presentazione
delle domande di insinuazione ai
sensi del comma 5.
4. Entro quindici giorni dal
ricevimento della raccomandata, i
creditori e i titolari dei diritti
indicati nel comma 2 possono
presentare o inviare, mediante
raccomandata con avviso di
ricevimento, i loro reclami ai
commissari, allegando i documenti
giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del decreto di
liquidazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,
i creditori e i titolari dei diritti
indicati nel comma 2, i quali non
abbiano ricevuto la comunicazione
prevista dai commi 1 e 2, devono
chiedere ai commissari, mediante
raccomandata con avviso di
ricevimento, il riconoscimento dei
propri crediti e la restituzione dei
propri beni, presentando i documenti
atti a provare l'esistenza, la
specie e l'entità dei propri
diritti.
6. I commissari, trascorso il
termine previsto dal comma 5 e non
oltre i trenta giorni successivi,
presentano alla Banca d'Italia,
sentiti i cessati amministratori
della banca, l'elenco dei creditori
ammessi e delle somme riconosciute a
ciascuno, indicando i diritti di
prelazione e l'ordine degli stessi,
nonché gli elenchi dei titolari dei
diritti indicati nel comma 2 e di
coloro cui è stato negato il
riconoscimento delle pretese. I
clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti
finanziari relativi ai servizi
previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 sono iscritti
in apposita e separata sezione dello
stato passivo(**).
7. Nei medesimi termini previsti dal
comma 6 i commissari depositano
nella cancelleria del tribunale del
luogo ove la banca ha la sede
legale, a disposizione degli aventi
diritto, gli elenchi dei creditori
privilegiati, dei titolari di
diritti indicati nel comma 2, nonché
dei soggetti appartenenti alle
medesime categorie cui è stato
negato il riconoscimento delle
pretese.
8. Successivamente i commissari,
mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, comunicano senza
indugio a coloro ai quali è stato
negato in tutto o in parte il
riconoscimento delle pretese, la
decisione presa nei loro riguardi.
Dell'avvenuto deposito dello stato
passivo è dato avviso tramite
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti
indicati nei commi 6 e 7, lo stato
passivo diventa esecutivo.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
17 del D. Lgs. 342/99. Il presente
comma era stato sostituito, nella
sua versione originaria, dall'art.
64 del D.Lgs. n. 415/96.
(**)Comma così modificato dall'art.
17 del D. Lgs. 342/99. L'ultimo
periodo del presente comma era stato
aggiunto dall'art. 64 del D.Lgs. n.
415/96.
Art. 87
(Opposizioni allo stato passivo)
1. Possono proporre opposizione allo
stato passivo, relativamente alla
propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore
dei soggetti inclusi negli elenchi
indicati nell'articolo 86, comma 7,
i soggetti le cui pretese non siano
state accolte, in tutto o in parte,
entro quindici giorni dal
ricevimento della raccomandata
prevista dall'articolo 86, comma 8,
e i soggetti ammessi entro lo stesso
termine decorrente dalla data di
pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con
deposito in cancelleria del ricorso
al presidente del tribunale del
luogo ove la banca ha la sede
legale.
3. Il presidente del tribunale
assegna a un unico giudice
istruttore tutte le cause relative
alla stessa liquidazione. Nei
tribunali divisi in più sezioni il
presidente assegna le cause a una di
esse e il presidente di questa
provvede alla designazione di un
unico giudice istruttore. Il giudice
istruttore fissa con decreto
l'udienza in cui i commissari e le
parti devono comparire davanti a
lui, dispone la comunicazione del
decreto alla parte opponente almeno
quindici giorni prima della data
fissata per l'udienza e assegna il
termine per la notificazione del
ricorso e del decreto ai commissari
e alle parti. L'opponente deve
costituirsi almeno cinque giorni
liberi prima dell'udienza,
altrimenti l'opposizione si reputa
abbandonata.
4. Il giudice istruttore provvede
all'istruzione delle varie cause di
opposizione, che rimette al collegio
perché siano definite con un'unica
sentenza. Tuttavia, quando alcune
opposizioni sono mature per la
decisione e altre richiedono una più
lunga istruzione, il giudice
pronuncia ordinanza, con la quale
separa le cause e rimette al
collegio quelle mature per la
decisione.
5. Quando sia necessario per
decidere sulle contestazioni, il
giudice richiede ai commissari
l'esibizione di un estratto
dell'elenco dei creditori
chirografari previsto dall'articolo
86, comma 6; l'elenco non viene
messo a disposizione.
Art. 88
(Appello e ricorso per Cassazione)
1. Contro la sentenza del tribunale
può essere proposto appello, anche
dai commissari, entro il termine di
quindici giorni dalla data di
notificazione della stessa. Al
giudizio di appello si applica
l'articolo 87, commi 4, in quanto
compatibile, e 5.
2. Il termine per il ricorso per
Cassazione è ridotto alla metà e
decorre dalla data di notificazione
della sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni
grado del giudizio di opposizione
sono esecutive con il passaggio in
giudicato.
4. Per quanto non espressamente
previsto dalle norme contenute
nell'articolo 87 e nel presente
articolo, al giudizio di opposizione
si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile sul
processo di cognizione.
Art. 89
(Insinuazioni tardive)
1. Dopo il deposito dello stato
passivo e fino a che non siano
esauriti tutti i riparti e le
restituzioni, i creditori e i
titolari dei diritti indicati
nell'articolo 86, comma 2 che non
abbiano ricevuto la comunicazione ai
sensi dell'articolo 86, comma 8, e
non risultino inclusi nello stato
passivo, possono chiedere di far
valere i loro diritti secondo quanto
previsto dall'articolo 87, commi da
2 a 5, e dall'articolo 88. Tali
soggetti sopportano le spese
conseguenti al ritardo della
domanda, salvo che il ritardo stesso
non sia a essi imputabile(*).
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 90
(Liquidazione dell'attivo)
1. I commissari liquidatori hanno
tutti i poteri occorrenti per
realizzare l'attivo.
2. I commissari, con il parere
favorevole del comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono cedere
le attività e le passività,
l'azienda, rami d'azienda nonché
beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. La cessione
può avvenire in qualsiasi stadio
della procedura, anche prima del
deposito dello stato passivo; il
cessionario risponde comunque delle
sole passività risultanti dallo
stato passivo. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 58, commi
2, 3 e 4, anche quando il
cessionario non sia una banca o uno
degli altri soggetti previsti dal
comma 7 del medesimo articolo(*).
3. I commissari possono, nei casi di
necessità e per il miglior realizzo
dell'attivo, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, continuare
l'esercizio dell'impresa o di
determinati rami di attività,
secondo le cautele indicate dal
comitato di sorveglianza. La
continuazione dell'esercizio
dell'impresa disposta all'atto
dell'insediamento degli organi
liquidatori entro il termine
indicato nell'articolo 83, comma 1,
esclude lo scioglimento di diritto
dei rapporti giuridici preesistenti
previsto dalle norme richiamate dal
comma 2 del medesimo articolo(**).
4. Anche ai fini dell'eventuale
esecuzione di riparti agli aventi
diritto, i commissari possono
contrarre mutui, effettuare altre
operazioni finanziarie passive e
costituire in garanzia attività
aziendali, secondo le prescrizioni e
le cautele disposte dal comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
_______________________________________
(*) comma così modificato dall'art.
18 del D. Lgs. 342/99.
(**) Periodo aggiunto dall'art. 64
del D. Lgs. n. 415/96.
Art. 91(*)
(Restituzioni e riparti)
1. I commissari procedono alle
restituzioni dei beni nonche' degli
strumenti finanziari relativi ai
servizi di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e, secondo l'ordine stabilito
dall'articolo 111 della legge
fallimentare, alla ripartizione
dell'attivo liquidato. Le indennita'
e i rimborsi spettanti agli organi
della procedura di amministrazione
straordinaria e ai commissari della
gestione provvisoria che abbiano
preceduto la liquidazione coatta
amministrativa sono equiparate alle
spese indicate nell'articolo 111,
comma primo, numero 1), della legge
fallimentare(**).
2. Se risulta rispettata, ai sensi
dell'articolo 19 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58,
la separazione del patrimonio della
banca da quelli dei clienti iscritti
nell'apposita sezione separata dello
stato passivo, ma non sia rispettata
la separazione dei patrimoni dei
detti clienti tra di loro ovvero gli
strumenti finanziari non risultino
sufficienti per l'effettuazione di
tutte le restituzioni, i commissari
procedono, ove possibile, alle
restituzioni ai sensi del comma 1 in
proporzione dei diritti per i quali
ciascuno dei clienti è stato ammesso
alla sezione separata dello stato
passivo, ovvero alla liquidazione
degli strumenti finanziari di
pertinenza della clientela e alla
ripartizione del ricavato secondo la
medesima proporzione(***).
3. I clienti iscritti nell'apposita
sezione separata dello stato passivo
concorrono con i creditori
chirografari ai sensi dell'articolo
111, comma 1, numero 3) della legge
fallimentare, per l'intero,
nell'ipotesi in cui non risulti
rispettata la separazione del
patrimonio della banca da quelli dei
clienti ovvero per la parte del
diritto rimasto insoddisfatto, nei
casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato
di sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia,
possono eseguire riparti e
restituzioni parziali, sia a favore
di tutti gli aventi diritto sia a
favore di talune categorie di essi,
anche prima che siano realizzate
tutte le attività e accertate tutte
le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dai
commi 8, 9 e 10, i riparti e le
restituzioni non devono pregiudicare
la possibilità della definitiva
assegnazione delle quote e dei beni
spettanti a tutti gli aventi
diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le
restituzioni, i commissari, in
presenza di pretese di creditori o
di altri interessati per le quali
non sia stata definita l'ammissione
allo stato passivo, accantonano le
somme e gli strumenti finanziari
corrispondenti ai riparti e alle
restituzioni non effettuati a favore
di ciascuno di detti soggetti, al
fine della distribuzione o della
restituzione agli stessi nel caso di
riconoscimento dei diritti o, in
caso contrario, della loro
liberazione a favore degli altri
aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i
commissari, con il parere favorevole
del comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono acquisire idonee
garanzie in sostituzione degli
accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini
dei reclami e delle domande previsti
dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa
concorrere solo agli eventuali
riparti e restituzioni successivi,
nei limiti in cui le pretese sono
accolte dal commissario o, dopo il
deposito dello stato passivo, dal
giudice in sede di opposizione
proposta ai sensi dell'articolo 87,
comma 1.
9. Coloro che hanno proposto
insinuazione tardiva ai sensi
dell'articolo 89, concorrono solo ai
riparti e alle restituzioni che
venissero eseguiti dopo la
presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e
9, i diritti reali e i diritti di
prelazione sono salvi quando i beni
ai quali si riferiscono non siano
stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla
liquidazione degli strumenti
finanziari gestiti dalla banca, i
commissari provvedono affinché gli
stessi siano amministrati in
un'ottica di minimizzazione del
rischio.
_______________________________________
(*). Articolo così sostituito
dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(**) Comma così sostituito dall'art.
19 del D. Lgs. 342/99.
(***) Comma così modificato
dall'art. 19 del D. Lgs. 342/99.
Art. 92(*)
(Adempimenti finali)
1. Liquidato l'attivo e prima
dell'ultimo riparto ai creditori o
dell'ultima restituzione ai clienti,
i commissari sottopongono il
bilancio finale di liquidazione, il
rendiconto finanziario e il piano di
riparto, accompagnati da una
relazione propria e da quella del
comitato di sorveglianza, alla Banca
d'Italia, che ne autorizza il
deposito presso la cancelleria del
tribunale. La liquidazione
costituisce, anche ai fini fiscali,
un unico esercizio; entro un mese
dal deposito i commissari presentano
la dichiarazione dei redditi
relativa a detto periodo secondo le
disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è data
notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia può
stabilire forme integrative di
pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,
gli interessati possono proporre le
loro contestazioni con ricorso al
tribunale. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 87, commi
da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza
che siano state proposte
contestazioni ovvero definite queste
ultime con sentenza passata in
giudicato, i commissari liquidatori
provvedono al riparto o alla
restituzione finale in conformità di
quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non
possono essere distribuiti vengono
depositati nei modi stabiliti dalla
Banca d'Italia per la successiva
distribuzione agli aventi diritto,
fatta salva la facoltà prevista
dall'articolo 91, comma 7.
6. Si applicano gli articoli 2456 e
2457 del codice civile.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi,
ivi compreso quello di accertamento
dello stato di insolvenza, non
preclude l'effettuazione degli
adempimenti finali previsti ai commi
precedenti e la chiusura della
procedura di liquidazione coatta
amministrativa. Tale chiusura è
subordinata alla esecuzione di
accantonamenti o all'acquisizione di
garanzie ai sensi dell'articolo 91,
commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura
della procedura di liquidazione
coatta, i commissari liquidatori
mantengono la legittimazione
processuale, anche nei successivi
stati e gradi dei giudizi. Ai
commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attività connesse
ai giudizi, si applicano gli
articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi
3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del
presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi
dell'articolo 90, comma 2, del
presente decreto i commissari
liquidatori sono estromessi, su
propria istanza, dai giudizi
relativi ai rapporti oggetto della
cessione nei quali sia subentrato il
cessionario.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
Art. 93
(Concordato di liquidazione)
1. In qualsiasi stadio della
procedura di liquidazione coatta, i
commissari, con il parere del
comitato di sorveglianza, ovvero la
banca ai sensi dell'articolo 152,
secondo comma, della legge
fallimentare,
con il parere degli organi
liquidatori, possono proporre un
concordato al tribunale del luogo
dove l'impresa ha la sede legale. La
proposta di concordato deve essere
autorizzata dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve
indicare la percentuale offerta ai
creditori chirografari, il tempo del
pagamento e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di
concordato può essere assunto da
terzi con liberazione parziale o
totale della banca concordataria. In
tal caso l'azione dei creditori per
l'esecuzione del concordato non può
esperirsi che contro i terzi
assuntori entro i limiti delle
rispettive quote.
4. La proposta di concordato e il
parere degli organi liquidatori sono
depositati nella cancelleria del
tribunale. La Banca d'Italia può
stabilire altre forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal deposito,
gli interessati possono proporre
opposizione con ricorso depositato
nella cancelleria, che viene
comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con sentenza
in camera di consiglio sulla
proposta di concordato, tenendo
conto delle opposizioni e del parere
su queste ultime reso dalla Banca
d'Italia. La sentenza è pubblicata
mediante deposito in cancelleria e
nelle altre forme stabilite dal
tribunale. Del deposito viene data
comunicazione ai commissari e agli
opponenti con biglietto di
cancelleria. Si applica l'articolo
88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e
4.
7. Durante la procedura di
concordato i commissari possono
procedere a parziali distribuzioni
dell'attivo ai sensi dell'articolo
91.
Art. 94
(Esecuzione del concordato e
chiusura della procedura)
1. I commissari liquidatori, con
l'assistenza del comitato di
sorveglianza, sovrintendono
all'esecuzione del concordato
secondo le direttive della Banca
d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i
commissari liquidatori convocano
l'assemblea dei soci della banca
perché sia deliberata la modifica
dell'oggetto sociale in relazione
alla revoca dell'autorizzazione
all'attività bancaria. Nel caso in
cui non abbia luogo la modifica
dell'oggetto sociale, i commissari
procedono agli adempimenti previsti
dagli articoli 2456 e 2457 del
codice civile.
3. Si applicano l'articolo 92, comma
5, del presente decreto legislativo
e l'articolo 215 della legge
fallimentare.
Art. 95
(Succursali di banche estere)
1. Quando a una banca comunitaria
sia stata revocata l'autorizzazione
all'attività da parte dell'autorità
competente, le succursali italiane
possono essere sottoposte alla
procedura di liquidazione coatta
amministrativa secondo le norme
della presente sezione, in quanto
compatibili.
2. Alle succursali di banche
extracomunitarie si applicano le
disposizioni previste dalla presente
sezione, in quanto compatibili.
Sezione IV
Sistemi di garanzia dei
depositanti(*)
Art. 96
(Soggetti aderenti e natura dei
sistemi di garanzia)
1. Le banche italiane aderiscono a
uno dei sistemi di garanzia dei
depositanti istituiti e riconosciuti
in Italia.
2. Le succursali di banche
comunitarie operanti in Italia
possono aderire a un sistema di
garanzia italiano al fine di
integrare la tutela offerta dal
sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza.
3. Le succursali di banche
extracomunitarie autorizzate in
Italia aderiscono a un sistema di
garanzia italiano salvo che
partecipino a un sistema di garanza
estero equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno
natura di diritto privato; le
risorse finanziarie per il
perseguimento delle loro finalità
sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e
coloro che prestano la propria
attività nell'ambito dei sistemi di
garanzia dei depositanti sono
vincolati al segreto professionale
in relazione a tutte le notizie, le
informazioni e i dati in possesso
dei sistemi di garanzia stessi in
ragione dell'attività istituzionale
di questi ultimi(**).
_______________________________________
(*). L'art. 2, D.Lgs. 4.12.1996, n.
659 (pubblicato nella G.U. n. 302
del 27.12.1996) ha inserito la Sez.
IV, ha così sostituito l'art. 96 e
ha aggiunto gli artt. 96-bis, 96-ter
e 96-quater.
(**). Articolo così sostituito con
D.Lgs. 659/96.
Art. 96-bis
(Interventi)
1. I sistemi di garanzia effettuano
i rimborsi nei casi di liquidazione
coatta amministrativa delle banche
autorizzate in Italia. Per le
succursali di banche comunitarie
operanti in Italia, che abbiano
aderito in via integrativa a un
sistema di garanzia italiano, i
rimborsi hanno luogo nei casi in cui
sia intervenuto il sistema di
garanzia dello Stato di
appartenenza. I sistemi di garanzia
possono prevedere ulteriori casi e
forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i
depositanti delle succursali
comunitarie delle banche italiane;
essi possono altresì prevedere la
tutela dei depositanti delle
succursali extracomunitarie delle
banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i
crediti relativi ai fondi acquisiti
dalle banche con obbligo di
restituzione, sotto forma di
depositi o sotto altra forma, nonché
agli assegni circolari e agli altri
titoli di credito ad essi
assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi
rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti
derivanti da accettazioni, pagherò
cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e
gli altri elementi patrimoniali
della banca;
d) i depositi derivanti da
transazioni in relazione alle quali
sia intervenuta una condanna per i
reati previsti negli articoli
648-bis e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni
dello Stato, degli enti regionali,
provinciali, comunali e degli altri
enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche
in nome e per conto proprio, nonché
i crediti delle stesse;
g) i depositi delle società
finanziarie indicate nell'articolo
59, comma 1, lettera b) delle
compagnie di assicurazione; degli
organismi di investimento collettivo
del risparmio; di altre società
dello stesso gruppo bancario; degli
istituti di moneta elettronica (**);
h) i depositi, anche effettuati per
interposta persona, dei componenti
gli organi sociali e dell'alta
direzione della banca o della
capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per
interposta persona, dei soci che
detengano almeno il 5 per cento del
capitale sociale della banca;
l) i depositi per i quali il
depositante ha ottenuto dalla banca,
a titolo individuale, tassi e
condizioni che hanno concorso a
deteriorare la situazione
finanziaria della banca, in base a
quanto accertato dai commissari
liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per
ciascun depositante non può essere
inferiore a lire duecento milioni.
6. Sono ammessi al rimborso i
crediti, non esclusi ai sensi del
comma 4, che possono essere fatti
valere nei confronti della banca in
liquidazione coatta amministrativa,
secondo quanto previsto dalla
sezione III del presente titolo.
7. Il rimborso è effettuato, sino
all'ammontare del controvalore di
20.000 ECU, entro tre mesi dalla
data del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa.
Il termine può essere prorogato
dalla Banca d'Italia, in circostanze
eccezionali o in casi speciali, per
un periodo complessivo non superiore
a nove mesi. La Banca d'Italia
stabilisce modalità e termini per il
rimborso dell'ammontare residuo
dovuto ed aggiorna il limite di
20.000 ECU per adeguarlo alle
eventuali modifiche della normativa
comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano
nei diritti dei depositanti nei
confronti della banca in
liquidazione coatta amministrativa
nei limiti dei rimborsi effettuati
e, entro tali limiti, percepiscono i
riparti erogati dalla liquidazione
in via prioritaria rispetto ai
depositanti destinatari dei rimborsi
medesimi(*) .
_______________________________________
(*) Articolo aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 659/96.
(**) aggiunto dall'art. 55 della
Legge 1 marzo 2002 n° 39
Art. 96-ter(*)
(Poteri della Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, avendo
riguardo alla tutela dei
risparmiatori e alla stabilità del
sistema bancario:
a) riconosce i sistemi di garanzia,
approvandone gli statuti, a
condizione che i sistemi stessi non
presentino caratteristiche tali da
comportare una ripartizione
squilibrata dei rischi di insolvenza
sul sistema bancario;
b) coordina l'attività dei sistemi
di garanzia con la disciplina delle
crisi bancarie e con l'attività di
vigilanza;
c) disciplina le modalità di
rimborso, anche con riferimento ai
casi di cointestazione;
d) autorizza gli interventi dei
sistemi di garanzia e le esclusioni
delle banche dai sistemi stessi;
e) verifica che la tutela offerta
dai sistemi di garanzia esteri cui
aderiscono le succursali di banche
extracomunitarie autorizzate in
Italia sia equivalente a quella
offerta dai sistemi di garanzia
italiani;
f) disciplina la pubblicità che le
banche sono tenute ad attuare per
informare i depositanti sul sistema
di garanzia cui aderiscono e
sull'inclusione nella garanzia
medesima delle singole tipologie di
crediti;
g) disciplina le procedure di
coordinamento con le autorità
competenti degli altri Stati membri
in ordine all'adesione delle
succursali di banche comunitarie a
un sistema di garanzia italiano e
alla loro esclusione dallo stesso;
h) emana disposizioni attuative
delle norme contenute nella presente
sezione.
_______________________________________
(*) Articolo aggiunto dall'art. 2
del D.Lgs. 659/96.
Art. 96-quater(*)
(Esclusione)
1. Le banche possono essere escluse
dai sistemi di garanzia in caso di
inadempimento di eccezionale gravità
agli obblighi derivanti
dall'adesione ai sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia previo
assenso della Banca d'Italia,
contestano alla banca
l'inadempimento, concedendo il
termine di un anno per ottemperare
agli obblighi previsti nel comma 1.
Decorso inutilmente tale termine,
prorogabile per un periodo non
superiore a un anno, i sistemi di
garanzia, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, comunicano
alla banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i
fondi acquisiti fino alla data di
ricezione della comunicazione di
esclusione. Di tale comunicazione la
banca esclusa da tempestiva notizia
ai depositanti secondo le modalità
indicate dalla Banca d'Italia.
4. Le autorità che hanno rilasciato
l'autorizzazione all'attività
bancaria revocano la stessa al venir
meno dell'adesione ai sistemi di
garanzia; resta ferma la possibilità
di disporre la liquidazione coatta
amministrativa ai sensi
dell'articolo 80.
5. La procedura di esclusione non
può essere avviata né proseguita nei
confronti di banche sottoposte ad
amministrazione straordinaria.
_______________________________________
(*) Articolo aggiunto dall'art. 2
del D.Lgs. 659/96.
Sezione V(*)
Liquidazione volontaria
Art. 97(**)
(Sostituzione degli organi della
liquidazione ordinaria)
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 80, se la procedura di
liquidazione di una banca secondo le
norme ordinarie non si svolge con
regolarità o con speditezza, la
Banca d'Italia può disporre la
sostituzione dei liquidator,i nonché
dei membri degli organi di
sorveglianza.
2. Il provvedimento di sostituzione
è pubblicato secondo le modalità
previste dall'articolo 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi
liquidatori non comporta il
mutamento della procedura di
liquidazione.
_______________________________________
(*). Sezione così aggiunta dall'art.
3 del D.Lgs. n. 659/96
(**). Articolo aggiunto dall'art. 3
del D.Lgs. n. 659/96.
Capo II
Gruppo bancario
Sezione I
Capogruppo
Art. 98
(Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto dal
presente articolo, alla capogruppo
di un gruppo bancario si applicano
le norme del presente titolo, capo
I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria
della capogruppo, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 70, può
essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze
nell'esercizio dell'attività
prevista dall'articolo 61, comma 4;
b) una delle società del gruppo
bancario sia stata sottoposta alla
procedura del fallimento,
dell'amministrazione controllata,
del concordato preventivo, della
liquidazione coatta amministrativa,
dell'amministrazione straordinaria,
dell'articolo 2409, terzo comma, del
codice civile ovvero ad altra
analoga procedura prevista da leggi
speciali e possa essere alterato in
modo grave l'equilibrio finanziario
gestionale del gruppo(*).
3. L'amministrazione straordinaria
della capogruppo dura un anno dalla
data di emanazione del decreto del
Ministro del tesoro, salvo che sia
prescritto un termine più breve dal
decreto medesimo o che la Banca
d'Italia ne autorizzi la chiusura
anticipata. In casi eccezionali la
procedura può essere prorogata per
un periodo non superiore a un anno.
4. I commissari straordinari,
sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono revocare o
sostituire, anche in parte, gli
amministratori delle società del
gruppo al fine di realizzare i
mutamenti degli indirizzi gestionali
che si rendano necessari. I nuovi
amministratori restano in carica al
massimo sino al termine
dell'amministrazione straordinaria
della capogruppo. Gli amministratori
revocati hanno titolo esclusivamente
a un indennizzo corrispondente ai
compensi ordinari a essi spettanti
per la durata residua del mandato
ma, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono
richiedere l'accertamento giudiziale
dello stato di insolvenza delle
società appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere
alle società del gruppo i dati, le
informazioni e ogni altro elemento
utile per adempiere al proprio
mandato.
7. Al fine di agevolare il
superamento di difficoltà
finanziarie, i commissari possono
disporre la sospensione dei
pagamenti nelle forme e con gli
effetti previsti dall'articolo 74, i
cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia può disporre
che sia data notizia, mediante
speciali forme di pubblicità,
dell'avvenuto deposito del bilancio
previsto dall'articolo 75, comma 2.
_______________________________________
(*). Comma così corretto con avviso
pubblicato nella G.U. n. 8 del
12.1.1994.
Art. 99
(Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel
presente articolo, alla capogruppo
si applicano le norme del presente
titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta
amministrativa della capogruppo,
oltre che nei casi previsti
dall'articolo 80, può essere
disposta quando le inadempienze
nell'esercizio dell'attività
prevista dall'articolo 61, comma 4,
siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori
depositano annualmente, presso la
cancelleria del tribunale del luogo
dove la capogruppo ha la sede
legale, una relazione sulla
situazione contabile e
sull'andamento della liquidazione,
corredata da notizie sia sullo
svolgimento delle procedure cui sono
sottoposte altre società del gruppo
sia sugli eventuali interventi a
tutela dei depositanti. La relazione
è accompagnata da un rapporto del
comitato di sorveglianza. La Banca
d'Italia può prescrivere speciali
forme di pubblicità per rendere noto
l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato
giudizialmente lo stato di
insolvenza, compete ai commissari
l'esperimento dell'azione
revocatoria prevista dall'articolo
67 della legge fallimentare nei
confronti di altre società del
gruppo. L'azione può essere esperita
per gli atti indicati ai numeri 1),
2) e 3) dell'articolo 67 della legge
fallimentare che siano stati posti
in essere nei cinque anni anteriori
al provvedimento di liquidazione
coatta e per gli atti indicati al
numero 4) e al secondo comma dello
stesso articolo che siano stati
posti in essere nei tre anni
anteriori.
Sezione II
Società del gruppo
Art. 100
(Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto nel
presente articolo, quando la
capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa,
alle società del gruppo si
applicano, ove ne ricorrano i
presupposti, le norme del presente
titolo, capo I, sezione I.
L'amministrazione straordinaria può
essere richiesta alla Banca d'Italia
anche dai commissari straordinari e
dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo
sia in corso l'amministrazione
controllata o sia stato nominato
l'amministratore giudiziario
previsto dall'articolo 2409, terzo
comma, del codice civile, le
relative procedure si convertono in
amministrazione straordinaria. Il
tribunale competente, anche
d'ufficio, dichiara con sentenza in
camera di consiglio che la società è
soggetta alla procedura di
amministrazione straordinaria e
ordina la trasmissione degli atti
alla Banca d'Italia. Gli organi
della cessata procedura e quelli
dell'amministrazione straordinaria
provvedono con urgenza al passaggio
delle consegne, dandone notizia con
le forme di pubblicità stabilite
dalla Banca d'Italia. Restano salvi
gli effetti degli atti legalmente
compiuti.
3. Quando le società del gruppo da
sottoporre all'amministrazione
straordinaria siano soggette a
vigilanza, il relativo provvedimento
è adottato sentita l'autorità che
esercita la vigilanza, alla quale,
in caso di urgenza, potrà essere
fissato un termine per la
formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione
straordinaria è indipendente da
quella della procedura cui è
sottoposta la capogruppo. Si
applicano le disposizioni
dell'articolo 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il
superamento di difficoltà
finanziarie, i commissari
straordinari, d'intesa con i
commissari straordinari o
liquidatori della capogruppo,
possono disporre la sospensione dei
pagamenti nelle forme e con gli
effetti previsti dall'articolo 74, i
cui termini sono triplicati.
Art. 101
(Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel
presente articolo, quando la
capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa,
alle società del gruppo si
applicano, qualora ne sia stato
accertato giudizialmente lo stato di
insolvenza, le norme del presente
titolo, capo I, sezione III. Per le
banche del gruppo resta ferma
comunque la disciplina della sezione
III. La liquidazione coatta può
essere richiesta alla Banca d'Italia
anche dai commissari straordinari e
dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo
siano in corso il fallimento, la
liquidazione coatta o altre
procedure concorsuali, queste si
convertono nella liquidazione coatta
disciplinata dal presente articolo.
Fermo restando l'accertamento dello
stato di insolvenza già operato, il
tribunale competente, anche
d'ufficio, dichiara con sentenza in
camera di consiglio che la società è
soggetta alla procedura di
liquidazione prevista dal presente
articolo e ordina la trasmissione
degli atti alla Banca d'Italia. Gli
organi della cessata procedura e
quelli della liquidazione provvedono
con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le
forme di pubblicità stabilite dalla
Banca d'Italia. Restano salvi gli
effetti degli atti legalmente
compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono
attribuiti i poteri previsti
dall'articolo 99, comma 5.
Art. 102
(Procedure proprie delle singole
società)
1. Quando la capogruppo non sia
sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, le società
del gruppo sono soggette alle
procedure previste dalle norme di
legge a esse applicabili. Dei
relativi provvedimenti viene data
immediata comunicazione alla Banca
d'Italia a cura dell'autorità
amministrativa o giudiziaria che li
ha emessi. Le autorità
amministrative o giudiziarie che
vigilano sulle procedure informano
la Banca d'Italia di ogni
circostanza, emersa nello
svolgimento delle medesime,
rilevante ai fini della vigilanza
sul gruppo bancario.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 103
(Organi delle procedure)
1. Fermo quanto disposto dagli
articoli 71 e 81, le medesime
persone possono essere nominate
negli organi dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione
coatta amministrativa di società
appartenenti allo stesso gruppo,
quando ciò sia ritenuto utile per
agevolare lo svolgimento delle
procedure.
2. Il commissario che in una
determinata operazione ha un
interesse in conflitto con quello
della società, a cagione della
propria qualità di commissario di
altra società del gruppo, deve darne
notizia agli altri commissari, ove
esistano, nonché al comitato di
sorveglianza e alla Banca d'Italia.
In caso di omissione, a detta
comunicazione sono tenuti i membri
del comitato di sorveglianza che
siano a conoscenza della situazione
di conflitto. Il comitato di
sorveglianza può prescrivere
speciali cautele e formulare
indicazioni in merito
all'operazione, dell'inosservanza
delle quali i commissari sono
personalmente responsabili. Ferma la
facoltà di revocare e sostituire i
componenti gli organi delle
procedure, la Banca d'Italia può
impartire direttive o disporre, ove
del caso, la nomina di un
commissario per compiere determinati
atti.
3. Le indennità spettanti ai
commissari e ai componenti del
comitato di sorveglianza sono
determinate dalla Banca d'Italia in
base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico delle
società. Le indennità sono
determinate valutando in modo
complessivo le prestazioni connesse
alle cariche eventualmente ricoperte
in altre procedure nel gruppo.
Art. 104
(Competenze giurisdizionali)
1. Quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, per l'azione
revocatoria prevista dall'articolo
99, comma 5, nonché per tutte le
controversie fra le società del
gruppo è competente il tribunale
nella cui circoscrizione ha la sede
legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, per i ricorsi
avverso i provvedimenti
amministrativi concernenti o
comunque connessi alle procedure di
amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa
della capogruppo e delle società del
gruppo è competente il tribunale
amministrativo regionale con sede a
Roma.
Art. 105
(Gruppi e società non iscritti
all'albo)
1. Le disposizioni degli articoli
precedenti si applicano anche nei
confronti dei gruppi e delle società
per i quali, pur non essendo
intervenuta l'iscrizione, ricorrano
le condizioni per l'inserimento
nell'albo previsto dall'articolo 64.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo V
Soggetti operanti nel settore
finanziario
Art. 106
(Elenco generale)
1. L'esercizio nei confronti del
pubblico delle attività di
assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e di
intermediazione in cambi è riservato
a intermediari finanziari iscritti
in un apposito elenco tenuto
dall'UIC(*).
2. Gli intermediari finanziari
indicati nel comma 1 possono
svolgere esclusivamente attività
finanziarie, fatte salve le riserve
di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è
subordinata al ricorrere delle
seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di
società in accomandita per azioni,
di società a responsabilità limitata
o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al
disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non
inferiore a cinque volte il capitale
minimo previsto per la costituzione
delle società per azioni;
d) possesso da parte dei
partecipanti al capitale e degli
esponenti aziendali dei requisiti
previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle
attività indicate nel comma 1,
nonché in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del
pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei
confronti del pubblico anche quando
sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari
che svolgono determinati tipi di
attività, può, in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la
scelta della forma giuridica,
consentire l'assunzione di altre
forme giuridiche e stabilire diversi
requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalità di
iscrizione nell'elenco e dà
comunicazione delle iscrizioni alla
Banca d'Italia e alla CONSOB(**).
6. Al fine di verificare il rispetto
dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenco, l'UIC puo' chiedere
agli intermediari finanziari dati,
notizie, atti e documenti e, se
necessario, può effettuare verifiche
presso la sede degli intermediari
stessi, anche con la collaborazione
di altre autorita(**).
7. I soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e
controllo presso gli intermediari
finanziari comunicano all'UIC, con
le modalità dallo stesso stabilite,
le cariche analoghe ricoperte presso
altre società ed enti di qualsiasi
natura.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
20 del D. Lgs. 342/99.
(**) Comma aggiunto dall'art. 20 del
D. Lgs. 342/99.
Art. 107
(Elenco speciale)
1. Il Ministro del tesoro, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina criteri oggettivi,
riferibili all'attività svolta, alla
dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base
ai quali sono individuati gli
intermediari finanziari che si
devono iscrivere in un elenco
speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, detta
agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni
aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del
rischio nelle sue diverse
configurazioni nonché
l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni. La
Banca d'Italia può adottare, ove la
situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari
per le materie in precedenza
indicate. Con riferimento a
determinati tipi di attività la
Banca d'Italia può inoltre dettare
disposizioni volte ad assicurarne il
regolare esercizio(*).
3. Gli intermediari inviano alla
Banca d'Italia, con le modalità e
nei termini da essa stabiliti,
segnalazioni periodiche, nonché ogni
altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare
ispezioni con facoltà di richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia può imporre
agli intermediari il divieto di
intraprendere nuove operazioni per
violazione di norme di legge o di
disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto(**).
5. Gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale
restano iscritti anche nell'elenco
generale; a essi non si applicano i
commi 6 e 7 dell'articolo 106.
6. Gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale,
quando siano stati autorizzati
all'esercizio di servizi di
investimento ovvero abbiano
acquisito fondi con obbligo di
rimborso per un ammontare superiore
al patrimonio, sono assoggettati
alle disposizioni previste nel
Titolo IV, Capo I, Sezioni I e III;
in luogo degli articoli 86, commi 6
e 7, 87, comma 1, si applica
l'articolo 57, commi 4 e 5, del
testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari,
emanato ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 febbraio 1996, n.
52(***).
7. Agli intermediari iscritti
nell'elenco previsto dal comma 1 che
esercitano l'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'articolo 47(****).
_______________________________________
(*). Comma così sostituito dall'art.
64 del D.Lgs. n. 415/96.
(**). Comma aggiunto dall'art. 64
del D.Lgs. n. 415/96.
(***). Comma aggiunto dall'art. 21
del D.Lgs. n. 58/98.
(****) Comma aggiunto dall'art. 21
del D. L.gs. 342/99
Art. 108
(Requisiti di onorabilità dei
partecipanti)
1. Il Ministro del Tesoro, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC,
determina, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,
i requisiti di onorabilità dei
partecipanti al capitale degli
intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal
comma 1 il Ministro del tesoro
stabilisce la quota del capitale che
deve essere posseduta per
l'applicazione del medesimo comma 1.
A questo fine si considerano anche
le azioni o quote possedute per il
tramite di società controllate,
società fiduciarie o per interposta
persona.
3. In mancanza dei requisiti non può
essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni o quote
eccedenti il suddetto limite. In
caso di inosservanza, la
deliberazione è impugnabile a norma
dell'articolo 2377 del codice
civile, se la maggioranza richiesta
non sarebbe stata raggiunta senza i
voti inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione della
deliberazione è obbligatoria da
parte degli amministratori e dei
sindaci. Le azioni o quote per le
quali non può essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai
fini della regolare costituzione
dell'assemblea.
Art. 109
(Requisiti di professionalità e di
onorabilità degli esponenti
aziendali)
1. Con regolamento del Ministro del
tesoro adottato, sentiti la Banca
d'Italia e l'UIC, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
vengono determinati i requisiti di
professionalità e di onorabilità dei
soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo presso gli intermediari
finanziari.
2. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma
1 stabilisce le cause che comportano
la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata. La
sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio
di amministrazione, la Banca
d'Italia pronuncia la decadenza o la
sospensione dei soggetti che
svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo presso gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco
speciale.
Art. 110
(Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque, anche per il tramite di
società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona,
partecipa al capitale di un
intermediario finanziario in misura
superiore alla percentuale stabilita
dalla Banca d'Italia ne dà
comunicazione all'intermediario
finanziario nonché all'UIC ovvero,
se è iscritto nell'elenco speciale,
alla Banca d'Italia. Le variazioni
della partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita
dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina
presupposti, modalità e termini
delle comunicazioni previste dal
comma 1 anche con riguardo alle
ipotesi in cui il diritto di voto
spetta o è attribuito a soggetto
diverso dal socio.
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia
per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale,
possono chiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati al
fine di verificare l'osservanza
degli obblighi indicati nel comma 1.
4. Il diritto di voto inerente alle
azioni o quote per le quali siano
state omesse le comunicazioni non
può essere esercitato. In caso di
inosservanza del divieto, la
deliberazione è impugnabile, a norma
dell'articolo 2377 del codice
civile, se la maggioranza richiesta
non sarebbe stata raggiunta senza i
voti inerenti alle predette azioni o
quote. Per gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco
speciale l'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è
soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote
per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
Art. 111
(Cancellazione dall'elenco generale)
1. Il Ministro del tesoro, su
proposta dell'UIC, dispone la
cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle
disposizioni dell'articolo 106,
comma 2;
b) qualora venga meno una delle
condizioni indicate nell'articolo
106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi
violazioni di norme di legge o delle
disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo(*).
2. …..omissis….(**). Per gli
intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale la
cancellazione dall'elenco generale
viene disposta solo previa
cancellazione dall'elenco speciale
da parte della Banca d'Italia(***).
3. Il provvedimento di cancellazione
viene adottato, salvo i casi di
urgenza, previa contestazione degli
addebiti all'intermediario
finanziario interessato e
valutazione delle deduzioni
presentate entro trenta giorni. La
contestazione è effettuata dall'UIC,
ovvero dalla Banca d'Italia per gli
intermediari iscritti nell'elenco
speciale.
4. Entro due mesi dalla
comunicazione del provvedimento di
cancellazione, gli amministratori
convocano l'assemblea per modificare
l'oggetto sociale o per assumere
altre iniziative conseguenti al
provvedimento ovvero per deliberare
la liquidazione volontaria della
società.
5. Il presente articolo non si
applica nei casi previsti
dall'articolo 107, comma 6(****)
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art.
22 del D. Lgs. 342/99.
(**) Periodo soppresso dall'art. 22
del D. Lgs. 342/99.
(***) Periodo aggiunto dall'art. 64,
D.Lgs. n. 415/96.
(****) Comma così aggiunto dall'art.
211, D.Lgs. n. 58/98.
Art. 112
(Comunicazioni del collegio
sindacale)
1. I verbali delle riunioni e degli
accertamenti del collegio sindacale
concernenti violazioni delle norme
del presente titolo da parte degli
intermediari finanziari sono
trasmessi in copia all'UIC, ovvero
alla Banca d'Italia per gli
intermediari iscritti nell'elenco
speciale.
2. La trasmissione del verbale deve
avvenire, entro dieci giorni dalla
data dell'atto, a cura del
presidente del collegio sindacale.
Art. 113
(Soggetti non operanti nei confronti
del pubblico)
1. L'esercizio in via prevalente,
non nei confronti del pubblico,
delle attività indicate
nell'articolo 106, comma 1, è
riservato ai soggetti iscritti in
una apposita sezione dell'elenco
generale. Il Ministro del tesoro
emana disposizioni attuative del
presente comma.
2. Si applicano l'articolo 108 e,
con esclusivo riferimento ai
requisiti di onorabilità, l'articolo
109.
Art. 114
(Norme finali)
1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 18, il Ministro del
tesoro disciplina l'esercizio nel
territorio della Repubblica, da
parte di soggetti aventi sede legale
all'estero, delle attività indicate
nell'articolo 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai soggetti
già sottoposti, in base alla legge,
a forme di vigilanza sostanzialmente
equivalenti sull'attività
finanziaria svolta. Il Ministro del
tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC, verifica se sussistono le
condizioni per l'esenzione.
3. (...)(*)
_______________________________________
(*) Comma abrogato dall'articolo 4
del D.Lgs. 333/99.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo V-bis.
Istituti di moneta elettronica. (*)
Art. 114-bis.
(Emissione di moneta elettronica).
1. L'emissione di moneta elettronica
è riservata alle banche e agli
istituti di moneta elettronica. Gli
istituti possono svolgere
esclusivamente l'attività di
emissione di moneta elettronica,
mediante trasformazione immediata
dei fondi ricevuti. Nei limiti
stabiliti dalla Banca d'Italia, gli
istituti possono svolgere altresí
attività connesse e strumentali,
nonché prestare servizi di
pagamento; è comunque preclusa la
concessione di crediti in qualunque
forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un
apposito albo gli istituti di moneta
elettronica italiani e le succursali
in Italia di quelli con sede legale
in uno Stato comunitario o
extracomunitario.
3. Il detentore di moneta
elettronica ha diritto di richiedere
all'emittente, secondo le modalità
indicate nel contratto, il rimborso
al valore nominale della moneta
elettronica in moneta legale ovvero
mediante versamento su un conto
corrente, corrispondendo
all'emittente le spese strettamente
necessarie per l'effettuazione
dell'operazione. Il contratto può
prevedere un limite minimo di
rimborso non superiore all'importo
stabilito dalla Banca d'Italia in
conformità alla disciplina
comunitaria.
Art. 114-ter.
(Autorizzazione all'attività e
operatività transfrontaliera).
1. La Banca d'Italia autorizza gli
istituti di moneta elettronica
all'esercizio dell'attività quando
ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 14, comma 1, fatta
eccezione per quanto previsto
dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli
istituti di moneta elettronica si
applicano altresí i commi 2, 2-bis e
3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta
elettronica italiani possono
operare:
a) in uno Stato comunitario, anche
senza stabilirvi succursali, nel
rispetto delle procedure fissate
dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario,
anche senza stabilirvi succursali,
previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
3. Agli istituti di moneta
elettronica con sede legale in un
altro Stato comunitario, che
intendono operare in Italia, si
applicano gli articoli 15, comma 3,
e 16, comma 3. Agli istituti di
moneta elettronica con sede legale
in uno Stato extracomunitario che
intendono operare in Italia, si
applicano gli articoli 14, comma 4,
15, comma 4, e 16, comma 4.
Art. 114-quater.
(Vigilanza).
1. Agli istituti di moneta
elettronica si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
contenute nel Titolo II, Capi III,
fatta eccezione per l'articolo 19,
commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III,
fatta eccezione per l'articolo 56;
nel Titolo IV, Capo I, fatta
eccezione per la Sezione IV; nel
Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo
VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del
Titolo III, Capo II, gli istituti di
moneta elettronica sono assimilati
alle società finanziarie previste
dall'articolo 59, comma 1, lettera
b). La Banca d'Italia può emanare
disposizioni per sottoporre a
vigilanza su base consolidata gli
istituti e i soggetti che svolgono
attività connesse o strumentali o
altre attività finanziarie, non
sottoposti a vigilanza su base
consolidata ai sensi del Titolo III,
Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'ltalia può stabilire,
a fini prudenziali, un limite
massimo al valore nominale della
moneta elettronica. La Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo
146, emana disposizioni volte a
favorire lo sviluppo della moneta
elettronica, ad assicurarne
l'affidabilità e a promuovere il
regolare funzionamento del relativo
circuito.
Art. 114-quinquies.
(Deroghe).
1. La Banca d'Italia può esentare
gli istituti di moneta elettronica
dall'applicazione di disposizioni
previste dal presente titolo, quando
ricorrono una o più delle seguenti
condizioni:
a) l'importo complessivo della
moneta elettronica emessa
dall'istituto di moneta elettronica
non è superiore all'ammontare
massimo stabilito dalla Banca
d'Italia in conformità alla
disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa
dall'istituto di moneta elettronica
è accettata in pagamento
esclusivamente da soggetti
controllati dall'istituto, che
svolgono funzioni operative o altre
funzioni accessorie connesse con la
moneta elettronica emessa o
distribuita dall'istituto, da
soggetti controllanti l'istituto
emittente e da altri soggetti
controllati dal medesimo
controllante;
c) la moneta elettronica emessa
dall'istituto di moneta elettronica
è accettata in pagamento solo da un
numero limitato di imprese,
individuate in base alla loro
ubicazione o al loro stretto
rapporto finanziario o commerciale
con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista
dal comma 1, gli accordi
contrattuali devono prevedere un
limite massimo al valore nominale
della moneta elettronica a
disposizione di ciascun cliente non
superiore all'importo stabilito
dalla Banca d'Italia in conformità
alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta
elettronica esentati ai sensi del
comma 1 non beneficiano delle
disposizioni per il mutuo
riconoscimento"
_______________________________________
(*) Titolo così aggiunto dall'art.
55 della Legge 1 marzo 2002 n. 39.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Trasparenza delle condizioni
contrattuali
Capo I
Operazioni e servizi bancari e
finanziari
Art. 115
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si
applicano alle attività svolte nel
territorio della Repubblica dalle
banche e dagli intermediari
finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può
individuare, in considerazione
dell'attività svolta, altri soggetti
da sottoporre alle norme del
presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo
si applicano alle operazioni
previste dal capo II del presente
titolo per gli aspetti non
diversamente disciplinati.
Art. 116
(Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al
pubblico sono pubblicizzati i tassi
di interesse, i prezzi, le spese per
le comunicazioni alla clientela e
ogni altra condizione economica
relativa alle operazioni e ai
servizi offerti, ivi compresi gli
interessi di mora e le valute
applicate per l'imputazione degli
interessi. Non può essere fatto
rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita
la Banca d'Italia, stabilisce, con
riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la
determinazione delle eventuali
commissioni massime addebitabili
alla clientela in occasione del
collocamento;
b) criteri e parametri volti a
garantire la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di
pubblicità, trasparenza e
propaganda, da osservare
nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i
servizi da sottoporre a
pubblicità(*);
b) detta disposizioni relative alla
forma, al contenuto, alle modalità
della pubblicità e alla
conservazione agli atti dei
documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per
l'indicazione dei tassi d'interesse
e per il calcolo degli interessi e
degli altri elementi che incidono
sul contenuto economico dei
rapporti;
d) individua gli elementi
essenziali, fra quelli previsti dal
comma 1, che devono essere indicati
negli annunci pubblicitari e nelle
offerte, con qualsiasi mezzo
effettuati, con cui i soggetti
indicati nell'articolo 115 rendono
nota la disponibilità delle
operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non
costituiscono offerta al pubblico a
norma dell'articolo 1336 del codice
civile.
_______________________________________
(*) Lettera così modificata
dall'art. 23 del D. Lgs. 342/99.
Art. 117
(Contratti)
1. I contratti sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato
ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per
motivate ragioni tecniche,
particolari contratti possano essere
stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della
forma prescritta il contratto è
nullo.
4. I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali
maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in
senso sfavorevole al cliente il
tasso d'interesse e ogni altro
prezzo e condizione deve essere
espressamente indicata nel contratto
con clausola approvata
specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non
apposte le clausole contrattuali di
rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché quelle
che prevedono tassi, prezzi e
condizioni più sfavorevoli per i
clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma
4 e nelle ipotesi di nullità
indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello
massimo dei buoni ordinari del
tesoro annuali o di altri titoli
similari eventualmente indicati dal
Ministro del tesoro, emessi nei
dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto,
rispettivamente per le operazioni
attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni
pubblicizzati nel corso della durata
del rapporto per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è
dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere
che determinati contratti o titoli,
individuati attraverso una
particolare denominazione o sulla
base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto
tipico determinato. I contratti e i
titoli difformi sono nulli. Resta
ferma la responsabilità della banca
o dell'intermediario finanziario per
la violazione delle prescrizioni
della Banca d'Italia.
Art. 118
(Modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali)
1. Se nei contratti di durata è
convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e
le altre condizioni, le variazioni
sfavorevoli sono comunicate al
cliente nei modi e nei termini
stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo
sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione
scritta, ovvero dall'effettuazione
di altre forme di comunicazione
attuate ai sensi del comma 1, il
cliente ha diritto di recedere dal
contratto senza penalità e di
ottenere, in sede di liquidazione
del rapporto, l'applicazione delle
condizioni precedentemente
praticate.
Art. 119
(Comunicazioni periodiche alla
clientela)
1. Nei contratti di durata i
soggetti indicati nell'articolo 115
forniscono per iscritto al cliente,
alla scadenza del contratto e
comunque almeno una volta all'anno,
una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del
rapporto. Il CICR indica il
contenuto e le modalità della
comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto
corrente l'estratto conto è inviato
al cliente con periodicità annuale
o, a scelta del cliente, con
periodicità semestrale, trimestrale
o mensile.
3. In mancanza di opposizione
scritta da parte del cliente, gli
estratti conto e le altre
comunicazioni periodiche alla
clientela si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dal
ricevimento(*).
4. Il cliente, colui che gli succede
a qualunque titolo e colui che
subentra nell'amministrazione dei
suoi beni hanno diritto di ottenere,
a proprie spese, entro un congruo
termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci
anni(**).
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art.
24 del D. Lgs. 342/99.
(**)Comma così sostituito dall'art.
24 del D. Lgs. 342/99.
Art.120
(Decorrenza delle valute e modalità
di calcolo degli interessi)(*)
1. Gli interessi sui versamenti
presso una banca di denaro, di
assegni circolari emessi dalla
stessa banca e di assegni bancari
tratti sulla stessa succursale
presso la quale viene effettuato il
versamento sono conteggiati con la
valuta del giorno in cui è
effettuato il versamento e sono
dovuti fino a quello del
prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalita' e
criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati
nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attivita'
bancaria, prevedendo in ogni caso
che nelle operazioni in conto
corrente sia assicurata nei
confronti della clientela la stessa
periodicita' nel conteggio degli
interessi sia debitori sia
creditori(**)(***).
_______________________________________
(*) Rubrica così modificata
dall'art. 25 del D. Lgs. 342/99.
(**) Comma aggiunto dall'art. 25 del
D. Lgs. 342/99.
(***) Il comma 3 dall'art. 25 del D.
Lgs. 342/99 prevede che: "Le
clausole relative alla produzione di
interessi sugli interessi maturati,
contenute nei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata
in vigore della delibera di cui al
comma 2, sono valide ed efficaci
fino a tale data e, dopo di essa,
debbono essere adeguate al disposto
della menzionata delibera, che
stabilira' altresi' le modalita' e i
tempi dell'adeguamento. In difetto
di adeguamento, le clausole
divengono inefficaci e l'inefficacia
puo' essere fatta valere solo dal
cliente."
Capo II
Credito al consumo
Art. 121
(Nozione)
1. Per credito al consumo si intende
la concessione, nell'esercizio di
un'attività commerciale o
professionale, di credito sotto
forma di dilazione di pagamento, di
finanziamento o di altra analoga
facilitazione finanziaria a favore
di una persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al
consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla
vendita di beni o di servizi nel
territorio della Repubblica, nella
sola forma della dilazione del
pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo
e del capo III si applicano, in
quanto compatibili, ai soggetti che
si interpongono nell'attività di
credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente
capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo
rispettivamente inferiore e
superiore ai limiti stabiliti dal
CICR con delibera avente effetto dal
trentesimo giorno successivo alla
relativa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
b) ai contratti di somministrazione
previsti dagli articoli 1559 e
seguenti del codice civile, purché
stipulati preventivamente in forma
scritta e consegnati contestualmente
in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in
un'unica soluzione entro diciotto
mesi, con il solo eventuale addebito
di oneri non calcolati in forma di
interesse, purché previsti
contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi,
direttamente o indirettamente, di
corrispettivo di interessi o di
altri oneri, fatta eccezione per il
rimborso delle spese vive sostenute
e documentate;
e) ai finanziamenti destinati
all'acquisto o alla conservazione di
un diritto di proprietà su un
terreno o su un immobile edificato o
da edificare, ovvero all'esecuzione
di opere di restauro o di
miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a
condizione che in essi sia prevista
l'espressa clausola che in nessun
momento la proprietà della cosa
locata possa trasferirsi, con o
senza corrispettivo, al locatario.
Art. 122
(Tasso annuo effettivo globale)
1. Il tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è il costo totale del credito
a carico del consumatore espresso in
percentuale annua del credito
concesso. Il TAEG comprende gli
interessi e tutti gli oneri da
sostenere per utilizzare il credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità di
calcolo del TAEG, individuando in
particolare gli elementi da
computare e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il finanziamento
può essere ottenuto solo attraverso
l'interposizione di un terzo, il
costo di tale interposizione deve
essere incluso nel TAEG.
Art. 123
(Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al
consumo si applica l'articolo 116.
La pubblicità è, in ogni caso,
integrata con l'indicazione del TAEG
e del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le
offerte, effettuati con qualsiasi
mezzo, con cui un soggetto dichiara
il tasso d'interesse o altre cifre
concernenti il costo del credito,
indicano il TAEG e il relativo
periodo di validità. Il CICR
individua i casi in cui, per
motivate ragioni tecniche, il TAEG
può essere indicato mediante un
esempio tipico.
Art. 124
(Contratti)
1. Ai contratti di credito al
consumo si applica l'articolo 117,
commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo
indicano:
a) l'ammontare e le modalità del
finanziamento;
b) il numero, gli importi e la
scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni
analitiche secondo cui il TAEG può
essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli
oneri che sono esclusi dal calcolo
del TAEG. Nei casi in cui non sia
possibile indicare esattamente tali
oneri, deve esserne fornita una
stima realistica; oltre essi, nulla
è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture
assicurative richieste al
consumatore e non incluse nel
calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma
2, i contratti di credito al consumo
che abbiano a oggetto l'acquisto di
determinati beni o servizi
contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni
e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in
contanti, il prezzo stabilito dal
contratto e l'ammontare
dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il
trasferimento del diritto di
proprietà, nei casi in cui il
passaggio della proprietà non sia
immediato.
4. Nessuna somma può essere
richiesta o addebitata al
consumatore se non sulla base di
espresse previsioni contrattuali. Le
clausole di rinvio agli usi per la
determinazione delle condizioni
economiche applicate sono nulle e si
considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità
delle clausole contrattuali, queste
ultime sono sostituite di diritto
secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso
nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro
del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del
contratto;
b) la scadenza del credito è a
trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura
assicurativa viene costituita in
favore del finanziatore.
Art. 125
(Disposizioni varie a tutela dei
consumatori)
1. Le norme dettate dall'articolo
1525 del codice civile si applicano
anche a tutti i contratti di credito
al consumo a fronte dei quali sia
stato concesso un diritto reale di
garanzia sul bene acquistato con il
denaro ricevuto in prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via
anticipata o di recedere dal
contratto senza penalità spettano
unicamente al consumatore senza
possibilità di patto contrario. Se
il consumatore esercita la facoltà
di adempimento anticipato, ha
diritto a un'equa riduzione del
costo complessivo del credito,
secondo le modalità stabilite dal
CICR.
3. In caso di cessione dei crediti
nascenti da un contratto di credito
al consumo, il consumatore può
sempre opporre al cessionario tutte
le eccezioni che poteva far valere
nei confronti del cedente, ivi
compresa la compensazione, anche in
deroga al disposto dell'articolo
1248 del codice civile.
4. Nei casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato
inutilmente la costituzione in mora
ha diritto di agire contro il
finanziatore nei limiti del credito
concesso, a condizione che vi sia un
accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la
concessione di credito ai clienti
del fornitore.
5. La responsabilità prevista dal
comma 4 si estende anche al terzo,
al quale il finanziatore abbia
ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del
credito.
Art. 126
(Regime speciale per le aperture di
credito in conto corrente)
1. I contratti con i quali le banche
o gli intermediari finanziari
concedono a un consumatore
un'apertura di credito in conto
corrente non connessa all'uso di una
carta di credito contengono, a pena
di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale
scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il
dettaglio analitico degli oneri
applicabili dal momento della
conclusione del contratto, nonché le
condizioni che possono determinare
la modifica durante l'esecuzione del
contratto stesso. Oltre a essi,
nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal
contratto.
Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127
(Regole generali)
1. Le disposizioni del presente
titolo sono derogabili solo in senso
più favorevole al cliente.
2. Le nullità previste dal presente
titolo possono essere fatte valere
solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza
del CICR previste nel presente
titolo sono assunte su proposta
della Banca d'Italia; la proposta è
formulata sentito l'UIC per i
soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti solo
nell'elenco generale previsto
dall'art. 106(*).
_______________________________________
(*) Comma aggiunto dall'art. 26 del
D. Lgs. 342/99.
Art. 128(*)
(Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto
delle disposizioni del presente
titolo, la Banca d'Italia puo'
acquisire informazioni, atti e
documenti ed eseguire ispezioni
presso le banche e gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari
finanziari iscritti nel solo elenco
generale previsto dall'articolo 106
e nei confronti dei soggetti
indicati nell'articolo 155, comma 5,
i controlli previsti dal comma 1
sono effettuati dall'UIC che, a tal
fine, puo' chiedere la
collaborazione di altre autorita'.
3. Con riguardo ai soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 2, lettera
c), i controlli previsti dal comma 1
sono demandati al Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato al quale compete,
inoltre, l'irrogazione delle
sanzioni previste dagli articoli
144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti
individuati ai sensi dell'articolo
115, comma 2, il CICR indica le
autorita' competenti a effettuare i
controlli previsti dal comma 1 e a
irrogare le sanzioni previste dagli
articoli 144, commi 3 e 4, e 145,
comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni
delle disposizioni concernenti gli
obblighi di pubblicita', il Ministro
del tesoro, su proposta della Banca
d'Italia o dell'UIC o delle altre
autorita' indicate dai CICR ai sensi
del comma 4, nell'ambito delle
rispettive competenze, puo' disporre
la sospensione dell'attivita', anche
di singole sedi secondarie per un
periodo non superiore a trenta
giorni.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 27 del D. Lgs. 342/99.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Altri controlli
Art. 129(*)
(Emissione di valori mobiliari)
1. Le emissioni di valori mobiliari
e le offerte in Italia di valori
mobiliari esteri di importo non
superiore a cento miliardi di lire o
al maggiore importo determinato
dalla Banca d'Italia sono
liberamente effettuabili ove i
valori mobiliari rientrino in
tipologie previste dall'ordinamento
e presentino le caratteristiche
individuate dalla Banca d'Italia in
conformità delle deliberazioni del
CICR. Nel computo degli importi
concorrono tutte le operazioni
relative al medesimo emittente
effettuate nell'arco dei dodici mesi
precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari
e le offerte in Italia di valori
mobiliari esteri non liberamente
effettuabili ai sensi del comma 1
sono comunicate alla Banca d'Italia
a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le
quantità e le caratteristiche dei
valori mobiliari nonché le modalità
e i tempi di svolgimento
dell'operazione. Entro quindici
giorni dal ricevimento della
comunicazione la Banca d'Italia può
chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione può essere
effettuata decorsi venti giorni dal
ricevimento della comunicazione
ovvero, se richieste, delle
informazioni integrative. Al fine di
assicurare la stabilità e
l'efficienza del mercato dei valori
mobiliari, la Banca d'Italia, entro
il medesimo termine di venti giorni,
può, in conformità delle
deliberazioni del CICR, vietare le
operazioni non liberamente
effettuabili ai sensi del comma 1
ovvero differire l'esecuzione delle
operazioni di importo superiore al
limite determinato ai sensi del
medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei
commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si
applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti
dallo Stato;
b) ai titoli azionari, semprechè non
rappresentativi della partecipazione
a organismi d'investimento
collettivo di tipo chiuso o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione
a organismi d'investimento
collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in
Italia di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione
a organismi di investimento
collettivo situati in altri paesi
dell'Unione Europea e conformi alle
disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, può
individuare, in relazione alla
quantità e alle caratteristiche dei
valori mobiliari, alla natura
dell'emittente o alle modalità di
svolgimento dell'operazione,
tipologie di operazioni sottratte
all'obbligo di comunicazione ovvero
assoggettate a una procedura
semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia può richiedere
agli emittenti e agli offerenti
segnalazioni consuntive riguardanti
i valori mobiliari collocati in
Italia o comunque emessi da soggetti
italiani. Tali segnalazioni possono
riguardare anche operazioni non
soggette a comunicazione ai sensi
dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana
disposizioni attuative del presente
articolo(*).
_______________________________________
(*). Articolo così sostituito
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo VIII
Sanzioni
Capo I
Abusivismo bancario e finanziario(*)
Art. 130
(Abusiva attività di raccolta del
risparmio)
1. Chiunque svolge l'attività di
raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione dell'articolo
11 è punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da
lire venticinque milioni a lire
cento milioni.
_______________________________________
(*). Intestazione così modificata
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 131
(Abusiva attività bancaria)
1. Chiunque svolge l'attività di
raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione dell'articolo
11 ed esercita il credito è punito
con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e con la multa da lire
quattro milioni a lire venti
milioni.
Art. 131-bis (*)
(Abusiva emissione di moneta
elettronica)
1. Chiunque emette moneta
elettronica senza essere iscritto
nell'albo previsto dall'articolo 13
o in quello previsto dall'articolo
114-bis, comma 2, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da 2.066 euro a
10.329 euro.
______________________________________
(*) Articolo così aggiunto dall'art.
55 della Legge 1 marzo 2002 n. 39.
Art. 132(*)
(Abusiva attività finanziaria)
1. Chiunque svolge, nei confronti
del pubblico, una o più delle
attività finanziarie previste
dall'articolo 106, comma 1, senza
essere iscritto nell'elenco previsto
dal medesimo articolo è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da lire quattro
milioni a lire venti milioni.
….omissis….(**)
2. Chiunque svolge in via
prevalente, non nei confronti del
pubblico, una o più delle attività
finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, senza essere iscritto
nell'apposita sezione dell'elenco
generale indicata nell'articolo 113
è punito con l'arresto da sei mesi a
tre anni.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(**) Periodo soppresso dall'art. 28
del D. Lgs. 342/99.
Art. 132-bis(*)
(Denunzia al pubblico ministero)
1. Se vi è fondato sospetto che una
società svolga attività di raccolta
del risparmio, attività bancaria,
attività di emissione di moneta
elettronica o attività finanziaria
in violazione degli articoli 130,
131, 131-bis e 132, la Banca
d'Italia o l'Ufficio italiano cambi
(UIC) possono denunziare i fatti al
pubblico ministero ai fini
dell'adozione dei provvedimenti
previsti dall'articolo 2409 del
codice civile
_______________________________________
(*) Articolo aggiunto dall'art. 29
del D. Lgs. 342/99 e poi sostituito
dall'art. 55 della Legge 1 marzo
2002 n. 39
Art. 133
(Abuso di denominazione) (***)
1. L'uso, nella denominazione o in
qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico,
delle parole "banca", "banco",
"credito", "risparmio" ovvero di
altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività bancaria è
vietato a soggetti diversi dalle
banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o
in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione "moneta
elettronica" ovvero di altre parole
o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività di
emissione di moneta elettronica è
vietato a soggetti diversi dagli
istituti di moneta elettronica e
dalle banche. (***)
2. La Banca d'Italia determina in
via generale le ipotesi in cui, per
l'esistenza di controlli
amministrativi o in base a elementi
di fatto, le parole o le locuzioni
indicate nei commi 1 e 1-bis (***)
possono essere utilizzate da
soggetti diversi dalle banche e
dagli istituti di moneta elettronica
(***).
3. Chiunque contravviene al disposto
del comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venti milioni. La
stessa sanzione si applica a chi,
attraverso informazioni e
comunicazioni in qualsiasi forma,
induce in altri il falso
convincimento di essere sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 107(*)(**).
_______________________________________
(*) Periodo aggiunto dall'art. 64
del D.Lgs. n. 415/96.
(**) Comma così modificato dall'art.
30 del D. Lgs. 342/99.
(***) Modificata la rubrica,
introdotto il comma 1-bis e
modificati i periodi del 2. comma
dall'art. 55 della Legge 1 marzo
2002 n. 39
Capo II
Attività di vigilanza
Art. 134
(Tutela dell'attività di vigilanza
bancaria e finanziaria)
... omissis ..(*)
_______________________________________
(*) Articolo modificato dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96 e
successivamente abrogato dall'art. 8
del D.Lgs. 11.4.2002 n° 61.
Capo III
Banche e gruppi bancari(*)
Art. 135
(Reati societari)
1. Le disposizioni contenute nei
capi I, II e V del titolo XI del
libro V del codice civile si
applicano a chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo presso banche, anche se
non costituite in forma societaria.
_______________________________________
(*) Intestazione così modificata
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96
Art. 136
(Obbligazioni degli esponenti
bancari)
1. Chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo presso una banca non può
contrarre obbligazioni di qualsiasi
natura o compiere atti di
compravendita, direttamente o
indirettamente, con la banca che
amministra, dirige o controlla, se
non previa deliberazione dell'organo
di amministrazione presa
all'unanimità e col voto favorevole
di tutti i componenti dell'organo di
controllo, fermi restando gli
obblighi di astensione previsti
dalla legge.
2. Le medesime disposizioni si
applicano anche a chi svolge
funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, presso una
banca o società facenti parte di un
gruppo bancario, per le obbligazioni
e per gli atti indicati nel comma 1
posti in essere con la società
medesima o per le operazioni di
finanziamento poste in essere con
altra società o con altra banca del
gruppo. In tali casi l'obbligazione
o l'atto sono deliberati, con le
modalità previste dal comma 1, dagli
organi della società o banca
contraente e con l'assenso della
capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni
dei commi 1 e 2 è punita con le pene
stabilite dall'articolo 2624, primo
comma, del codice civile.
Art. 137
(Mendacio e falso interno bancario)
1. ... omissis ... (*)
2. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, chi svolge funzioni
di amministrazione o di direzione
presso una banca nonché i dipendenti
di banche che, al fine di concedere
o far concedere credito ovvero di
mutare le condizioni alle quali il
credito venne prima concesso ovvero
di evitare la revoca del credito
concesso, consapevolmente omettono
di segnalare dati o notizie di cui
sono a conoscenza o utilizzano nella
fase istruttoria notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla
situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del richiedente il fido,
sono puniti con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda fino
a lire venti milioni.
_______________________________________
(*) Comma abrogato dall'art. 8 del
D.Lgs. 11.4.2002 n° 61.
Art. 138
(Aggiotaggio bancario)
... omissis ..(*)
_______________________________________
(*) Articolo modificato dall'art. 31
del D. Lgs. 342/99 e successivamente
abrogato dall'art. 8 del D.Lgs.
11.4.2002 n° 61. .
Capo IV
Partecipazione al capitale(*)
Art. 139(**)
(Partecipazione al capitale di
banche e di società finanziarie
capogruppo)
1. L'omissione delle domande di
autorizzazione previste
dall'articolo 19, la violazione
degli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 20, comma 2,
nonché la violazione delle
disposizioni dell'articolo 24, commi
1, primo periodo, e 3, sono punite
con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a
lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, chiunque nelle
domande di autorizzazione previste
dall'articolo 19 o nelle
comunicazioni previste dall'articolo
20, comma 2, fornisce false
indicazioni è punito con l'arresto
fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal comma 1 e la
pena prevista dal comma 2 si
applicano per le medesime violazioni
in materia di partecipazioni al
capitale delle società finanziarie
capogruppo.
_______________________________________
(*). Intestazione così modificata
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96
(**). Articolo così sostituito
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 140(*)
(Comunicazioni relative alle
partecipazioni al capitale di
banche, di società
appartenenti a un gruppo bancario e
di intermediari finanziari)
1. L'omissione delle comunicazioni
previste dagli articoli 20, commi 1,
3, primo periodo, e 4, 21, commi 1,
2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3,
e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire cento
milioni(**).
2. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, chiunque nelle
comunicazioni indicate nel comma 1
fornisce indicazioni false è punito
con l'arresto fino a tre anni.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(**) Comma così sostituito dall'art.
32 del D. Lgs. 342/99.
Capo V
Altre sanzioni(*)
Art. 141(**)
(False comunicazioni relative a
intermediari finanziari)
1. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, per le
comunicazioni previste dall'articolo
106, commi 6 e 7, contenenti
indicazioni false si applica la pena
dell'arresto fino a tre anni.
_______________________________________
(*) Intestazione così modificata
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(**) Articolo così sostituito
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 142
(Requisiti di onorabilità degli
esponenti di intermediari
finanziari:
omessa dichiarazione di decadenza o
di sospensione)
... omissis ..(*)
_______________________________________
(*) Articolo abrogato dall'art. 64
del D.Lgs. n. 415/96.
Art. 143(*)
(Emissione di valori mobiliari)
1. L'inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 129, commi 2 e
4, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni sino alla metà del
valore totale dell'operazione; nel
caso di inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 3, 6 e
7 del medesimo articolo, si applica
la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire
cinquanta milioni.
_______________________________________
(*). Articolo così sostituito
dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
... omissis ...(*)
_______________________________________
(*) Intestazione abrogata dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96
Art. 144
(Altre sanzioni amministrative
pecuniarie)(*)
1. Nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei
dipendenti è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni per
l'inosservanza delle norme degli
articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e
3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54,
55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68,
106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2
e 3, 114-quater (*****), 145, comma
3, 147 e 161, comma 5, o delle
relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorità
creditizie(**).
2. Le sanzioni previste nel comma 1
si applicano anche ai soggetti che
svolgono funzioni di controllo per
la violazione delle norme e delle
disposizioni indicate nel medesimo
comma o per non aver vigilato
affinché le stesse fossero osservate
da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 112 è
applicabile la sanzione prevista dal
comma 1(**).
3. Nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti,
nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è
applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venticinque
milioni per l'inosservanza delle
norme contenute negli articoli 116 e
123 o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite
dalle autorità creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti,
nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è
applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a
lire cento milioni per
l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 128, comma 1, ovvero
nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste
dal medesimo articolo 128. La stessa
sanzione è applicabile nel caso di
frazionamento artificioso di un
unico contratto di credito al
consumo in una pluralità di
contratti dei quali almeno uno sia
di importo inferiore al limite
inferiore previsto dall'articolo
121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste per i dipendenti
dai commi 1, 3 e 4 si applicano
anche a coloro che operano sulla
base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione
della banca, anche in forma diversa
dal rapporto di lavoro
subordinato(***).
6. ... omissis ...(****)
_______________________________________
(*) Rubrica così sostituita
dall'art. 64, D.Lgs. n.415/96.
(**) Comma così modificato dall'art.
64, D.Lgs. n. 415/96.
(***) Comma aggiunto dall'art. 33
del D. Lgs. 342/99. La versione
originaria del presente comma era
stata abrogata dall'art. 64 del D.
Lgs. 415/96
(****) Comma abrogato dall'art. 64
del D.Lgs. n. 415/96.
(*****) introdotto dall'art. 55
della Legge 1 marzo 2002 n. 39
Capo VI
Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative(*)
Art. 145(**)
(Procedura sanzionatoria)
1. Per le violazioni previste nel
presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la
Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito
delle rispettive competenze,
contestati gli addebiti alle persone
e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le
deduzioni presentate entro trenta
giorni, tenuto conto del complesso
delle informazioni raccolte,
propongono al Ministro del tesoro
l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla
base della proposta della Banca
d'Italia o dell'UIC, provvede ad
applicare le sanzioni con decreto
motivato.
3. Il decreto di applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 144,
commi 3 e 4, e' pubblicato per
estratto, entro il termine di trenta
giorni dalla data della
notificazione, a cura e spese della
banca, della societa' o dell'ente al
quale appartengono i responsabili
delle violazioni, su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale,
di cui uno economico. Il decreto di
applicazione delle altre sanzioni
previste nel presente titolo,
emanato su proposta della Banca
d'Italia, e' pubblicato, per
estratto, sul bollettino previsto
dall'articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro
del tesoro e' ammessa opposizione
alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata
all'autorita' che ha proposto il
provvedimento nel termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione
del decreto impugnato e deve essere
depositata presso la cancelleria
della corte di appello entro trenta
giorni dalla notifica. L'autorita'
che ha proposto il provvedimento
trasmette alla corte di appello gli
atti ai quali l'opposizione si
riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento. La
corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione
con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza
delle parti, fissa i termini per la
presentazione di memorie e
documenti, nonche' per consentire
l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide
sull'opposizione in camera di
consiglio, sentito il pubblico
ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a
cura della cancelleria della Corte
di appello, all'autorita' che ha
proposto il provvedimento, anche ai
fini della pubb1icazione, per
estratto, nel bollettino previsto
dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni
previste dal presente titolo si
provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal
decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n.
602, come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli
enti ai quali appartengono i
responsabili delle violazioni
rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal
primo periodo del comma 3 e sono
tenuti a esercitare il regresso
verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
_______________________________________
(*). Rubrica aggiunta dall'art. 64,
D.Lgs. n. 415/96.
(**) Articolo così sostituito
dall'art. 34 del D. Lgs. 342/99. La
versione originaria del presente
comma era stata oggetto di diverse
modifiche da parte dell'64 del
D.Lgs. n. 415/96.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 146
(Vigilanza sui sistemi di pagamento)
1. La Banca d'Italia promuove il
regolare funzionamento dei sistemi
di pagamento. A tal fine essa può
emanare disposizioni volte ad
assicurare sistemi di compensazione
e di pagamento efficienti e
affidabili.
Art. 147
(Altri poteri delle autorità
creditizie)
1. Le autorità creditizie continuano
a esercitare, nei confronti di tutte
le banche che operano nel territorio
della Repubblica, i poteri previsti
dall'articolo 32, primo comma,
lettere d) ed f), e dall'articolo
35, secondo comma, lettera b), del
regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n. 141, e successive
modificazioni.
Art. 148
(Obbligazioni stanziabili)
1. Le obbligazioni emesse dalle
banche possono essere stanziate in
anticipazione presso la Banca
d'Italia.
Art. 149
(Banche popolari)
1. Le banche popolari esistenti alla
data del 20 marzo 1992 adeguano,
entro cinque anni da tale data, il
valore nominale delle loro azioni a
quello stabilito dal comma 2
dell'articolo 29.
2. I soci delle banche popolari che
alla data del 20 marzo 1992
partecipavano al capitale sociale in
misura compresa tra il limite
previsto dal comma 2 dell'articolo
30 e il valore nominale di lire
quindici milioni possono continuare
a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto legislativo i consorzi
economici a garanzia limitata
esercenti attività bancaria, devono
trasformarsi in società per azioni o
in banca popolare ovvero deliberare
fusioni con banche da cui risultino
società per azioni o banche
popolari. Le deliberazioni
assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie;
quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti
prevedono maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. E'
fatto salvo il diritto di recesso
dei soci.
Art. 150
(Banche di credito cooperativo)
1. Le banche di credito cooperativo
costituite anteriormente al 1
gennaio 1993 possono mantenere
l'originaria denominazione purché
integrata dall'espressione "credito
cooperativo".
2. Le banche indicate nel comma 1 si
uniformano a quanto previsto dagli
articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e
2, e 35, comma 2, del presente
decreto legislativo entro il 1[
gennaio 1997. Le relative
modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze
previste dagli statuti per le
deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo
costituite prima del 22 febbraio
1992 non sono tenute ad adeguarsi
alle prescrizioni dell'articolo 33,
comma 4, relative al limite minimo
del valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell'articolo 21 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, così
come sostituito dal comma 9
dell'articolo 42 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n.
481, è sostituito dal seguente: "3.
Alle banche di credito cooperativo
si applicano gli articoli 2, 7, 9,
11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e
4, e 21, commi 1 e 2, della presente
legge.".
5. La Banca d'Italia impartisce
istruzioni per il graduale rispetto
dell'obbligo previsto dall'articolo
35, comma 1, alle banche di credito
cooperativo che, a fine esercizio
1992, abbiano in essere impieghi a
non soci in misura eccedente quella
consentita.
6. Le disposizioni dettate
dall'articolo 37 si applicano a
decorrere dall'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio
1993. Le relative modificazioni
statutarie sono deliberate con le
maggioranze previste dagli statuti
per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
Art. 151
(Banche pubbliche residue)
1. L'operatività, l'organizzazione e
il funzionamento delle banche
pubbliche residue sono disciplinati
dal presente decreto legislativo,
dagli statuti e dalle altre norme in
questi richiamate.
Art. 152
(Casse comunali di credito agrario e
Monti
di credito su pegno di seconda
categoria)
1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse
comunali di credito agrario e i
monti di credito su pegno di seconda
categoria che non raccolgono
risparmio tra il pubblico devono
assumere iniziative che portino alla
cessazione dell'esercizio
dell'attività creditizia ovvero alla
estinzione degli enti stessi.
Trascorso tale termine le casse e i
monti che non abbiano provveduto
sono posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure
previste dal comma 1, i monti di
seconda categoria che non raccolgono
risparmio tra il pubblico continuano
a esercitare l'attività di credito
su pegno. A tali enti si applicano,
in quanto compatibili, le
disposizioni del presente decreto
legislativo.
Art. 153
(Disposizioni relative a particolari
operazioni di credito)
1. Fino all'emanazione delle
disposizioni della Banca d'Italia
previste dall'articolo 38, comma 2,
continua ad applicarsi in materia la
disciplina dettata dalle norme
previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le
cartelle fondiarie, ancorché
abrogate, continuano a essere
applicate alle cartelle in
circolazione, a eccezione delle
norme che prevedono interventi della
Banca d'Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a
effettuare operazioni di credito
agrario continuano a esercitarlo con
le limitazioni previste nei
rispettivi provvedimenti
autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e
regionali sono richiamate le
disposizioni del regio decreto-legge
29 luglio 1927, n. 1509, convertito
con modificazioni dalla legge 5
luglio 1928, n. 1760, e del decreto
ministeriale 23 gennaio 1928, e
successive modificazioni e
integrazioni, dette disposizioni
continuano a integrare le norme
suddette che a esse fanno
riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle
convenzioni previste dall'articolo
47 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia di
assegnazione e gestione di fondi
pubblici di agevolazione creditizia.
Art. 154
(Fondo interbancario di garanzia)
1. Al fondo, alla sezione speciale e
alla sezione di garanzia per il
credito peschereccio, previsti
dall'articolo 45, si applicano le
disposizioni dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n.
601.
Art. 155
(Soggetti operanti nel settore
finanziario)
1. I soggetti che esercitano le
attività previste dall'articolo 106,
comma 1, si adeguano alle
disposizioni del comma 2 e del comma
3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. L'articolo 107 trova applicazione
anche nei confronti delle società
finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo previste dall'articolo 2
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno
previste dal terzo comma
dell'articolo 32 della legge 10
maggio 1938, n. 745, sono sottoposte
alle disposizioni dell'articolo 106.
4. I confidi, anche di secondo
grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106, comma 1.
L'iscrizione nella sezione non
abilita a effettuare le altre
operazioni riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel
citato elenco. A essi non si applica
il titolo V del presente decreto
legislativo(*).
4-bis. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri
oggettivi, riferibili al volume di
attività finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono
individuati i confidi che sono
tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il
calcolo del volume di attività
finanziaria e dei mezzi
patrimoniali. Per l'iscrizione
nell'elenco speciale i confidi
devono adottare una delle forme
societarie previste dall'articolo
106, comma 3(*).
4-ter. I confidi iscritti
nell'elenco speciale esercitano in
via prevalente l'attività di
garanzia collettiva dei fidi(*).
4-quater. I confidi iscritti
nell'elenco speciale possono
svolgere, prevalentemente nei
confronti delle imprese consorziate
o socie, le seguenti attività: -
prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie; - gestione, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione; -
stipula, ai sensi dell'articolo 47,
comma 3, di contratti con le banche
assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti
con le imprese consorziate o socie,
al fine di facilitarne la
fruizione(*).
4-quinquies. I confidi iscritti
nell'elenco speciale possono
svolgere in via residuale, nei
limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia, le attività riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel
medesimo elenco(*).
4-sexies. Ai confidi iscritti
nell'elenco speciale si applicano
gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e
4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme
di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente
decreto legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e 4(*).
5. I soggetti che esercitano
professionalmente l'attivita' di
cambiavalute, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106, comma 1.
A tali soggetti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 106, comma 6, 108,
109, con esclusivo riferimento ai
requisiti di onorabilita', e 111.
L'iscrizione nella sezione non
abilita a effettuare le altre
operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'UIC, emana disposizioni
applicative del presente comma
individuando, in particolare, le
attivita' che possono essere
esercitate congiuntamente con quella
di cambiavalute. Il Ministro del
tesoro detta altresi' norme
transitorie dirette a disciplinare
le abilitazioni gia' concesse ai
cambiavalute ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197(**).
6. I soggetti diversi dalle banche,
gia' operanti alla data di entrata
in vigore della presente
disposizione, i quali, senza fine di
lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto
ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a
svolgere la propria attivita', in
considerazione del carattere
marginale della stessa, nel rispetto
delle modalita' operative e dei
limiti quantitativi determinati dal
CICR(**).
_______________________________________
(*) Commi aggiunti e sostituiti
dall'art. 13 del D. Legge 269/2003.
(**) Comma aggiunto dall'art. 35 del
D. Lgs. 342/99.
Art. 156
(Modifica di disposizioni
legislative)
1. L'articolo 10 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10 - (Doveri del collegio
sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali, i
sindaci degli intermediari di cui
all'articolo 4 vigilano
sull'osservanza delle norme
contenute nel presente decreto. Gli
accertamenti e le contestazioni del
collegio sindacale concernenti
violazioni delle norme di cui al
capo I del presente decreto sono
trasmessi in copia entro dieci
giorni al Ministro del tesoro.
L'omessa trasmissione è punita con
la reclusione fino a un anno e con
la multa da lire duecentomila a lire
due milioni."
2. La lettera c) dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 febbraio
1991, n. 52, è sostituita dalla
seguente:
"c) il cessionario è una banca o un
intermediario finanziario
disciplinato dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e
creditizia emanato ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, il
cui oggetto sociale preveda
l'esercizio dell'attività di
acquisto di crediti d'impresa."
3. L'articolo 11, secondo comma,
della legge 12 giugno 1973, n. 349,
è sostituito dal seguente:
"Per l'inosservanza delle norme
contenute nell'articolo 9, primo
comma, è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 144, comma 1, del
testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia emanato ai
sensi dell'articolo 25, comma 2,
della legge 19 febbraio 1992, n.
142. Si applica l'articolo 145 del
medesimo testo unico."
4. L'articolo 213 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito
dal seguente:
''Articolo 213. - Gli oggetti non
riscattati entro trenta giorni dalla
scadenza del prestito sono venduti
all'asta pubblica secondo le norme
contenute negli articoli 529 e
seguenti del codice di procedura
civile, ovvero con altro
procedimento proposto dall'agente e
approvato dall'autorita' di pubblica
sicurezza.''(*).
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e'
sostituito dal seguente:
" 3. Le banche e gli altri
intermediari finanziari effettuano
le operazioni valutarie e in cambi
nel rispetto delle norme che li
disciplinano.''(*).
6. L'articolo 58 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' sostituito
dal seguente:
''Articolo 58 (Obbligazioni delle
societa' cooperative). - 1. Le
societa' cooperative emittenti
obbligazioni ai sensi dell'articolo
11 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, sono
sottoposte alle disposizioni degli
articoli 2411 e seguenti del codice
civile e, ove ne ricorrano i
presupposti, all'obbligo di
certificazione secondo le modalita'
previste dall'articolo 15, comma 2,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
nonche' a quanto previsto dagli
articoli 114 e 115 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
in quanto compatibili con la
legislazione cooperativa.''(*).
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della
legge 26 novembre 1993, n. 489, le
parole: ''sentita la Banca
d'Italia'' sono soppresse(*).
_______________________________________
(*) Comma così aggiunto dall'art. 36
del D. Lgs. 342/99.
Art. 157
(Modifiche al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87)
1. L'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - (Ambito d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste
dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie
capogruppo dei gruppi bancari
iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge
2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore
finanziario previsti dal titolo V
del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia
emanato ai sensi dell'articolo 25,
comma 2, della legge 19 febbraio
1992, n. 142, nonché alle società
esercenti altre attività finanziarie
indicate nell'articolo 59, comma 1,
lettera b), dello stesso testo
unico.
2. Il Ministro del tesoro con
riferimento ai soggetti previsti nel
comma 1, lettera e), stabilisce
criteri di esclusione
dall'applicazione del presente
decreto con particolare riguardo
all'incidenza dell'attività di
carattere finanziario su quella
complessivamente svolta, ai soggetti
nei cui confronti l'attività è
esercitata, alla composizione
finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di
evitare criteri e tecniche di
redazione disomogenei ai fini della
predisposizione del bilancio
consolidato.
3. Ai fini del presente decreto,
l'attività di assunzione di
partecipazioni al fine di successivi
smobilizzi è in ogni caso
considerata attività finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente
decreto i soggetti previsti dal
comma 1 sono definiti enti creditizi
e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme
previste dal presente decreto sono
attuate, avuto riguardo alla
specialità della disciplina della
legge stessa, con disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia
d'intesa con la Commissione
nazionale per le società e la borsa
(CONSOB)."
2. L'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente decreto il
controllo ricorre nelle ipotesi
previste dall'articolo 59, comma 1,
lettera a), del testo unico delle
leggi in materia bancaria e
creditizia."
3. L'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - (Poteri delle autorità)
1. Gli enti creditizi e finanziari
si attengono alle disposizioni che
la Banca d'Italia emana
relativamente alle forme tecniche,
su base individuale e su base
consolidata, dei bilanci e delle
situazioni dei conti destinate al
pubblico nonché alle modalità e ai
termini della pubblicazione delle
situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1
sono esercitati anche per le
modifiche, le integrazioni e gli
aggiornamenti delle forme tecniche
stabilite dal presente decreto
nonché per l'adeguamento della
disciplina nazionale all'evolversi
della disciplina, dei principi e
degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti
nel settore finanziario iscritti
nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e
creditizia, le istruzioni della
Banca d'Italia sono emanate d'intesa
con la CONSOB. Per le società
previste dalla legge 23 marzo 1983,
n. 77, le istruzioni della Banca
d'Italia sono emanate sentita la
CONSOB. Per le società previste
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le
istruzioni sono emanate dalla Banca
d'Italia d'intesa con la CONSOB,
tenendo conto della specialità della
disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio
dei poteri previsti dal presente
articolo sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana."
4. L'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del comma 2 si
applicano in ogni caso alle società
e agli enti finanziari che rientrano
nei gruppi bancari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 64
del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia."
5. L'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"1. In alternativa a quanto disposto
dall'articolo 18, le partecipazioni
in imprese controllate e quelle
sulle quali è esercitata
un'influenza notevole possono essere
valutate, con riferimento a una o a
più tra dette imprese, secondo il
metodo indicato nel presente
articolo. Si ha influenza notevole
quando l'impresa partecipante
disponga di almeno un quinto dei
diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria della
partecipata."
6. La lettera b), del comma 1,
dell'articolo 23, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituita dalla seguente:
"b) l'elenco delle imprese
controllate e di quelle sottoposte a
influenza notevole ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, possedute
direttamente o per il tramite di
società fiduciaria o per interposta
persona, indicando per ciascuna la
denominazione, la sede, l'importo
del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio
chiuso, la quota posseduta, il
valore attribuito in bilancio;"
7. L'articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato.
8. L'articolo 25 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Impresa capogruppo)
1. Agli effetti dell'articolo 24 è
impresa capogruppo:
a) l'ente creditizio o la società
finanziaria capogruppo di un gruppo
bancario iscritto nell'albo previsto
dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e
creditizia; comma 1, lettere a) e
b), e che non sia a sua volta
controllato da enti creditizi e
finanziari tenuti alla redazione del
bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni
riguardanti gli enti e le società
che abbiano emesso titoli quotati in
borsa."
9. L'articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato.
10. L'articolo 26, comma 5, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"5. Le imprese capogruppo di cui
all'articolo 25 che operino anche
secondo una direzione unitaria ai
sensi del comma 1 o del comma 2 del
presente articolo sono tenute alla
redazione del bilancio consolidato
esclusivamente in base al comma 4,
salvo che si tratti delle banche e
delle società finanziarie capogruppo
dei gruppi bancari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 64
del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
Restano salve le disposizioni
riguardanti gli enti e le società
che abbiano emesso titoli quotati in
borsa."
11. L'articolo 27, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato.
12. L'articolo 28 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
"Art. 28 - (Imprese incluse nel
consolidamento)
1. Sono incluse nel consolidamento
l'impresa capogruppo o le imprese
che operano secondo una direzione
unitaria e le imprese controllate,
ovunque costituite, purché queste
ultime appartengano a una delle
seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via
esclusiva o prevalente, attività
strumentale, come definita
dall'articolo 59, comma 1, lettera
c), del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia. 2.
L'ente creditizio o la società
finanziaria capogruppo di un gruppo
bancario iscritto nell'albo previsto
dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e
creditizia include nel
consolidamento le imprese che
compongono il gruppo stesso."
13. L'articolo 45 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
"Art. 45 - (Sanzioni amministrative
pecuniarie)
1. Per la violazione dell'articolo 3
del capo I; delle disposizioni del
capo II, sezioni I, II, III e V;
delle disposizioni del capo III,
sezioni II e IV; dell'articolo 41
del capo IV; degli articoli 42,
comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché
degli atti di cui all'articolo 5 è
applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
quindici milioni a lire novanta
milioni nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo in enti creditizi e
finanziari.
2. Si applica l'articolo 145 del
testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia. 3. Con
riferimento ai soggetti previsti
nell'articolo 1, comma 1, lettera
e), i commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano solo a quelli
iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia."
Art. 158
(Disposizioni applicabili alle
banche e alle società finanziarie
comunitarie
che esercitano attività di
intermediazione mobiliare)
... omissis ... (*)
_______________________________________
(*) Articolo abrogato dall'art. 66,
D.Lgs. n. 415/96
Art. 159
(Regioni a statuto speciale)
1. Le valutazioni di vigilanza sono
riservate alla Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti
previsti dagli articoli 14, 31, 36,
56 e 57 sono attribuiti alla
competenza delle regioni, la Banca
d'Italia esprime, a fini di
vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono
sulle contrarie disposizioni già
emanate le norme dettate dai commi 1
e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26
e 47. Restano peraltro ferme le
competenze attribuite agli organi
regionali nella materia disciplinata
dall'articolo 26.
4. Le regioni a statuto speciale,
alle quali sono riconosciuti, in
base alle norme di attuazione dei
rispettivi statuti, poteri nelle
materie disciplinate dalla direttiva
n. 89/646/CEE, provvedono a emanare
norme di recepimento della direttiva
stessa nel rispetto delle
disposizioni di principio non
derogabili contenute nei commi
precedenti.
Art. 160
(Conferma di disposizioni vigenti in
materia di valori mobiliari)
...omissis.. (*)
_______________________________________
(*) Articolo abrogato dall'art. 211,
comma 4, D.Lgs. n. 58/98.
Art. 161
(Norme abrogate)
1. Sono o restano abrogati:
- il regio decreto 16 luglio 1905,
n. 646;
- la legge 15 luglio 1906, n. 441;
- il regio decreto 5 maggio 1910, n.
472;
- il regio decreto 4 settembre 1919,
n. 1620;
- il regio decreto-legge 2 settembre
1919, n. 1709, convertito dalla
legge 6 luglio 1922, n. 1158;
- il regio decreto 9 aprile 1922, n.
932;
- il regio decreto-legge 7 ottobre
1923, n. 2283;
- il regio decreto-legge 15 dicembre
1923, n. 3148, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473;
- il regio decreto-legge 4 maggio
1924, n. 933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
febbraio 1926, n. 255;
- il regio decreto 23 ottobre 1925,
n. 2063;
- il regio decreto-legge 1[ luglio
1926, n. 1297, convertito dalla
legge 14 aprile 1927, n. 531;
- il regio decreto-legge 7 settembre
1926, n. 1511, convertito dalla
legge 23 giugno 1927, n. 1107;
- il regio decreto-legge 6 novembre
1926, n. 1830, convertito dalla
legge 23 giugno 1927, n. 1108;
- il regio decreto-legge 13 febbraio
1927, n. 187, convertito dalla legge
22 dicembre 1927, n. 2537;
- il regio decreto-legge 27 luglio
1927, n. 1509, convertito dalla
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e
successive modificazioni e
integrazioni;
- il decreto ministeriale 23 gennaio
1928, e successive modificazioni e
integrazioni. Resta salvo quanto
previsto dal comma 3 del presente
articolo;
- il regio decreto-legge 5 luglio
1928, n. 1817, convertito dalla
legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
- il regio decreto-legge 4 ottobre
1928, n. 2307, convertito dalla
legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
- il regio decreto 25 aprile 1929,
n. 967, e successive modificazioni;
- il regio decreto 5 febbraio 1931,
n. 225;
- il regio decreto-legge 19 marzo
1931, n. 693, convertito dalla legge
17 dicembre 1931, n. 1640;
- il regio decreto-legge 13 novembre
1931, n. 1398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
dicembre 1932, n. 1581;
- la legge 30 maggio 1932, n. 635;
- il regio decreto-legge 24 maggio
1932, n. 721, convertito dalla legge
22 dicembre 1932, n. 1710;
- la legge 30 maggio 1932, n. 805;
- la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
- l'articolo 9 della legge 13 giugno
1935, n. 1143;
- il regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1883, convertito dalla
legge 9 gennaio 1936, n. 225;
- il regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni, fatta
eccezione per il titolo III e per
gli articoli 32, primo comma,
lettere d) e f) e 35, secondo comma,
lettera b);
- il regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 376, convertito dalla legge
18 gennaio 1937, n. 169;
- il regio decreto-legge 15 ottobre
1936, n. 2008, convertito dalla
legge 4 gennaio 1937, n. 50;
- il regio decreto-legge 12 agosto
1937, n. 1561, convertito dalla
legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
- il regio decreto 26 agosto 1937,
n. 1706, e successive modificazioni
e integrazioni;
- il regio decreto-legge 24 febbraio
1938, n. 204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 giugno
1938, n. 778;
- la legge 7 aprile 1938, n. 378;
- la legge 10 maggio 1938, n. 745,
fatta eccezione per gli articoli 10,
11, 12, commi primo e secondo, 13,
14, 15 e 31;
- il regio decreto-legge 3 giugno
1938, n. 883, convertito dalla legge
5 gennaio 1939, n. 86;
- il regio decreto 25 maggio 1939,
n. 1279, fatta eccezione per gli
articoli 37, 38, 39, 40, commi
secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
- la legge 16 novembre 1939, n.
1779;
- la legge 14 dicembre 1939, n.
1922;
- la legge 21 maggio 1940, n. 657;
- la legge 10 giugno 1940, n. 933;
- il regio decreto 25 novembre 1940,
n. 1955;
- gli articoli 2766 e 2778, numeri 3
e 9, del codice civile, approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n.
262;
- il decreto legislativo
luogotenenziale 14 settembre 1944,
n. 226;
- il capo III del decreto
legislativo luogotenenziale 28
dicembre 1944, n. 416;
- i capi III e IV del decreto
legislativo luogotenenziale 28
dicembre 1944, n. 417;
- il decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato 12 agosto
1946, n. 76;
- il decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato 13 ottobre
1946, n. 244;
- il decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato 23 agosto
1946, n. 370;
- il regio decreto legislativo 29
maggio 1946, n. 453;
- il regio decreto legislativo 2
giugno 1946, n. 491;
- il decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, fatta eccezione per
gli articoli 3, 4, 5 e per le
competenze valutarie del CICR
previste dall'articolo 1, primo
comma;
- il decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1418;
- il decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1419;
- il decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1421;
- il decreto legislativo 10 febbraio
1948, n. 105, e successive
modificazioni;
- il decreto legislativo 16 aprile
1948, n. 569;
- la legge 29 luglio 1949, n. 474;
- la legge 22 giugno 1950, n. 445;
- la legge 10 agosto 1950, n. 717;
- la legge 17 novembre 1950, n.
1095;
- la legge 27 novembre 1951, n.
1350;
- i capi V e VI della legge 25
luglio 1952, n. 949, fatta eccezione
per gli articoli 21, 37, 38, primo e
secondo comma, 39, primo comma, 40,
primo comma, e 41, secondo comma;
- la legge 11 dicembre 1952, n.
3093;
- la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
- la legge 13 marzo 1953, n. 208;
- la legge 11 aprile 1953, n. 298;
- la legge 8 aprile 1954, n. 102;
- la legge 31 luglio 1957, n. 742;
- la legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per
gli articoli 2, quarto comma, 3,
settimo comma, e 5;
- l'articolo 155 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645;
- la legge 21 luglio 1959, n. 607;
- la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
- la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
- la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
- la legge 21 maggio 1961, n. 456;
- la legge 27 giugno 1961, n. 562;
- la legge 28 luglio 1961, n. 850;
- la legge 24 novembre 1961, n.
1306;
- la legge 20 aprile 1962, n. 265;
- gli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge 25 novembre 1962, n. 1679;
- il decreto del Presidente della
Repubblica 12 dicembre 1962, n.
1907;
- la legge 10 maggio 1964, n. 407;
- la legge 5 luglio 1964, n. 627;
- la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
- la legge 11 maggio 1966, n. 297;
- la legge 24 dicembre 1966, n.
1262;
- gli articoli 6, 7, 8 e 16 della
legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché
ogni altra disposizione della
medesima legge relativa
all'organizzazione, al funzionamento
e all'operatività della "Sezione
credito" della Banca nazionale delle
comunicazioni;
- l'articolo 41 della legge 14
agosto 1967, n. 800;
- la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
- la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
- la legge 27 marzo 1969, n. 120;
- l'articolo 4 della legge 10
dicembre 1969, n. 970;
- la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
- il decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;
- la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
- la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
- la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
- la legge 29 novembre 1973, n. 812;
- il decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
- la legge 11 marzo 1974, n. 75;
- la legge 14 agosto 1974, n. 392;
- la legge 14 agosto 1974, n. 395;
- gli articoli 11 e 12 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n.
376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- l'articolo 2 della legge 16
ottobre 1975, n. 492;
- l'articolo 11 della legge 1[
luglio 1977, n. 403;
- la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
- gli articoli 10, 11 e 13 della
legge 1[ agosto 1981, n. 423;
- l'articolo 15 della legge 19 marzo
1983, n. 72;
- l'articolo 11 della legge 23 marzo
1983, n. 77, e successive
modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 3 della legge 18 luglio
1984, n. 359;
- la legge 18 luglio 1984, n. 360;
- gli articoli 12 e 21 della legge
27 febbraio 1985, n. 49;
- gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21
della legge 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni e
integrazioni;
- la legge 17 aprile 1986, n. 114;
- la legge 17 aprile 1986, n. 115;
- l'articolo 2 della legge 27
ottobre 1988, n. 458;
- gli articoli 1, 2, 3, comma 1,
l'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli
articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli
articoli 8 e 15 della legge 28
agosto 1989, n. 302. Resta fermo
quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo;
- l'articolo 5 della legge 30 luglio
1990, n. 218;
- il titolo V della legge 10 ottobre
1990, n. 287 e successive
modificazioni;
- l'articolo 18 e il titolo VII del
decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356;
- la legge 6 giugno 1991, n. 175;
- l'articolo 6, commi 1, 2, 2-bis,
4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'articolo 7
e l'articolo 8, comma 2-ter, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta
fermo quanto previsto dal comma 2
del presente articolo;
- l'articolo 2, comma 6, della legge
5 ottobre 1991, n. 317;
- l'articolo 1 della legge 17
febbraio 1992, n. 207, salvo quanto
previsto nell'articolo 2, comma 1,
della medesima legge;
- il decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 481, fatta eccezione per
gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e
6;
- il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a
essere applicati fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti
emanati dalle autorità creditizie ai
sensi del presente decreto
legislativo:
- l'articolo 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454;
- gli articoli 21 e 22, secondo,
terzo e quarto comma, della legge 9
maggio 1975, n. 153;
- la legge 5 marzo 1985, n. 74;
- il decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
- gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14
della legge 28 agosto 1989, n. 302;
- gli articoli 23 e 24 della legge
29 dicembre 1990, n. 428;
- il decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 301;
- il decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 302, fatta salva
la disciplina fiscale prevista dal
comma 5 dell'articolo 2;
- l'articolo 2 della legge 21
febbraio 1991, n. 52;
- l'articolo 6, commi 3 e 4,
l'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, e
l'articolo 9 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197;
- il capo II, sezione I, della legge
19 febbraio 1992, n. 142;
- la legge 17 febbraio 1992, n. 154,
fatta eccezione per l'articolo 10;
- il decreto del Ministro del tesoro
12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto
ministeriale 23 gennaio 1928, così
come successivamente modificati,
continuano a essere applicati fino
all'attuazione dell'articolo 152 del
presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e
6 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148; tuttavia essi
continuano a essere applicati fino
all'attuazione dell'articolo 155,
comma 5, del presente decreto
legislativo(*).
4. E' abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con il
presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle
autorità creditizie ai sensi di
norme abrogate o sostituite
continuano a essere applicate fino
alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del
presente decreto legislativo.
6. I contratti già conclusi e i
procedimenti esecutivi in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo restano
regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo
eventuali revoche, le partecipazioni
già consentite in sede di prima
applicazione del titolo V della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
_______________________________________
(*) Comma aggiunto dall'art. 37 del
D. Lgs. 342/99
Art. 162
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto legislativo
entra in vigore il 1° gennaio 1994.
Il presente decreto munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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