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Legge 197/91 |
LEGGE SULL'ANTIRICICLAGGIO DI DENARO
Capo I
Art. 1
(Limitazione dell'uso del contante e
dei titoli al portatore)
1. E' vietato il trasferimento di
denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore
in lire o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore
da trasferire è complessivamente
superiore a lire venti milioni. Il
trasferimento può tuttavia essere
eseguito per il tramite degli
intermediari abilitati di cui
all'articolo 4; per il denaro
contante vanno osservate le modalità
indicate ai commi 1-bis e 1-ter(2).
1-bis. Il trasferimento per contanti
per il tramite di intermediario
abilitato deve essere effettuato
mediante disposizione accettata per
iscritto dall'intermediario, previa
consegna allo stesso della somma in
contanti. A decorrere dal terzo
giorno lavorativo successivo a
quello dell'accettazione il
beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del
proprio domicilio(3).
1-ter. La comunicazione da parte del
debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma
1-bis produce l'effetto di cui al
primo comma dell'articolo 1277 del
codice civile e, nei casi di mora
del creditore, anche gli effetti del
deposito previsti dall'articolo 1210
dello stesso codice(4).
2. I vaglia postali e cambiari e gli
assegni postali, bancari e circolari
per importi superiori a lire venti
milioni devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non
trasferibilità. Il Ministro del
tesoro può stabilire limiti per
l'utilizzo di altri mezzi di
pagamento ritenuti idonei ad essere
utilizzati a scopo di
riciclaggio(5).
2-bis. Il saldo dei libretti di
deposito bancari o postali al
portatore non può essere superiore a
lire venti milioni(6).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte uno
o più intermediari abilitati, nonchè
ai trasferimenti tra gli stessi
effettuati in proprio o per il
tramite di vettori specializzati(7).
4. Restano ferme le disposizioni
relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti
pubblici ed alle erogazioni da
questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresì fatta salva la
possibilità di versamento prevista
dall'articolo 494 del codice civile
di procedura civile.
5. ... omissis ...(8)
6. ... omissis ...(9)
7. Il richiedente di assegno
circolare, vaglia cambiario o mezzo
equivalente, intestato a terzi ed
emesso con la clausola «non
trasferibile», può chiedere il
ritiro della provvista previa
restituzione del titolo
all'emittente.
8. ... omissis ...(10)
Art. 2
(Obblighi di identificazione e di
registrazione)
1. L’art. 13 del decreto-legge15
dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall’art. 30, comma. 1,
della l. 19 marzo 1990, n 55, è
sostituito dal seguente:
"Art. 13 - 1. Deve essere
identificato a cura del personale
incaricato e deve indicare per
iscritto, sotto la propria personale
responsabilità, le complete
generalità del soggetto per conto
del quale eventualmente esegue
l'operazione, chiunque compie
operazioni che comportano
trasmissione o movimentazione di
mezzi di pagamento di qualsiasi tipo
che siano di importo superiore a
lire venti milioni presso:
a) uffici della pubblica
amministrazione, ivi compresi gli
uffici postali;
b) enti creditizi;
c) società di intermediazione
mobiliare;
d) società commissionarie ammesse
agli antirecinti alle grida delle
borse valori;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al
collocamento a domicilio di valori
mobiliari;
g) società di gestione di fondi
comuni di investimento mobiliare;
h) società fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) società Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per
oggetto prevalente o che comunque
svolgono in via prevalente una o più
delle seguenti attività: concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, compresa la locazione
finanziaria; assunzione di
partecipazioni; intermediazione in
cambi; servizi di incasso, pagamento
e trasferimento di fondi anche
mediante emissione e gestione di
carte di credito;
m- bis). Istituti di moneta
elettronica (11)
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come da ultimo
sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e le relative norme di
attuazione trovano applicazione
anche con riferimento ai
trasferimenti di cui all'articolo 1
del presente decreto e hanno effetto
dal trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Gli strumenti tecnici di cui al
comma 3 del medesimo articolo 13 del
decreto-legge n. 625 del 1979 devono
essere messi a disposizione del
personale incaricato entro un anno
dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del
presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta
alle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 31 dicembre
di ogni anno, una relazione
sull'applicazione delle norme
relative all'obbligo di
registrazione delle transazioni di
cui al citato articolo 13 del
decreto-legge n. 625 del 1979, come
da ultimo sostituito dal comma 1 del
presente articolo.
Art. 3(12)
(Segnalazioni di operazioni)
1. Il responsabile della dipendenza,
dell'ufficio o di altro punto
operativo di uno dei soggetti di cui
all'articolo 4, indipendentemente
dall'abilitazione ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui
all'articolo 1, ha l'obbligo di
segnalare senza ritardo al titolare
dell'attività o al legale
rappresentante o a un suo delegato
ogni operazione che per
caratteristiche, entità, natura, o
per qualsivoglia altra circostanza
conosciuta a ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto anche della
capacità economica e dell'attività
svolta dal soggetto cui è riferita,
induca a ritenere, in base agli
elementi a sua disposizione, che il
danaro, i beni o le utilità oggetto
delle operazioni medesime possano
provenire dai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del
codice penale. Tra le
caratteristiche di cui al periodo
precedente è compresa, in
particolare, l'effettuazione di una
pluralità di operazioni non
giustificata dall'attività svolta da
parte della medesima persona,
ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
da parte di persone appartenenti
allo stesso nucleo familiare o
dipendenti o collaboratori di una
stessa impresa o comunque da parte
di interposta persona(13).
2. Il titolare dell'attività, il
legale rappresentante o un suo
delegato esamina le segnalazioni
pervenutegli, e qualora le ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme
degli elementi a sua disposizione,
anche desumibili dall'archivio di
cui all'articolo 2, comma 1, le
trasmette senza ritardo, ove
possibile prima di eseguire
l'operazione, anche in via
informatica e telematica,
all'Ufficio italiano dei cambi senza
alcuna indicazione dei nominativi
dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita
la commissione di cui all'articolo
3-ter, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia
e delle finanze, emana con proprio
decreto disposizioni sull'utilizzo
delle procedure informatiche o
telematiche per la trasmissione
delle segnalazioni all'Ufficio
italiano dei cambi. L'Ufficio
italiano dei cambi emana le relative
istruzioni applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari
approfondimenti sulle segnalazioni
di cui al comma 2, ivi compresi
quelli relativi ad omesse
segnalazioni di cui sia venuto a
conoscenza in base alle informazioni
e ai dati contenuti nei propri
archivi;
b) può avvalersi ove necessario,
secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui
all'articolo 3-ter, di concerto con
i Ministri delle finanze, di grazia
e giustizia e dell'interno, dei dati
contenuti nell'anagrafe dei conti e
dei depositi di cui all'articolo 20,
comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
c) può acquisire ulteriori dati e
informazioni presso i soggetti di
cui all'articolo 4 in ordine alle
segnalazioni trasmesse;
d) può utilizzare i risultati delle
analisi effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 10, della
presente legge, nonché delle analisi
concernenti anche singole anomalie,
utilizzando ove necessario
informazioni che possono essere
chieste ai soggetti di cui
all'articolo 4;
e) effettua gli approfondimenti che
coinvolgono le competenze delle
autorità di vigilanza di settore con
la partecipazione di rappresentanti
delle autorità medesime, le quali
integrano le segnalazioni con gli
ulteriori elementi desumibili dagli
archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto
dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, trasmette senza
indugio le segnalazioni, completate
ai sensi del presente comma
corredate di una relazione tecnica,
alla Direzione investigativa
antimafia e al Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di
finanza, che ne informano il
Procuratore nazionale antimafia,
qualora siano attinenti alla
criminalità organizzata ovvero le
archivia, informandone gli stessi
organi investigativi. Per effettuare
i necessari approfondimenti e per il
controllo previsto dall'articolo 5,
comma 10, gli appartenenti al Nucleo
speciale di polizia valutaria
esercitano anche i poteri loro
attribuiti dalla normativa in
materia valutaria. Tali poteri sono
estesi agli ufficiali di polizia
tributaria dei nuclei regionali e
provinciali di polizia tributaria
della Guardia di finanza, ai quali
il Nucleo speciale di polizia
valutaria può demandare
l'assolvimento dei compiti di cui al
presente decreto(14).
5. Ferme restando le disposizioni
sul segreto per gli atti di
indagine, qualora la segnalazione
non abbia ulteriore corso gli organi
investigativi di cui al comma 4,
lettera f), informano l'Ufficio
italiano dei cambi, che ne da
notizia al titolare dell'attività,
al legale rappresentante o al suo
delegato. Le autorità inquirenti
informano l'Ufficio italiano dei
cambi di ogni altra circostanza in
cui emergano fatti e situazioni la
cui conoscenza può essere comunque
utilizzata per prevenire l'uso del
sistema finanziario a scopo di
riciclaggio(15).
6. L'Ufficio italiano dei cambi,
anche su richiesta degli organi
investigativi di cui al comma 4,
lettera f), può sospendere
l'operazione per un massimo di
quarantotto ore, sempre che ciò non
possa determinare pregiudizio per il
corso delle indagini e per
l'operatività corrente degli
intermediari, dandone immediata
notizia agli organi investigativi
medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai
sensi e per gli effetti del presente
articolo non costituiscono
violazione di obblighi di
segretezza. Le segnalazioni e i
provvedimenti di cui al comma 6,
posti in essere in conformità del
presente articolo e per le finalità
da esso previste, non comportano
responsabilità di alcun tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto
ai soggetti tenuti alle segnalazioni
di cui al comma 1, e a chiunque ne
sia comunque a conoscenza, di darne
comunicazione fuori dai casi
previsti dal presente articolo.
9. I soggetti di cui all'articolo 4
devono dotarsi, nel rispetto dei
criteri che potranno essere
impartiti con le disposizioni di
attuazione dello stesso articolo 4,
comma 3, lettera c), di adeguate
procedure volte a prevenirne il
coinvolgimento in operazioni di
riciclaggio, potenziando a tal fine
il sistema dei controlli e dei
riscontri interni e attuando
programmi specifici di addestramento
e di formazione del personale.
10. Tutte le informazioni in
possesso dell'Ufficio italiano dei
cambi e degli altri organi di
vigilanza e di controllo, relative
all'attuazione del presente decreto,
sono coperte dal segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. L'Ufficio italiano
dei cambi può comunque scambiare
informazioni in materia di
operazioni sospette con le altre
autorità di vigilanza di cui
all'articolo 11 della presente
legge, nonché con analoghe autorità
di altri Stati che perseguono le
medesime finalità, a condizioni di
reciprocità anche per quanto
riguarda la riservatezza delle
informazioni. Restano ferme le
disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, in materia di
trattamento dei dati personali. Gli
organi investigativi di cui al comma
4, lettera f), forniscono
all'Ufficio italiano dei cambi le
notizie in proprio possesso
necessarie per integrare le
informazioni da trasmettere alle
medesime autorità di altri Stati; al
di fuori dei casi di cui al presente
comma, restano applicabili le
disposizioni di cui agli articoli 9
e 12 della legge 1° aprile 1981, n.
121(16).
11. Tutti i flussi informativi di
cui al presente articolo avvengono
di regola con l'utilizzo di
procedure informatiche o
telematiche.
Art. 3-bis
(Riservatezza delle segnalazioni)
1. In caso di denuncia o di rapporto
ai sensi degli articoli 331 e 347
del codice di procedura penale,
l'identità delle persone e degli
intermediari di cui all'articolo 4
che hanno effettuato le
segnalazioni, anche qualora sia
conosciuta, non è menzionata.
2. L'identità delle persone e degli
intermediari può essere rivelata
solo quando l'autorità giudiziaria,
con decreto motivato, lo ritenga
indispensabile ai fini
dell'accertamento dei reati per i
quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al
comma 2, in caso di sequestro di
atti o documenti si adottano le
necessarie cautele per assicurare la
riservatezza dell'identità dei
soggetti che hanno effettuato le
segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui
all'articolo 4, nell'ambito della
loro autonomia organizzativa,
assicurano omogeneità di
comportamento del personale
nell'individuazione delle operazioni
di cui all'articolo 3, comma 1, e
possono predisporre procedure di
esame delle operazioni, anche con
l'utilizzo di strumenti informatici
e telematici, di ausilio al
personale stesso, sulla base delle
evidenze dell'archivio unico
informatico previsto dall'articolo 2
e secondo le istruzioni applicative
emanate dalla Banca d'Italia,
sentito l'Ufficio italiano dei
cambi, d'intesa con le autorità di
vigilanza di settore nell'ambito
delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui
all'articolo 4 adottano adeguate
misure per assicurare la massima
riservatezza dell'identità delle
persone che effettuano le
segnalazioni. Gli atti e i documenti
in cui sono indicate le generalità
di tali persone sono custoditi sotto
la diretta responsabilità del
titolare dell'attività o del legale
rappresentante o del loro
delegato(17).
Art. 3-ter
(Commissione di indirizzo)
1. Per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo sulle attività svolte
dall'Ufficio italiano dei cambi,
limitatamente alle materie di cui
all'articolo 3 del presente decreto
e ferma restando l'autonomia
funzionale, organizzativa ed
operativa dell'Ufficio italiano dei
cambi nell'esercizio delle proprie
competenze istituzionali, è
istituita presso il Ministero del
tesoro una commissione presieduta
dal direttore generale del tesoro e
composta da un rappresentante della
Banca d'Italia con qualifica di
direttore centrale e da un
rappresentante dei Ministeri
dell'interno, delle finanze, di
grazia e giustizia e del commercio
con l'estero con qualifica non
inferiore a dirigente generale o
equiparata. Alle riunioni della
commissione partecipa il direttore
dell'Ufficio italiano dei cambi. I
componenti della commissione sono
tenuti al segreto d'ufficio in
relazione alle informazioni e ai
dati dei quali vengono comunque a
conoscenza quali componenti della
commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto, stabilisce le
modalità di funzionamento della
commissione di cui al comma 1, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
3. La commissione effettua,
annualmente, un esame complessivo
dell'attività svolta dall'Ufficio
italiano dei cambi in attuazione
delle disposizioni di cui
all'articolo 3 del presente decreto,
allo scopo di valutare l'andamento e
i risultati dell'attività stessa e
di formulare le eventuali proposte
dirette a rendere più efficace il
perseguimento dei fini di contrasto
al riciclaggio dei proventi di
provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi
invia alla commissione, di cui al
comma 1, una relazione semestrale
sull'attività svolta e fornisce,
inoltre, tutte le informazioni
necessarie per l'esercizio delle
funzioni della commissione stessa,
ivi comprese quelle relative a
scambi di informazioni con le
autorità di altri Stati che
perseguono le medesime finalità(18).
Art. 4
(Disposizioni applicative)
1. Gli intermediari abilitati, nei
limiti delle proprie attività
istituzionali, ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui
all'articolo 1 sono gli uffici della
pubblica amministrazione, ivi
compresi gli uffici postali, gli
enti creditizi, gli istituti di
moneta elettronica, le società di
intermediazione mobiliare, le
società commissionarie ammesse agli
antirecinti alle grida delle borse
valori, gli agenti di cambio, le
società autorizzate al collocamento
a domicilio di valori mobiliari, le
società di gestione dei fondi comuni
di investimento mobiliare, le
società fiduciarie, le imprese e gli
enti assicurativi e la società Monte
Titoli s.p.a. di cui alla legge 19
giugno 1986, n. 289, nonchè gli
altri intermediari abilitati ai
sensi del comma 2(19).
2. Il Ministro del tesoro, di
concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia,
delle finanze e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
sentite la Banca d'Italia e la
Commissione nazionale per le società
e la borsa (Consob), determina le
condizioni in presenza delle quali
altri intermediari possono, su
richiesta, essere abilitati dal
Ministro del tesoro ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui
all'articolo 1. Tali intermediari
devono comunque avere per oggetto
prevalente o svolgere in via
prevalente una o più delle seguenti
attività: concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma,
compresa la locazione finanziaria;
assunzione di partecipazioni;
intermediazione in cambi; servizi di
incasso, pagamento e trasferimento
di fondi anche mediante emissione e
gestione di carte di credito(20).
3. Il Ministro del tesoro, di
concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia,
delle finanze, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, ha facoltà
di provvedere con proprio decreto,
di cui viene data comunicazione alle
competenti commissioni parlamentari
a:
a) modificare i limiti d'importo
indicati nell'articolo 1 del
presente decreto e nell'articolo 13
del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come da ultimo
sostituito dall'articolo 2, comma 1,
del presente decreto(21);
b) stabilire i casi in cui la
circolazione dei titoli di cui
all'articolo 1, comma 2, non sia
condizionata alla clausola di non
trasferibilità(22);
c) emanare disposizioni applicative
delle norme del presente capo,
sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed
il risparmio, prevedendo adeguate
forme di pubblicità dei soggetti di
cui ai commi 1 e 2(23).
4. Per le materie riguardanti gli
uffici postali, le disposizioni di
cui al comma 3 sono emanate di
concerto anche con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
Art. 5
(Sanzioni, procedure, controlli)
1. Fatta salva l'efficacia degli
atti, alle infrazioni delle
disposizioni di cui all'articolo 1
si applica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto, una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 40 per cento
dell'importo trasferito(24).
2. I funzionari delle
amministrazioni pubbliche, i
pubblici ufficiali e gli
intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 4, che, in relazione
ai loro compiti di servizio, e nei
limiti delle loro attribuzioni,
hanno notizie delle infrazioni di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e
2-bis, ne riferiscono entro trenta
giorni al Ministro del tesoro per la
contestazione e gli altri
adempimenti previsti dall'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In caso di infrazioni
riguardanti assegni bancari, assegni
circolari o titoli similari, le
segnalazioni devono essere
effettuate dall'azienda di credito
che li accetta in versamento e da
quella che ne effettua
l'estinzione(25).
3. La violazione dell'obbligo
indicato al comma 2 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 30 per cento dell'importo
dell'operazione(26).
4. L'omessa istituzione
dell'archivio di cui all'articolo 2,
comma 1, è punita con l'arresto da
sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, l'omissione delle
segnalazioni previste dall'articolo
3 è punita con una sanzione
pecuniaria fino alla metà del valore
dell'operazione(27).
6. Salvo che il fatto costituisca
reato, la violazione del divieto di
cui all'articolo 3, comma 7, è
punita con l'arresto da sei mesi ad
un anno o con l'ammenda da lire
dieci milioni a lire cento
milioni(28).
7. Alle infrazioni delle
disposizioni impartite con il
decreto previsto dall'articolo 4,
comma 3, lettera c), si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria
fino a lire cento milioni(29).
8. All'irrogazione delle sanzioni
provvede, con proprio decreto, il
Ministro del tesoro, udito il parere
della commissione prevista
dall'articolo 32 del testo unico
delle norme di legge in materia
valutaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, ad esclusione di
quelle contenute nell'articolo 16.
9. Il Ministro del tesoro determina
con proprio decreto i compensi per i
componenti della commissione di cui
al comma 8.
10. L'Ufficio italiano dei cambi,
d'intesa con le autorità preposte
alla vigilanza di settore, verifica
l'osservanza da parte degli
intermediari abilitati delle norme
in tema di trasferimento di valori
di cui al presente Ccpo, nonché,
sulla base di criteri selettivi, il
rispetto e l'adeguatezza delle
procedure di segnalazione di cui
all'articolo 3 da parte dei soggetti
ad esse tenuti. Il Ministro del
tesoro determina con proprio
decreto, i criteri generali con cui
l'Ufficio italiano dei cambi
effettua, allo scopo di far emergere
eventuali fenomeni di riciclaggio
nell'ambito di determinate zone
territoriali, analisi dei dati
aggregati concernenti
complessivamente l'operatività di
ciascun intermediario abilitato.
L'Ufficio italiano dei cambi è
autorizzato a raccogliere i dati
predetti, anche mediante accesso
diretto, dall'archivio di cui
all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio
italiano dei cambi, sulla base di
criteri generali stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro
stabilisce le prescrizioni attuative
di carattere tecnico, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che gli
intermediari abilitati sono tenuti
ad osservare. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 331 del
codice di procedura penale, qualora
emergano anomalie rilevanti per
l'eventuale individuazione di
fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio
italiano dei cambi, effettuati i
necessari approfondimenti di
carattere finanziario, d'intesa con
l'autorità di vigilanza di settore,
ne informa gli organi investigativi
di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera f). Al controllo
dell'osservanza delle disposizioni
di cui al presente capo nei riguardi
di ogni altro soggetto provvede il
Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza(30).
11. Informazioni e dati relativi a
soggetti nei cui confronti sia stata
effettuata contestazione di
infrazioni alle disposizioni del
presente decreto sono conservati nel
sistema informativa dell'Ufficio
italiano dei cambi sino alla
definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a
soggetti, nei cui confronti sia
stato emanato provvedimento
sanzionatorio definitivo in base al
presente articolo, sono conservati
nel sistema informativo dell'Ufficio
italiano dei cambi per il periodo di
cinque anni dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni
di trasferimento di valori siano
state effettuate per il tramite di
enti creditizi ovvero di altri
intermediari abilitati iscritti in
albi o soggetti ad autorizzazione
amministrativa, i provvedimenti con
i quali sono state irrogate le
sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto sono
comunicati alle autorità vigilanti
e, se del caso, agli ordini
professionali per le iniziative di
rispettiva compentenza.
14. Nel primo comma dell'articolo 63
del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come sostituito dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1982, n. 463,
le parole: «acquisiti nei confronti
dell'imputato nell'esercizio dei
poteri e facoltà di polizia
giudiziaria e valutaria» sono
sostituite dalle seguenti:
«acquisiti nei confronti
dell'imputato, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre
Forze di polizia, nell'esercizio dei
poteri di polizia giudiziaria, anche
al di fuori dei casi di deroga
previsti dall'articolo 35».
Capo II
Art. 6
(Elenco di intermediari operanti nel
settore finanziario)
1 - 2-bis ... omissis ...(31)
3. Le cariche di presidente del
consiglio di amministrazione, di
amministratore delegato e di
direttore generale, o che comunque
comportino l'esercizio di funzioni
equivalenti presso gli intermediari
di cui ai commi 2 e 2-bis possono
essere ricoperte, a decorrere dal
secondo anno della data di entrata
in vigore della legge di conversione
del presente decreto, solo da
persone che abbiano maturato
un'adeguata esperienza per uno o più
periodi complessivamente non
inferiori a tre anni mediante
esercizio di attività professionale
in materie attinenti al settore
giuridico, economico e finanziario o
di insegnamento nelle medesime
materie, ovvero mediante svolgimento
di funzioni di amministrazione o
dirigenziali presso enti pubblici
economici o presso imprese del
settore finanziario o società di
capitali(32).
4. A decorrere dal secondo anno
dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del
presente decreto almeno uno dei
sindaci effettivi ed uno dei sindaci
supplenti degli intermediari di cui
ai commi 2 e 2-bis deve essere
iscritto nell'albo dei ragionieri o
dei dottori commercialisti o nel
ruolo dei revisori ufficiali dei
conti. La presidenza del collegio
viene attribuita a uno dei sindaci
aventi i requisiti anzidetti(33).
4-bis-12. ... omissis ...(34)
Art. 7
(Elenco speciale)
... omissis ...(35)
Art. 8
(Onorabilità dei soci e degli
esponenti)
1. Ai partecipanti al capitale delle
società di cui al presente capo si
applicano le disposizioni
dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 27
giugno 1985, n. 350(36).
2. Agli amministratori, sindaci,
direttori generali e dirigenti
muniti di rappresentanza dei
soggetti di cui al presente capo si
applicano le disposizioni
dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27
giugno 1985, n. 350(37).
2-bis. La decadenza dalle cariche di
cui al comma 2 è dichiarata dal
consiglio di amministrazione ovvero
dall'organo, comunque denominato,
titolare di funzione equivalente,
entro trenta giorni dal momento in
cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa
dichiarazione di decadenza è punita
con la reclusione fino ad un anno e
con la multa da lire cinquecentomila
a lire cinque milioni(38).
2-ter. ... omissis ...(39)
Capo III
Art. 9
(Sospensione dalle cariche)
1- 3 ... omissis ...(40)
4. La condanna con sentenza non
definitiva per uno dei reati di cui
all'articolo 5, n. 3), del citato
decreto del Presidente della
Repubblica n. 350 del 1985 o
l'applicazione provvisoria della
misura interdittiva prevista dal
comma 3 dell'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, da ultimo
sostituito dall'articolo 3 della
legge 19 marzo 1990, n. 55,
comportano la sospensione dalle
funzioni di amministratore, sindaco
e direttore generale esercitate
presso enti creditizi e presso ogni
intermediario di cui all'articolo 6,
commi 2 e 2-bis. La sospensione è
dichiarata dal consiglio di
amministrazione ovvero dall'organo,
comunque denominato, titolare di
funzione equivalente, entro trenta
giorni dal momento in cui ne ha
avuto conoscenza. L'omessa
dichiarazione di sospensione è
punita con la reclusione fino ad un
anno e con la multa da lire
cinquecentomila a lire cinque
milioni. Per gli enti creditizi la
sospensione è dichiarata con le
modalità di cui all'articolo 6 del
citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 350 del 1985 (41)
(42).
Art. 10
(Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali, i
sindaci degli intermediari di cui
all'articolo 4 vigilano
sull'osservanza delle norme
contenute nel presente decreto. Gli
accertamenti e le contestazioni del
collegio sindacale concernenti
violazioni delle norme di cui al
capo I del presente decreto sono
trasmessi in copia entro dieci
giorni al Ministro del tesoro.
L'omessa trasmissione è punita con
la reclusione fino ad un anno e con
la multa da lire duecentomila a lire
due milioni (43).
Art. 11
(Collaborazione fra le autorità di
vigilanza)
1. In deroga all'obbligo del segreto
d'ufficio, le autorità
amministrative che esercitano la
vigilanza sugli enti creditizi e
sugli altri enti, società e ditte
indicati nell'articolo 4 possono
scambiarsi informazioni e
collaborare tra loro, nonchè
scambiare informazioni e collaborare
a condizioni di reciprocità con le
competenti autorità amministrative
di Stati esteri, per il
perseguimento dei fini del presente
decreto (44).
Art. 12
(Carte di credito, di pagamento e
documenti che abilitano al prelievo
di denaro contante)
1. Chiunque, al fine di trarne
profitto per sé o per altri,
indebitamente utilizza, non
essendone titolare, carte di credito
o di pagamento, ovvero qualsiasi
altro documento analogo che abiliti
al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire seicentomila a
lire tre milioni. Alla stessa pena
soggiace chi, al fine di trarne
profitto per sè o per altri,
falsifica o altera carte di credito
o di pagamento o qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, ovvero
possiede, cede o acquisisce tali
carte o documenti di provenienza
illecita o comunque falsificati o
alterati, nonchè ordini di pagamento
prodotti con essi (45).
Art. 13
(Applicazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 5
si applicano a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto(46).
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
______________
NOTE:
1. Il D.L. n. 143/91 è pubblicato
nella G.U. n. 106 dell'8.5.1991. La
L. di conversione n. 197/91 è
pubblicata nella G.U. n. 157 del
6.7.1991.
2. Comma dapprima modificato dalla
L. di conversione n. 197/91 e poi
successivamente, nel testo
attualmente vigente, dell'art. 15 L.
6.2.1996, n. 52.
3. Comma aggiunto dalla L. di
conversione n. 197/91 e
successivamente così sostituito
dall'art. 15 L. n. 52/96.
4. Comma aggiunto dalla L. di
conversione n. 197/91 e
successivamente così sostituito
dall'art. 15 L. n. 52/96.
5. Comma dapprima modificato dalla
L. di conversione n. 197/91 e poi
successivamente, nel testo
attualmente vigente, dell'art. 15 L.
6.2.1996, n. 52.
6. Comma aggiunto dalla L. di
conversione n. 197/91 e
successivamente così sostituito
dall'art. 15 L. n. 52/96.
7. Comma dapprima modificato dalla
L. di conversione n. 197/91 e poi
successivamente, nel testo
attualmente vigente, dell'art. 15 L.6.2.1996,
n. 52.
8. Comma soppresso dalla L. di
conversione n. 197/91.
9. Comma soppresso dalla L. di
conversione n. 197/91.
10. Comma soppresso dalla L. di
conversione n. 197/91.
11. Il comma 1 sostituisce l'art.
13, D.L. 15.12.1979, n. 625
convertito nella L. 6.2.1980, n. 15.
12. Articolo dapprima modificato
dalla L. di conversione n. 197/91 e
successivamente sostituito, nel
testo attualmente vigente, dal D.Lgs.
26.5.1997, n. 153.
13. L'art. 7, D.Lgs. 25.9.1999, n.
374 prevede anche a carico dei
promotori finanziari (v. art. 31,
D.Lgs. n. 58/98) l'obbligo di
segnalazione di cui al presente
comma. Tali segnalazioni vanno
trasmesse all'intermediario per il
quale il segnalante agisce.
14. Lettera così modificata
dall'art. 151, L. 23.12.2000, n.
388.
15. Lettera così modificata
dall'art. 150, L. n. 388/00
16. Periodo aggiunto dall'art. 151,
L. n. 388/00.
17. Articolo aggiunto dall'art. 3,
D.Lgs. n.153/97.
18. Articolo aggiunto dall'art. 3,
D.Lgs. n.153/97.
19. Comma così modificato dalla L.
di conversione n. 197/91 e dall'art.
56 della Legge 1 marzo 2002 n. 39.
20. Comma così sostituito dalla L.
di conversione n. 197/91.
21. Lettera così sostituita dalla L.
di conversione n. 197/91.
22. Lettera così modificata dalla L.
di conversione n. 197/91.
23. Lettera così modificata dalla L.
di conversione n. 197/91.
24. Comma così modificato dalla L.
di conversione n. 197/91.
25. Comma così modificato dall'art.
15, L. n. 52/96.
26. Comma così sostituito dalla L.
di conversione n. 197/91.
27. Comma così sostituito dalla L.
di conversione n. 197/91.
28. Comma così modificato dalla L.
di conversione n. 197/91.
29. Comma così modificato dalla L.
di conversione n. 197/91.
30. Comma così sostituito dall'art.
4, D.Lgs. n. 153/97.
31. Commi abrogati dall'art. 161,
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.
32. Comma dapprima modificato dalla
L. di conversione n. 197/91 e poi
abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n.
385/93. Il comma 3 continua a
trovare applicazione fino alla data
di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità
creditizie ai sensi dello stesso
decreto legislativo.
33. Comma dapprima sostituito dalla
L. di conversione n. 197/91 e poi
abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n.
385/93. Il comma 4 continua a
trovare applicazione fino alla data
di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità
creditizie ai sensi dello stesso
decreto legislativo.
34. I commi 7, 11 e 12 sono stati
soppressi dalla L. di conversione n.
197/91, i restanti commi sono stati
abrogati dall'art. 161, D.Lgs. n.
385/93.
35. Articolo abrogato dall'art. 161,
D.Lgs. n. 385/93.
36. Comma abrogato dall'art. 161,
D.Lgs. n. 385/93, ma che continua a
trovare applicazione fino
all'entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità
creditizie ai sensi dello stesso
decreto legislativo.
37. Comma abrogato dall'art. 161,
D.Lgs. n. 385/93, ma che continua a
trovare applicazione fino
all'entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità
creditizie ai sensi dello stesso
decreto legislativo.
38. Comma aggiunto dalla L. di
conversione n. 197/91 e poi abrogato
dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93. Il
comma 2-bis continua a trovare
applicazione fino all'entrata in
vigore dei provvedimenti emanati
dalle autorità creditizie ai sensi
dello stesso decreto legislativo.
39. Comma abrogato dall'articolo
161, D.Lgs. n. 385/93.
40. Commi soppressi dalla L. di
conversione n. 197/91.
41. Comma così modificato dalla L.
di conversione n. 197/91.
42. Articolo abrogato dall'art. 161,
D.Lgs. n. 385/93, ma che continua a
trovare applicazione fino
all'entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità
creditizie ai sensi dello stesso
decreto.
43. Comma sostituito dall'art. 156,
D.Lgs. n. 385/93.
44. Comma così modificato dalla L.
di conversione n. 197/91.
45. Comma così modificato dalla L.
di conversione n. 197/91.
46. Comma così sostituito dalla L.
di conversione n. 197/91.
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