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Legge 180/50 |
CESSIONE QUINTO STIPENDIO
TITOLO I - DEL SEQUESTRO, DEL
PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI
STIPENDI SALARI E PENSIONI
Art.1
(Insequestrabilità, impignorabilità
e incedibilità di stipendi, salari,
pensioni ed altri emolumenti)
Non possono essere sequestrati,
pignorati o ceduti, salve le
eccezioni stabilite nei seguenti
articoli, gli stipendi, i salari, le
paghe, le mercedi, gli assegni, le
gratificazioni, le pensioni, le
indennità, i sussidi ed i compensi
di qualsiasi specie che lo Stato, le
province, i comuni, le istituzioni
pubbliche di assistenza e
beneficenza e qualsiasi altro ente
od istituto pubblico sottoposto a
tutela, od anche a sola vigilanza
dell'amministrazione pubblica
(comprese le aziende autonome per i
servizi pubblici municipalizzati) e
le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazioni o
di trasporto corrispondono ai loro
impiegati, salariati e pensionati ed
a qualunque altra persona, per
effetto ed in conseguenza dell'opera
prestata nei servizi da essi
dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato
si comprende anche- il personale
dipendente dal Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica e
dalle Camere del Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla insequestrabilità e
all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le
retribuzioni equivalenti, nonché le
pensioni, le indennità che tengono
luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti
dallo Stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati
nell'articolo 1, sono soggetti a
sequestro ed a pignoramento nei
seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo
valutato al netto di ritenute, per
causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un
quinto valutato al netto di
ritenute, per debiti verso lo Stato
e verso gli altri enti, aziende ed
imprese da cui il debitore dipende,
derivanti dal rapporto d'impiego e
di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un
quinto valutato al netto di
ritenute, per tributi dovuti allo
Stato, alle province ed ai comuni,
facenti carico, fino dalla loro
origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per
il simultaneo concorso delle cause
indicate ai numeri 2, 3, non possono
colpire una quota maggiore del
quinto sopra indicato e quando
concorrano anche le cause di cui al
numero 1, non possono colpire una
quota maggiore della metà, valutata
al netto di ritenute, salve le
disposizioni del titolo V nel caso
di concorso anche di vincoli per
cessioni e delegazioni.
Art.5
(Facoltà e limiti di cessione di
quote di stipendio e salario)
Gli impiegati e salariati dipendenti
dallo Stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati
nell'art. i possono contrarre
prestiti da estinguersi con cessione
di quote dello stipendio o del
salario fino al quinto
dell'ammontare di tali emolumenti
valutato al netto di ritenute e per
periodi non superiori a dieci anni,
secondo le disposizioni stabilite
dai titoli II e III del presente
testo unico.
Gli appartenenti al ruolo
diplomatico e consolare e al ruolo
degli addetti commerciali all'estero
non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle
Camere del Parlamento si osservano
le norme speciali stabilite dalle
Camere stesse.
TITOLO II - DELLA CESSIONE DEGLI
STIPENDI E DEI SALARI DEGLI
IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO
Art.6
(Requisiti necessari per l'esercizio
della facoltà di cessione)
Gli impiegati civili e militari e i
salariati delle Amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento
autonomo possono contrarre prestiti,
ai sensi dell'art. 5, qualora siano
in attività di servizio, abbiano
stabilità nel rapporto di impiego o
di lavoro, siano provvisti di
stipendio o salario fisso e
continuativo ed abbiano diritto a
conseguire un qualsiasi trattamento
di quiescenza. I prestiti possono
essere contratti per periodi di
cinque o dieci anni, salva
l'applicazione degli articoli 13 e
23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio per
l'esercizio della facoltà di
cessione)
La facoltà di contrarre prestiti di
cui al precedente articolo non può
essere esercitata da chi non abbia
compiuto quattro anni di servizio
effettivo nel rapporto di impiego o
di lavoro, valido ai fini del
trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto
ad anni due per gli impiegati e
salariati ex combattenti della
guerra italo-austriaca 1915-1918, ai
quali sia stato riconosciuto il
diritto alla polizza di
assicurazione dei combattenti,
nonché per gli impiegati e salariati
ex combattenti della guerra 1940-43
e della guerra di liberazione e per
coloro che abbiano ottenuto il
riconoscimento della qualifica di
partigiano ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto
a due anche per gli impiegati e
salariati che risultino invalidi,
mutilati o feriti di guerra oppure
decorati al valor militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che sono
considerati impiegati militari)
Si considerano impiegati militari ai
sensi dell’art. 6;
a) gli ufficiali in servizio
permanente effettivo delle varie
Forze armate e dei Corpi organizzati
militarmente a servizio dello Stato.
Sono parificati agli ufficiali in
servizio permanente effettivo gli
ufficiali invalidi o mutilati
riassunti in servizio sedentario, ed
inoltre quelli i quali, avendo
cessato di appartenere ai ruoli di
servizio permanente effettivo, siano
in posizioni speciali con
trattamento economico ragguagliato
allo stipendio e con diritto a
computare anche il periodo di durata
di tali posizioni nel servizio utile
per il futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio
continuativo delle Forze armate e
dei Corpi organizzati militarmente
di cui sopra, aventi grado non
inferiore a maresciallo ordinario o
parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della
facoltà di cessione)
Le disposizioni del presente titolo
si applicano anche al personale
dipendente dal Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica,
al personale speciale del Consiglio
nazionale delle ricerche, al
personale dell'Accademia nazionale
dei Lincei, a quello dell'Istituto
centrale di statistica e degli
Archivi notarili e ai segretari
comunali e provinciali che sono
equiparati a tutti gli effetti agli
impiegati dello Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di
istruzione costituiti in enti
autonomi)
Le disposizioni del presente titolo
si applicano, altresì, al personale
retribuito sui bilanci propri degli
istituti governativi di istruzione
superiore e di istruzione classica,
scientifica, magistrale, tecnica ed
artistica, costituiti in enti
autonomi, ove nei loro statuti o
regolamenti sia stabilito l'obbligo
di tutto il personale dipendente di
contribuire al Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato a norma
dell'art. 17 e tali enti effettuino
regolarmente i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà di
cessione per il personale delle
Ferrovie dello Stato)
Per il personale dipendente dalla
Amministrazione delle ferrovie dello
Stato, la facoltà di contrarre
prestiti verso cessione di quote di
stipendio o salario è regolata dalle
leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in
dette leggi si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere
prestiti)
Sono ammessi a concedere prestiti
agli impiegati e salariati dello
Stato ed ai personali di cui agli
articoli 9 e 10, verso cessione di
quote di stipendio o salario,
soltanto gli istituti di credito e
di previdenza costituiti fra
impiegati e salariati delle
pubbliche amministrazioni,
l'Istituto nazionale delle
assicurazioni, le società di
assicurazione legalmente esercenti,
gli istituti e le società esercenti
il credito escluse quelle costituite
in nome collettivo e in accomandita
semplice, le casse di risparmio ed i
monti di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato e sue funzioni)
E' costituito presso il Ministero
del tesoro il " Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato "
amministrato, con gestione speciale,
dall'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto
all'Ispettorato ha la rappresentanza
legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona
un apposito ufficio di ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati
nell'art. 15 contro i rischi di
perdite per mutui accordati verso
cessione di quote di stipendio o
salario, per i quali
l'amministrazione del Fondo abbia
prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti,
verso cessione di quote di stipendio
o salario, agli impiegati e ai
salariati dello Stato ed ai
personali di cui agli articoli 9 e
10, nei casi di accertate necessità
familiari, entro i limiti delle
disponibilità liquide di ciascun
esercizio.
I rischi delle operazioni di
prestito diretto fanno carico al
Fondo.
Art.21
(Dei contratti di prestito stipulati
con istituti autorizzati con
garanzia del Fondo)
I prestiti verso cessione di quote
di stipendio o salario concessi
dagli istituti di cui all'art. 15
debbono risultare da contratti per
iscritto, tra gli impiegati e
salariati e gli enti mutuanti,
stipulati con le modalità e nelle
forme indicate dal regolamento. I
contratti si perfezionano col
provvedimento dell'Ispettorato
generale per il credito ai
dipendenti dello Stato che approva
il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al
cessionario, dal giorno della
somministrazione del mutuo purché
tale somministrazione sia eseguita
in data posteriore alla prestazione
della garanzia, osservato quanto
prescritto dal penultimo comma
dell'articolo seguente.
Art.23
(Casi di licitazione della durata
dei prestiti)
L'impiegato o il salariato cui
manchino, per conseguire il diritto
al collocamento a riposo, a norma
delle disposizioni in vigore, meno
di dieci anni, non può contrarre un
prestito superiore alla cessione di
tante quote mensili quanti siano i
mesi necessari per il conseguimento
del diritto al collocamento a
riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di
guerra, riassunti in servizio
sedentario, possono contrarre
prestiti in misura non superiore
alla cessione di tante quote mensili
quanti siano i mesi necessari per il
raggiungimento dello speciale limite
di età per il loro collocamento a
riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni
speciali, di cui all'articolo 8, i
prestiti non possono essere
superiori alla cessione di tante
quote mensili quanti siano i mesi
che mancano per la fine della
posizione speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che non
possono contrarre prestiti)
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei
modi stabiliti dal regolamento, di
avere sana costituzione fisica;
b) gli impiegati che siano compiuto
i sessantacinquesimo anno di età o
che lo compiano entro il mese
successivo a quello in cui il
prestito dovrebbe concedersi, e i
salariati che abbiano compiuto o
compiano nell'anzidetto termine,
sessanta anni di età, se uomini e
cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti
agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attività
di servizio. La esclusione per
questo motivo non si applica agli
ufficiali che si trovino nelle
posizioni indicate nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della
concessione dei prestiti e della
garanzia)
Fino a che non sia avvenuta la
somministrazione del mutuo,
l'amministrazione del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato,
venendo in qualunque modo a
conoscenza che esisteva o è
sopravvenuto alcuno dei motivi che
avrebbero potuto determinare, ai
sensi degli articoli 23 e 24, la
limitazione o il diniego della
concessione del prestito diretto o
della garanzia, può revocare la
concessione del prestito diretto o
della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio
dell'ammortamento dei prestiti)
Gli interessi sono liquidati con il
metodo a scalare al tasso del 4,50
per cento, modificabile, in seguito
a conforme richiesta del Comitato
amministrativo, di cui all'art. 22,
con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare su proposta
del Ministro del tesoro e sentito il
Consiglio dei Ministri. Gli
interessi sono trattenuti in
anticipo allo atto della
somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha
inizio dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello
in cui il prestito è somministrato;
agli effetti del calcolo degli
interessi, si considera iniziata dal
primo giorno del terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di
amministrazione e premio rischi)
Sull'importo lordo complessivo di
ciascun prestito, concesso o
garantito, si trattengono in
anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di
L. 0,50 per cento per spese di
amministrazione, modificabile, nei
modi e con le forme di cui
all'articolo precedente, con decreto
del Presidente della Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi
dell'operazione pari al 2 per cento
per i prestiti estinguibili fino a
cinque anni ed al 4 per cento per i
prestiti estinguibili oltre il
quinquennio, salva nuova
determinazione da adottarsi con
decreto del Presidente della
Repubblica, nei modi e con le forme
di cui alla lettera a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti alle
amministrazioni e suoi effetti)
L'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato dà
comunicazione, a mezzo di lettera
raccomandata, alle amministrazioni
dalle quali dipendono i mutuatari,
dei mutui da estinguersi con
cessione di quote di stipendio o
salario, concessi dal Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato o
da altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o
salario hanno effetto, rispetto a
dette amministrazioni, a decorrere
dal primo del mese successivo a
quello in cui ha avuto luogo la
comunicazione.
Tale comunicazione vale come
intimazione della cessione al
debitore ceduto, ai sensi del codice
civile.
Art.29
(Versamento delle quote trattenute
per cessione)
Le quote di stipendio o salario
trattenute per cessione debbono
essere versate all'istituto
cessionario entro il mese successivo
a quello in cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti
con ruoli di spese fisse sul
bilancio dello Stato e cessionario
sia il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato, dette quote
sono versate in una sola volta per
ciascun esercizio finanziario, nel
mese di gennaio, salvo rimborso da
parte del Fondo delle quote o parti
di quote che in seguito risultassero
non dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle quote
cedute, dai segretari comunali -
Azioni per mancato versamento)
I comuni hanno l'obbligo di
trattenere mensilmente la quota di
stipendio ceduta dai segretari
comunali e di versarla all'ente
cessionario nel mese successivo a
quello cui la quota si riferisce.
Qualora il versamento non sia stato
effettuato per mancato pagamento
dello stipendio, l'ente cessionario
può richiedere al prefetto di
promuovere i provvedimenti di cui
agli articoli 242 e 243 del testo
unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Qualora il versamento non sia stato
effettuato per omissione dei
provvedimenti necessari alla
esecuzione della cessione, l'ente
cessionario può esperire azione
tanto contro il comune, quanto
contro il segretario comunale e il
sindaco, responsabili in proprio e
solidamente.
Art.32
(Rischi che assume il Fondo con la
garanzia - Conseguenti obblighi e
diritti)
Con la prestazione della garanzia di
cui al n. 1 dello art.16 il Fondo
per il credito ai dipendenti dello
Stato assume i seguenti rischi.
a) morte del cedente prima che sia
estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal
servizio per qualunque causa, senza
diritto a pensione, indennità o
altro assegno di quiescenza, oppure
con diritto ad assegno insufficiente
al normale ammortamento del
prestito;
c) riduzione dello stipendio o
salario del cedente per effetto
della quale non sia più consentita
la ritenuta della intera quota
ceduta. Il Fondo ha facoltà di
adempiere l'obbligo della garanzia
corrispondendo mensilmente la quota
o parte di quota di stipendio o
salario ceduta, per la quale sia
venuta a mancare la possibilità di
trattenuta ovvero riscattando la
cessione con l'abbuono degli
interessi in più percepiti dal
cessionario. Il Fondo, nel rivalersi
verso il cedente delle somme pagate
per conto di lui, liquida a proprio
favore gli interessi a scalare sulle
somme stesse al saggio originario
del contratto di mutuo fino alla
scadenza del contratto ed al saggio
legale civile dopo tale scadenza.
Nel caso di cui alla lettera c) il
Fondo ricupera le somme pagate per
conto del cedente, con gli
interessi, mediante il
corrispondente prolungamento della
ritenuta mensile sullo stipendio o
salario, salva la facoltà di cui
all'art.45.
Art.35
(Riduzione di stipendi o di salari
gravati da cessione)
Qualora lo stipendio o salario
gravato di cessione subisca una
riduzione non superiore al terzo, la
trattenuta continua ad essere
effettuata nella misura stabilita.
Ove la riduzione sia superiore al
terzo, la trattenuta non può
eccedere il quinto dello stipendio o
salario ridotto. In tal caso la
differenza con i relativi interessi
è ricuperata dal Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato,
mediante corrispondente
prolungamento della ritenuta
mensile, salva la facoltà di cui
all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli interessi
delle quote scadute e non versate)
Ogni quota o parte di quota mensile
di stipendio o salario ceduta, che
per qualsiasi motivo non sia
rilasciata dal debitore alla data
della scadenza, produce interesse a
favore dell'ente cessionario, allo
stesso saggio al quale fu accordato
il mutuo. Il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato non
corrisponde interessi sulle quote o
parti di quote cedute che, per
effetto della prestata garanzia,
debba versare allo istituto
cessionario. Il Fondo, qualora
riscatti la cessione, corrisponde al
cessionario gli interessi al saggio
indicato nel primo comma, a
decorrere dal giorno successivo alla
data in cui si è verificato il fatto
che ha determinato il riscatto,
sempre che il cessionario faccia
pervenire all'amministrazione del
Fondo la denuncia del mancato
pagamento, entro novanta giorni da
quella data. In caso diverso gli
interessi sono corrisposti a
decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della
denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del Fondo per
errori od omissioni)
Il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato ha facoltà di
rivalersi, mediante ritenute sullo
stipendio o salario, anche oltre il
limite del quinto o fino al massimo
di un terzo, di ogni suo credito
derivante da errori od omissioni
verificatisi nella concessione o
garanzia di prestiti o nel corso dei
relativi ammortamenti. In ogni caso,
la ritenuta di cui al precedente
comma, sommata alla quota ceduta,
non può eccedere la metà dello
stipendio o salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di cessione)
Quando siano trascorsi almeno due
anni dall'inizio di una cessione
stipulata per un quinquennio od
almeno quattro anni dall'inizio di
una cessione stipulata per un
decennio, il cedente ha facoltà di
estinguerla mediante versamento
dell'intero debito residuo. In tal
caso, sull'importo di ciascuna quota
mensile di stipendio o salario non
ancora scaduta, il cessionario è
tenuto a scontare l'interesse pel
tempo in cui è anticipato il
rispettivo pagamento, calcolando lo
sconto allo stesso saggio al quale
fu accordato il mutuo. Nello stesso
caso il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato è tenuto a
restituire una quota del premio di
garanzia riscosso a norma della
lettera b) dell'art. 27, in
relazione all'entità della somma
pagata in anticipo e al periodo di
abbreviazione della garanzia. Agli
effetti dello sconto degli interessi
e del premio di garanzia, il
versamento a saldo si considera in
ogni caso come avvenuto alla fine
del mese in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una nuova
cessione prima che siano trascorsi
almeno due anni dall'inizio della
cessione stipulata per un
quinquennio o almeno quattro anni
dallo inizio della cessione
stipulata per un decennio, salvo che
sia stata consentita l'estinzione
anticipata della precedente
cessione, nel qual caso può esserne
contratta una nuova purché sia
trascorso almeno un anno
dall'anticipata estinzione. Qualora
la precedente cessione non sia
estinta, può esserne stipulata una
nuova dopo la scadenza dei termini
previsti nel precedente comma con lo
stesso o con altro istituto, nei
limiti di somma e di durata
stabiliti negli articoli 5, 6 e 23,
ed a condizione che il ricavato
della nuova cessione sia destinato,
sino a concorrente quantità,
all'estinzione della cessione in
corso. Anche prima che siano
trascorsi due anni dall'inizio di
una cessione quinquennale, può
essere contratta la cessione
decennale, quando questa si faccia
per la prima volta, fermo restando
l'obbligo di estinguere la
precedente cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova cessione in
rapporto alla precedente)
In caso di nuova cessione, al primo
cessionario è dovuta la restituzione
della somma capitale ancora non
rimborsata oltre gli interessi
pattuiti e maturati fino a tutto il
mese nel quale si effettua la
restituzione, nonostante qualunque
patto in contrario. Il fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato
restituisce la quota del premio di
garanzia a norma del terzo comma
dell'art.38. Il mutuante deve pagare
al primo cessionario il residuo suo
credito contemporaneamente al
pagamento al mutuatario del ricavato
netto del nuovo mutuo. L'obbligo
della garanzia da parte del Fondo e
l'obbligo dell'amministrazione di
versare le quote di ammortamento del
prestito sono subordinati alla
condizione che lo istituto mutuante
adempia all'estinzione della
precedente cessione.
Art.43
(Estensibilità dell'efficacia delle
cessioni sui trattamenti di
quiescenza)
Nel caso di cessazione dal servizio
prima che sia estinta la cessione,
l'efficacia di questa si estende di
diritto sulla pensione o altro
assegno continuativo equivalente,
che al cedente venga liquidato in
conseguenza della cessazione stessa,
dalla amministrazione dalla quale
dipendeva o da istituti di
previdenza o di assicurazione ai
quali fosse iscritto per effetto del
rapporto di impiego o di lavoro, in
base a disposizioni di leggi
generali o speciali, di regolamenti
organici o di contratto. La quota da
trattenere non può eccedere il
quinto della pensione o assegno
continuativo. Qualora la cessazione
dal servizio, anziché ad una
pensione o altro assegno
continuativo equivalente, dia
diritto ad una somma una volta
tanto, a titolo di indennità o di
capitale assicurato a carico
dell'amministrazione o di un
istituto di previdenza o di
assicurazione, tale somma è ritenuta
fino alla concorrenza dell'intero
residuo debito per cessione. Ove la
ritenuta di cui al precedente comma
estingua il mutuo anticipatamente,
sono dovuti al debitore gli sconti
contemplati nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme dovute una
volta tanto oltre gli assegni di
quiescenza)
Quando l'impiegato o salariato
all'atto della cessazione dal
servizio, oltre alla pensione od
altro assegno continuativo
equivalente, abbia diritto, a
qualsiasi titolo, a percepire una
somma una volta tanto
dall'amministrazione dalla quale
dipende, l'Ispettorato generale per
il credito ai dipendenti dello Stato
può stabilire che tale somma sia
ritenuta, in tutto o in parte, a
scomputo del debito per cessione.
TITOLO III - DELLA CESSIONE DEGLI
STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E
SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO
Art.51
(Facoltà dei non dipendenti dello
Stato di contrarre prestiti)
Gli impiegati e salariati delle
amministrazioni indicate nell'art. i
e non contemplati nel Titolo II,
possono contrarre prestiti alle
condizioni e per la durata stabilite
nell'art. 6.
Art.52
(Impiegati e salariati a tempo
indeterminato o con contratti
collettivi di lavoro)
Gli impiegati e salariati delle
amministrazioni indicate nel
precedente articolo, assunti in
servizio a tempo indeterminato a
norma della legge sul contratto
d'impiego privato od in base a
contratti collettivi di lavoro,
possono fare cessione di quote di
stipendio o di salario non superiore
al quinto per il periodo di cinque o
di dieci anni, quando siano addetti
a servizi di carattere permanente,
siano provvisti di stipendio o
salario fisso e continuativo ed
abbiano compiuto, nel caso di
cessione quinquennale, almeno cinque
anni e, nel caso di cessione
decennale, almeno dieci anni di
servizio utile per l'indennità di
anzianità.
Art.53
(Istituti autorizzati a concedere
prestiti)
Sono autorizzati a concedere
prestiti agli impiegati ed ai
salariati di cui al presente titolo
soltanto gli istituti indicati
nell'art.15.
Art.54
(Garanzia dell'assicurazione o altre
malleverie)
Le cessioni di quote di stipendio o
di salario consentite a norma del
presente titolo devono avere la
garanzia della assicurazione sulla
vita e contro i rischi di impiego od
altre malleverie che ne assicurino
il ricupero nei casi in cui, per
cessazione o riduzione di stipendio
o salario o per liquidazione di un
trattamento di quiescenza
insufficiente, non sia possibile la
continuazione dell'ammortamento o il
ricupero dei residuo credito. Non è
consentito prestare garanzia in
favore del cedente mediante
cessione, da parte di altro
impiegato o salariato di pubblica
amministrazione, di una quota del
proprio stipendio o salario. Gli
istituti autorizzati a concedere
prestiti ai sensi del presente
titolo non possono assumere in
proprio i rischi di morte o di
impiego dei cedenti, ad eccezione
dell'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni e delle società di
assicurazione.
Art.57
(Disposizioni estensibili ai
ferrovieri e agli operai dello Stato
non aventi assegni fissi e
continuativi)
Le norme di cui agli articoli 51,
52, 54 e 55 sono estese, in quanto
applicabili, ai ferrovieri
dipendenti dallo Stato ed agli
operai dello Stato che non godono di
un assegno fisso e continuativo,
purché la cessione sia fatta da
società mutue cooperative di credito
o di consumo costituite nella
rispettiva categoria.
TITOLO IV - DELLA DELEGA A PAGARE,
SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI,
LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI
ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI
NONCHE’ LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE
A PRESTITI NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle deleghe)
Gli impiegati e salariati e i
pensionati delle pubbliche
amministrazioni indicate nell'art.1
hanno facoltà di rilasciare delega,
fino alla metà dello stipendio o
salario o della pensione, per il
pagamento delle quote del prezzo o
della pigione afferenti ad alloggi
popolari od economici costruiti
dagli enti o dalle società di cui
agli articoli 16 e 22 del testo
unico delle disposizioni sulla
edilizia popolare ed economica
approvato con Regio decreto 28
aprile 1938, n.1165. La delegazione
sullo stipendio o salario si riversa
sulla pensione fino ad estinzione
del debito. La delegazione può
essere fatta a favore degli istituti
finanziatori e degli enti o società
mutuanti, nonché degli istituti di
assicurazione per il pagamento del
prezzo dell'alloggio.
TITOLO V - DEL CONCORSO DI VINCOLI
SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni cessione e a
favore di un solo istituto)
In uno stesso atto non può essere
stipulata la cessione di quote di
stipendio o di salario se non da
parte di un solo cedente in favore
di un solo istituto cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza di
sequestri o pignoramenti e cessioni)
Quando preesistono sequestri o
pignoramenti, la cessione, fermo
restando il limite di cui al primo
comma dell'art.5, non può essere
fatta se non limitatamente alla
differenza tra i due quinti dello
stipendio o salario valutati al
netto delle ritenute e la quota
colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti
abbiano luogo dopo una cessione
perfezionata e debitamente
notificata, non si può sequestrare o
pignorare se non la differenza fra
la metà dello stipendio o salario
valutati al netto di ritenute e la
quota ceduta, fermi restando i
limiti di cui all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza di
sequestri o pignoramenti e
delegazioni)
Quando preesistano sequestri o
pignoramenti, la delegazione sullo
stipendio, salario o pensione a
norma dello art.58 e la ritenuta a
norma dell'art.60 sono consentite
soltanto sulla differenza fra la
metà dello stipendio, salario o
pensione valutati al netto di
ritenute e le somme precedentemente
vincolate. La limitazione di cui al
precedente comma non si applica alle
ritenute disposte a norma degli
articoli 61 e 62. Quando preesista
delegazione o ritenuta, i sequestri
e i pignoramenti non possono colpire
se non l'eventuale differenza fra la
metà dello stipendio, salario o
pensione valutati al netto di
ritenute e l'importo della
delegazione o ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di concorso di
cessione e delegazione)
Nel caso di concorso di cessione e
delegazione, non può superarsi il
limite della metà dello stipendio o
salario se non quando
l'amministrazione dalla quale
l'impiegato o il salariato dipende
ne riconosca la necessità e dia il
suo assenso. Per i pensionati
l'assenso è dato
dall'amministrazione alla quale fa
carico la pensione.
NOTA AL TITOLO V
Con l'art.68 del menzionato titolo V
è stabilito:
1. Nel caso di preesistenza di
sequestri o pignoramenti, la
cessione può essere fatta entro il
limite della differenza tra i due
quinti dello stipendio o salario,
valutati al netto delle ritenute, e
la quota colpita da sequestri o
pignoramenti e fermo restando il
limite previsto dall'art.5 del
medesimo Decreto.
2. Nel caso di preesistenza di
cessione perfezionata e debitamente
notificata, il sequestro o
pignoramento può essere ordinato
entro il limite della differenza tra
la metà dello stipendio o salario,
valutati al netto delle ritenute, e
la quota ceduta, fermi restando i
limiti previsti dall'art.2 del
medesimo Decreto.
3. Nel caso di preesistenza di
sequestri o pignoramenti, la
delegazione di cui all'art.68 e la
ritenuta di cui all'art.60 del
medesimo Decreto 180/50 (fino alla
metà dello stipendio, salario o
pensione per il pagamento delle
quote del prezzo o della pigione
afferenti agli alloggi popolari od
economici specificati negli stessi
artt.58 e 60) sono consentite
soltanto entro la differenza tra la
metà dello stipendio, salario o
pensione, valutati al netto di
ritenute, e le somme precedentemente
vincolate. Tale limitazione non si
applica alle ritenute disposte a
norma degli artt.61 e 62 del Decreto
medesimo (casi di morosità di soci
di cooperative edilizie verso la
Cassa DD. e PP. e altri casi
analoghi verso alcune altre
Amministrazioni dello Stato).
4. Nel caso di preesistenza delle
delegazioni o ritenute di cui al
paragrafo precedente, i sequestri o
pignoramenti non possono colpire se
non l'eventuale differenza fra la
metà dello stipendio, salario o
pensione, valutati al netto di
ritenute, e l'importo della
delegazione o ritenuta.
5. Nel caso di concorso di cessione
e delegazione, non può superarsi il
limite della metà dello stipendio o
salario se non con l'assenso
dell'Amministrazione dalla quale si
dipende che ne deve riconoscere la
necessità. Per i pensionati
l'assenso è dato
dall'Amministrazione alla quale fa
carico la pensione. |
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