La disciplina sulla trasparenza
delle operazioni e servizi bancari
persegue l'obiettivo di rendere noti
ai clienti gli elementi essenziali
del rapporto contrattuale e le loro
variazioni, in modo da promuovere e
assicurare una corretta concorrenza
nei mercati bancari e finanziari e,
soprattutto, tutelare i contraenti
più deboli dal notevole potere
contrattuale delle banche.
Gli istituti di credito, pertanto,
sono obbligati a fornire, nella
maniera piu dettagliata possibile,
tutte le informazioni relative alle
operazioni e ai servizi offerti alla
clientela; ad esempio, e
obbligatorio pubblicizzare in
ciascun locale aperto al pubblico,
con avvisi sintetici, i tassi di
interesse, le spese, i prezzi e ogni
altra condizione economica relativa.
In caso di inosservanza degli
obblighi di pubblicità, sono
previste sanzioni amministrative
pecuniarie. Spetta alla Banca
d'Italia il compito di verificare
che vengano rispettate le
disposizioni sulla trasparenza.In particolare, la legge prevede
che:
tutti i contratti devono essere
redatti per iscritto e un esemplare
deve essere consegnato alla
clientela;
le variazioni contrattuali
sfavorevoli, dove previste, devono
essere comunicate al cliente nei
modi e nei termini stabiliti dal
CICR; il cliente ha la facoltà di
recedere dal contratto senza alcuna
penalità;
al cliente deve essere inviata una
comunicazione completa e chiara in
merito al rapporto in essere con la
banca; a tal proposito l'ABI
(Associazione Bancaria Italiana) ha
previsto degli schemi contrattuali
non vincolanti che consentono alle
banche di definire liberamente le
condizioni e le caratteristiche dei
contratti con la clientela.
Riportiamo, di seguito, un riassunto
del D.lgs 385/93
Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385: "Testo unico delle
leggi in materia bancaria e
creditizia"
Titolo VI
Trasparenza delle condizioni
contrattuali
Capo I
Operazioni e servizi bancari e
finanziari
Art. 115
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si
applicano alle attività svolte nel
territorio della Repubblica dalle
banche e dagli intermediari
finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può
individuare, in considerazione
dell'attività svolta, altri soggetti
da sottoporre alle norme del
presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo
si applicano alle operazioni
previste dal capo II del presente
titolo per gli aspetti non
diversamente disciplinati.
Art. 116
(Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al
pubblico sono pubblicizzati i tassi
di interesse, i prezzi, le spese per
le comunicazioni alla clientela e
ogni altra condizione economica
relativa alle operazioni e ai
servizi offerti, ivi compresi gli
interessi di mora e le valute
applicate per l'imputazione degli
interessi. Non può essere fatto
rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita
la Banca d'Italia, stabilisce, con
riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la
determinazione delle eventuali
commissioni massime addebitabili
alla clientela in occasione del
collocamento;
b) criteri e parametri volti a
garantire la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di
pubblicità, trasparenza e
propaganda, da osservare
nell'attività di collocamento.
3. Il CICR(90):
a) individua le operazioni e i
servizi da sottoporre a
pubblicità(91);
b) detta disposizioni relative alla
forma, al contenuto, alle modalità
della pubblicità e alla
conservazione agli atti dei
documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per
l'indicazione dei tassi d'interesse
e per il calcolo degli interessi e
degli altri elementi che incidono
sul contenuto economico dei
rapporti;
d) individua gli elementi
essenziali, fra quelli previsti dal
comma 1, che devono essere indicati
negli annunci pubblicitari e nelle
offerte, con qualsiasi mezzo
effettuati, con cui i soggetti
indicati nell'articolo 115 rendono
nota la disponibilità delle
operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non
costituiscono offerta al pubblico a
norma dell'articolo 1336 del codice
civile.
Art. 117
(Contratti)
1. I contratti sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato
ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per
motivate ragioni tecniche,
particolari contratti possano essere
stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della
forma prescritta il contratto è
nullo.
4. I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali
maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in
senso sfavorevole al cliente il
tasso d'interesse e ogni altro
prezzo e condizione deve essere
espressamente indicata nel contratto
con clausola approvata
specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non
apposte le clausole contrattuali di
rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché quelle
che prevedono tassi, prezzi e
condizioni più sfavorevoli per i
clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma
4 e nelle ipotesi di nullità
indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello
massimo dei buoni ordinari del
tesoro annuali o di altri titoli
similari eventualmente indicati dal
Ministro del tesoro, emessi nei
dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto,
rispettivamente per le operazioni
attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni
pubblicizzati nel corso della durata
del rapporto per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è
dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere
che determinati contratti o titoli,
individuati attraverso una
particolare denominazione o sulla
base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto
tipico determinato. I contratti e i
titoli difformi sono nulli. Resta
ferma la responsabilità della banca
o dell'intermediario finanziario per
la violazione delle prescrizioni
della Banca d'Italia.
Art. 118
(Modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali)
1. Se nei contratti di durata è
convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e
le altre condizioni, le variazioni
sfavorevoli sono comunicate al
cliente nei modi e nei termini
stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo
sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione
scritta, ovvero dall'effettuazione
di altre forme di comunicazione
attuate ai sensi del comma 1, il
cliente ha diritto di recedere dal
contratto senza penalità e di
ottenere, in sede di liquidazione
del rapporto, l'applicazione delle
condizioni precedentemente
praticate.
Art. 119
(Comunicazioni periodiche alla
clientela)
1. Nei contratti di durata i
soggetti indicati nell'articolo 115
forniscono per iscritto al cliente,
alla scadenza del contratto e
comunque almeno una volta all'anno,
una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del
rapporto. Il CICR indica il
contenuto e le modalità della
comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto
corrente l'estratto conto è inviato
al cliente con periodicità annuale
o, a scelta del cliente, con
periodicità semestrale, trimestrale
o mensile.
3. In mancanza di opposizione
scritta da parte del cliente, gli
estratti conto e le altre
comunicazioni periodiche alla
clientela si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dal
ricevimento(92).
4. Il cliente, colui che gli succede
a qualunque titolo e colui che
subentra nell'amministrazione dei
suoi beni hanno ha diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni(93).
Art.120
(Decorrenza delle valute e modalità
di calcolo degli interessi(94))
1. Gli interessi sui versamenti
presso una banca di denaro, di
assegni circolari emessi dalla
stessa banca e di assegni bancari
tratti sulla stessa succursale
presso la quale viene effettuato il
versamento sono conteggiati con la
valuta del giorno in cui è
effettuato il versamento e sono
dovuti fino a quello del
prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalità e
criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati
nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività
bancaria, prevedendo in ogni caso
che nelle operazioni in conto
corrente sia assicurata nei
confronti della clientela la stessa
periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia
creditori(95).
Capo II
Credito al consumo
Art. 121
(Nozione)
1. Per credito al consumo si intende
la concessione, nell'esercizio di
un'attività commerciale o
professionale, di credito sotto
forma di dilazione di pagamento, di
finanziamento o di altra analoga
facilitazione finanziaria a favore
di una persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al
consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla
vendita di beni o di servizi nel
territorio della Repubblica, nella
sola forma della dilazione del
pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo
e del capo III si applicano, in
quanto compatibili, ai soggetti che
si interpongono nell'attività di
credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente
capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo
rispettivamente inferiore e
superiore ai limiti stabiliti dal
CICR con delibera avente effetto dal
trentesimo giorno successivo alla
relativa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
b) ai contratti di somministrazione
previsti dagli articoli 1559 e
seguenti del codice civile, purché
stipulati preventivamente in forma
scritta e consegnati contestualmente
in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in
un'unica soluzione entro diciotto
mesi, con il solo eventuale addebito
di oneri non calcolati in forma di
interesse, purché previsti
contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi,
direttamente o indirettamente, di
corrispettivo di interessi o di
altri oneri, fatta eccezione per il
rimborso delle spese vive sostenute
e documentate;
e) ai finanziamenti destinati
all'acquisto o alla conservazione di
un diritto di proprietà su un
terreno o su un immobile edificato o
da edificare, ovvero all'esecuzione
di opere di restauro o di
miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a
condizione che in essi sia prevista
l'espressa clausola che in nessun
momento la proprietà della cosa
locata possa trasferirsi, con o
senza corrispettivo, al locatario.
Art. 122
(Tasso annuo effettivo globale)
1. Il tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è il costo totale del credito
a carico del consumatore espresso in
percentuale annua del credito
concesso. Il TAEG comprende gli
interessi e tutti gli oneri da
sostenere per utilizzare il credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità di
calcolo del TAEG, individuando in
particolare gli elementi da
computare e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il finanziamento
può essere ottenuto solo attraverso
l'interposizione di un terzo, il
costo di tale interposizione deve
essere incluso nel TAEG.
Art. 123
(Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al
consumo si applica l'articolo 116.
La pubblicità è, in ogni caso,
integrata con l'indicazione del TAEG
e del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le
offerte, effettuati con qualsiasi
mezzo, con cui un soggetto dichiara
il tasso d'interesse o altre cifre
concernenti il costo del credito,
indicano il TAEG e il relativo
periodo di validità. Il CICR
individua i casi in cui, per
motivate ragioni tecniche, il TAEG
può essere indicato mediante un
esempio tipico.
Art. 124
(Contratti)
1. Ai contratti di credito al
consumo si applica l'articolo 117,
commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo
indicano:
a) l'ammontare e le modalità del
finanziamento;
b) il numero, gli importi e la
scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni
analitiche secondo cui il TAEG può
essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli
oneri che sono esclusi dal calcolo
del TAEG. Nei casi in cui non sia
possibile indicare esattamente tali
oneri, deve esserne fornita una
stima realistica; oltre essi, nulla
è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture
assicurative richieste al
consumatore e non incluse nel
calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma
2, i contratti di credito al consumo
che abbiano a oggetto l'acquisto di
determinati beni o servizi
contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni
e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in
contanti, il prezzo stabilito dal
contratto e l'ammontare
dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il
trasferimento del diritto di
proprietà, nei casi in cui il
passaggio della proprietà non sia
immediato.
4. Nessuna somma può essere
richiesta o addebitata al
consumatore se non sulla base di
espresse previsioni contrattuali. Le
clausole di rinvio agli usi per la
determinazione delle condizioni
economiche applicate sono nulle e si
considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità
delle clausole contrattuali, queste
ultime sono sostituite di diritto
secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso
nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro
del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del
contratto;
b) la scadenza del credito è a
trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura
assicurativa viene costituita in
favore del finanziatore.
Art. 125
(Disposizioni varie a tutela dei
consumatori)
1. Le norme dettate dall'articolo
1525 del codice civile si applicano
anche a tutti i contratti di credito
al consumo a fronte dei quali sia
stato concesso un diritto reale di
garanzia sul bene acquistato con il
denaro ricevuto in prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via
anticipata o di recedere dal
contratto senza penalità spettano
unicamente al consumatore senza
possibilità di patto contrario. Se
il consumatore esercita la facoltà
di adempimento anticipato, ha
diritto a un'equa riduzione del
costo complessivo del credito,
secondo le modalità stabilite dal
CICR.
3. In caso di cessione dei crediti
nascenti da un contratto di credito
al consumo, il consumatore può
sempre opporre al cessionario tutte
le eccezioni che poteva far valere
nei confronti del cedente, ivi
compresa la compensazione, anche in
deroga al disposto dell'articolo
1248 del codice civile.
4. Nei casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato
inutilmente la costituzione in mora
ha diritto di agire contro il
finanziatore nei limiti del credito
concesso, a condizione che vi sia un
accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la
concessione di credito ai clienti
del fornitore.
5. La responsabilità prevista dal
comma 4 si estende anche al terzo,
al quale il finanziatore abbia
ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del
credito.
Art. 126
(Regime speciale per le aperture di
credito in conto corrente)
1. I contratti con i quali le banche
o gli intermediari finanziari
concedono a un consumatore
un'apertura di credito in conto
corrente non connessa all'uso di una
carta di credito contengono, a pena
di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale
scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il
dettaglio analitico degli oneri
applicabili dal momento della
conclusione del contratto, nonché le
condizioni che possono determinare
la modifica durante l'esecuzione del
contratto stesso. Oltre a essi,
nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal
contratto.
Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127
(Regole generali)
1. Le disposizioni del presente
titolo sono derogabili solo in senso
più favorevole al cliente.
2. Le nullità previste dal presente
titolo possono essere fatte valere
solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza
del CICR previste nel presente
titolo sono assunte su proposta
della Banca d'Italia; la proposta è
formulata sentito l'UIC per i
soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti solo
nell'elenco generale previsto
dall'art. 106(96).
Art. 128
(Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto
delle disposizioni del presente
titolo, la Banca d'Italia può
acquisire informazioni, atti e
documenti ed eseguire ispezioni
presso le banche e gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari
finanziari iscritti nel solo elenco
generale previsto dall'articolo 106
e nei confronti dei soggetti
indicati nell'articolo 155, comma 5,
i controlli previsti dal comma 1
sono effettuati dall'UIC che, a tal
fine, può chiedere la collaborazione
di altre autorità.
3. Con riguardo ai soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 2, lettera
c), i controlli previsti dal comma 1
sono demandati al Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato al quale compete,
inoltre, l'irrogazione delle
sanzioni previste dagli articoli
144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti
individuati ai sensi dell'articolo
115, comma 2, il CICR indica le
autorità competenti ad effettuare i
controlli previsti dal comma 1 e a
irrogare le sanzioni previste dagli
articoli 144, commi 3 e 4, e 145,
comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni
delle disposizioni concernenti gli
obblighi di pubblicità, il Ministro
del tesoro, su proposta della Banca
d'Italia o dell'UIC o delle altre
autorità indicate dal CICR ai sensi
del comma 4, nell'ambito delle
rispettive competenze, può disporre
la sospensione dell'attività, anche
di singole sedi secondarie per un
periodo non superiore a trenta
giorni(97).
Titolo VII
Altri controlli
Art. 129
(Emissione di valori mobiliari)
1. Le emissioni di valori mobiliari
e le offerte in Italia di valori
mobiliari esteri di importo non
superiore a cento miliardi di lire o
al maggiore importo determinato
dalla Banca d'Italia sono
liberamente effettuabili ove i
valori mobiliari rientrino in
tipologie previste dall'ordinamento
e presentino le caratteristiche
individuate dalla Banca d'Italia in
conformità delle deliberazioni del
CICR. Nel computo degli importi
concorrono tutte le operazioni
relative al medesimo emittente
effettuate nell'arco dei dodici mesi
precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari
e le offerte in Italia di valori
mobiliari esteri non liberamente
effettuabili ai sensi del comma 1
sono comunicate alla Banca d'Italia
a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le
quantità e le caratteristiche dei
valori mobiliari nonché le modalità
e i tempi di svolgimento
dell'operazione. Entro quindici
giorni dal ricevimento della
comunicazione la Banca d'Italia può
chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione può essere
effettuata decorsi venti giorni dal
ricevimento della comunicazione
ovvero, se richieste, delle
informazioni integrative. Al fine di
assicurare la stabilità e
l'efficienza del mercato dei valori
mobiliari, la Banca d'Italia, entro
il medesimo termine di venti giorni,
può, in conformità delle
deliberazioni del CICR, vietare le
operazioni non liberamente
effettuabili ai sensi del comma 1
ovvero differire l'esecuzione delle
operazioni di importo superiore al
limite determinato ai sensi del
medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei
commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si
applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti
dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreché non
rappresentativi della partecipazione
a organismi d'investimento
collettivo di tipo chiuso o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione
a organismi d'investimento
collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in
Italia di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione
a organismi di investimento
collettivo situati in altri paesi
dell'Unione Europea e conformi alle
disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, può
individuare, in relazione alla
quantità e alle caratteristiche dei
valori mobiliari, alla natura
dell'emittente o alle modalità di
svolgimento dell'operazione,
tipologie di operazioni sottratte
all'obbligo di comunicazione ovvero
assoggettate a una procedura
semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia può richiedere
agli emittenti e agli offerenti
segnalazioni consuntive riguardanti
i valori mobiliari collocati in
Italia o comunque emessi da soggetti
italiani. Tali segnalazioni possono
riguardare anche operazioni non
soggette a comunicazione ai sensi
dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana
disposizioni attuative del presente
articolo(98).
Titolo VIII
Sanzioni
Capo I
Abusivismo bancario e
finanziario(99)
Art. 130
(Abusiva attività di raccolta del
risparmio)
1. Chiunque svolge l'attività di
raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione dell'articolo
11 è punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da
lire venticinque milioni a lire
cento milioni.
Art. 131
(Abusiva attività bancaria)
1. Chiunque svolge l'attività di
raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione dell'articolo
11 ed esercita il credito è punito
con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e con la multa da lire
quattro milioni a lire venti
milioni.
Art. 132
(Abusiva attività finanziaria)
1. Chiunque svolge, nei confronti
del pubblico, una o più delle
attività finanziarie previste
dall'articolo 106, comma 1, senza
essere iscritto nell'elenco previsto
dal medesimo articolo è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da lire quattro
milioni a lire venti milioni. ...
omissis ...(100)
2. Chiunque svolge in via
prevalente, non nei confronti del
pubblico, una o più delle attività
finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, senza essere iscritto
nell'apposita sezione dell'elenco
generale indicata nell'articolo 113
è punito con l'arresto da sei mesi a
tre anni(101).
Art. 132- bis
(Denunzia al pubblico ministero)
1. Se vi è fondato sospetto che una
società svolga attività di raccolta
del risparmio, attività bancaria o
attività finanziaria in violazione
degli articoli 130, 131 e 132, la
Banca d'Italia o l'UIC possono
denunziare i fatti al pubblico
ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo
2409 del codice civile(102).
Art. 133
(Abuso di denominazione bancaria)
1. L'uso, nella denominazione o in
qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico,
delle parole «banca», «banco»,
«credito», «risparmio» ovvero di
altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività bancaria è
vietato a soggetti diversi dalle
banche.
2. La Banca d'Italia determina in
via generale le ipotesi in cui, per
l'esistenza di controlli
amministrativi o in base a elementi
di fatto, le parole o le locuzioni
indicate nel comma 1 possono essere
utilizzate da soggetti diversi dalle
banche.
3. Chiunque contravviene al disposto
del comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venti milioni. La
stessa sanzione si applica a chi,
attraverso informazioni e
comunicazioni in qualsiasi forma,
induce in altri il falso
convincimento di essere sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 107(103).
Capo II
Attività di vigilanza(104)
Art. 134
(Tutela dell'attività di vigilanza
bancaria e finanziaria)
1. Chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo presso banche,
intermediari finanziari e soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata ed espone, nelle
comunicazioni alla Banca d'Italia,
fatti
non rispondenti al vero sulle
condizioni economiche delle banche,
degli intermediari finanziari o dei
citati soggetti o nasconde, in tutto
o in parte, fatti concernenti le
condizioni stesse al fine di
ostacolare l'esercizio delle
funzioni di vigilanza, è punito,
sempre che il fatto non costituisca
reato più grave, con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa
da lire due milioni a lire venti
milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma
1, chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo presso banche,
intermediari finanziari, soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata ovvero presso altre
società comunque sottoposte alla
vigilanza della Banca d'Italia e ne
ostacola le funzioni di vigilanza è
punito con l'arresto fino a un anno
e con l'ammenda da lire venticinque
milioni a lire cento milioni.
Capo III
Banche e gruppi bancari(105)
Art. 135
(Reati societari)
1. Le disposizioni contenute nei
capi I, II e V del titolo XI del
libro V del codice civile si
applicano a chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo presso banche, anche se
non costituite in forma societaria.
Art. 136
(Obbligazioni degli esponenti
bancari)
1. Chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo presso una banca non può
contrarre obbligazioni di qualsiasi
natura o compiere atti di
compravendita, direttamente o
indirettamente, con la banca che
amministra, dirige o controlla, se
non previa deliberazione dell'organo
di amministrazione presa
all'unanimità e col voto favorevole
di tutti i componenti dell'organo di
controllo, fermi restando gli
obblighi di astensione previsti
dalla legge.
2. Le medesime disposizioni si
applicano anche a chi svolge
funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, presso una
banca o società facenti parte di un
gruppo bancario, per le obbligazioni
e per gli atti indicati nel comma 1
posti in essere con la società
medesima o per le operazioni di
finanziamento poste in essere con
altra società o con altra banca del
gruppo. In tali casi l'obbligazione
o l'atto sono deliberati, con le
modalità previste dal comma 1, dagli
organi della società o banca
contraente e con l'assenso della
capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni
dei commi 1 e 2 è punita con le pene
stabilite dall'articolo 2624, primo
comma, del codice civile.
Art. 137
(Mendacio e falso interno bancario)
1. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, chi, al fine di
ottenere concessioni di credito per
sé o per le aziende che amministra,
o di mutare le condizioni alle quali
il credito venne prima concesso,
fornisce dolosamente a una banca
notizie o dati falsi sulla
costituzione o sulla situazione
economica, patrimoniale e
finanziaria delle aziende comunque
interessate alla concessione del
credito, è punito con la reclusione
fino a un anno e con la multa fino a
lire dieci milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, chi svolge funzioni
di amministrazione o di direzione
presso una banca nonché i dipendenti
di banche che, al fine di concedere
o far concedere credito ovvero di
mutare le condizioni alle quali il
credito venne prima concesso ovvero
di evitare la revoca del credito
concesso, consapevolmente omettono
di segnalare dati o notizie di cui
sono a conoscenza o utilizzano nella
fase istruttoria notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla
situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del richiedente il fido,
sono puniti con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda fino
a lire venti milioni.
Art. 138
(Aggiotaggio bancario)
1. Chiunque divulga, in qualunque
forma, notizie false, esagerate o
tendenziose riguardanti banche o
gruppi bancari, atte a turbare i
mercati finanziari o a indurre il
panico nei depositanti, o comunque a
menomare la fiducia del pubblico, è
punito con le pene stabilite
dall'articolo 501 del codice penale.
Restano fermi l'articolo 501 del
codice penale, l'articolo 2628 del
codice civile e l'articolo 181 del
decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58(106).
Capo IV
Partecipazione al capitale(107)
Art. 139
(Partecipazione al capitale di
banche e di società finanziarie
capogruppo)
1. L'omissione delle domande di
autorizzazione previste
dall'articolo 19, la violazione
degli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 20, comma 2,
nonché la violazione delle
disposizioni dell'articolo 24, commi
1, primo periodo, e 3, sono punite
con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a
lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, chiunque nelle
domande di autorizzazione previste
dall'articolo 19 o nelle
comunicazioni previste dall'articolo
20, comma 2, fornisce false
indicazioni è punito con l'arresto
fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal comma 1 e la
pena prevista dal comma 2 si
applicano per le medesime violazioni
in materia di partecipazioni al
capitale delle società finanziarie
capogruppo(108).
Art. 140
(Comunicazioni relative alle
partecipazioni al capitale di
banche, di società
appartenenti a un gruppo bancario e
di intermediari finanziari)
1. L'omissione delle comunicazioni
previste dagli articoli 20, commi 1,
3, primo periodo, e 4, 21, commi 1,
2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3,
è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire cento
milioni(109).
2. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, chiunque nelle
comunicazioni indicate nel comma 1
fornisce indicazioni false è punito
con l'arresto fino a tre anni(110).
Capo V
Altre sanzioni (111)
Art. 141
(False comunicazioni relative a
intermediari finanziari)
1. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, per le
comunicazioni previste dall'articolo
106, commi 6 e 7, contenenti
indicazioni false si applica la pena
dell'arresto fino a tre anni(112).
Art. 142
(Requisiti di onorabilità degli
esponenti di intermediari
finanziari:
omessa dichiarazione di decadenza o
di sospensione)
... omissis ...(113)
Art. 143
(Emissione di valori mobiliari)
1. L'inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 129, commi 2 e
4, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni sino alla metà del
valore totale dell'operazione; nel
caso di inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 3, 6 e
7 del medesimo articolo, si applica
la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire
cinquanta milioni(114).
... omissis ...(115)
Art. 144
(Altre sanzioni amministrative
pecuniarie)(116)
1. Nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei
dipendenti è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni per
l'inosservanza delle norme degli
articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e
3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54,
55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68,
106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2
e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma
5, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite
dalle autorità creditizie(117).
2. Le sanzioni previste nel comma 1
si applicano anche ai soggetti che
svolgono funzioni di controllo per
la violazione delle norme e delle
disposizioni indicate nel medesimo
comma o per non aver vigilato
affinché le stesse fossero osservate
da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 112 è
applicabile la sanzione prevista dal
comma 1(118).
3. Nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti,
nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è
applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venticinque
milioni per l'inosservanza delle
norme contenute negli articoli 116 e
123 o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite
dalle autorità creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti,
nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è
applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a
lire cento milioni per
l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 128, comma 1, ovvero
nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste
dal medesimo articolo 128. La stessa
sanzione è applicabile nel caso di
frazionamento artificioso di un
unico contratto di credito al
consumo in una pluralità di
contratti dei quali almeno uno sia
di importo inferiore al limite
inferiore previsto dall'articolo
121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste per i dipendenti
dai commi 1, 3 e 4 si applicano
anche a coloro che operano sulla
base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione
della banca, anche in forma diversa
dal rapporto di lavoro
subordinato(119).
6. ... omissis ...(120)
Capo VI
Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative(121)
Art. 145
(Procedura sanzionatoria)
1. Per le violazioni previste nel
presente titolo cui è applicabile
una sanzione amministrativa, la
Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito
delle rispettive competenze,
contestati gli addebiti alle persone
e alla banca, alla società o
all'ente interessati e valutate le
deduzioni presentate entro trenta
giorni, tenuto conto del complesso
delle informazioni raccolte,
propongono al Ministro del tesoro
l'applicazione delle sanzioni(122).
2. Il Ministro del tesoro, sulla
base della proposta della Banca
d'Italia o dell'UIC, provvede ad
applicare le sanzioni con decreto
motivato.
3. Il decreto di applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 144,
commi 3 e 4, è pubblicato per
estratto, entro il termine di trenta
giorni dalla data di notificazione,
a cura e spese della banca, della
società o dell'ente al quale
appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani
a diffusione nazionale, di cui uno
economico. Il decreto di
applicazione delle altre sanzioni
previste nel presente titolo,
emanato su proposta della Banca
d'Italia, è pubblicato, per
estratto, sul bollettino previsto
dall'articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro
del tesoro è ammessa opposizione
alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata
all'autorità che ha proposto il
provvedimento nel termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione
del decreto impugnato e deve essere
depositato presso la cancelleria
della corte di appello entro trenta
giorni dalla notifica. L'autorità
che ha proposto il provvedimento
trasmette alla corte di appello gli
atti ai quali il reclamo si
riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento. La
corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, può disporre la sospensione
con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza
delle parti, fissa i termini per la
presentazione di memorie e
documenti, nonché per consentire
l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide
sull'opposizione in camera di
consiglio, sentito il pubblico
ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa, a
cura della cancelleria della corte
di appello, all'autorità che ha
proposto il provvedimento, anche ai
fini della pubblicazione, per
estratto, nel bollettino previsto
dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni
previste dal presente titolo si
provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalità previsti dal
decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n.
602, come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le società o gli enti
ai quali appartengono i responsabili
delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento
della sanzione e delle spese di
pubblicità previste dal primo
periodo del comma 3 e sono tenuti a
esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n.
689(123).
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 146
(Vigilanza sui sistemi di pagamento)
1. La Banca d'Italia promuove il
regolare funzionamento dei sistemi
di pagamento. A tal fine essa può
emanare disposizioni volte ad
assicurare sistemi di compensazione
e di pagamento efficienti e
affidabili.
Art. 147
(Altri poteri delle autorità
creditizie)
1. Le autorità creditizie continuano
a esercitare, nei confronti di tutte
le banche che operano nel territorio
della Repubblica, i poteri previsti
dall'articolo 32, primo comma,
lettere d) ed f), e dall'articolo
35, secondo comma, lettera b), del
regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n. 141, e successive
modificazioni.
Art. 148
(Obbligazioni stanziabili)
... omissis ...(124)
Art. 149
(Banche popolari)
1. Le banche popolari esistenti alla
data del 20 marzo 1992 adeguano,
entro cinque anni da tale data, il
valore nominale delle loro azioni a
quello stabilito dal comma 2
dell'articolo 29.
2. I soci delle banche popolari che
alla data del 20 marzo 1992
partecipavano al capitale sociale in
misura compresa tra il limite
previsto dal comma 2 dell'articolo
30 e il valore nominale di lire
quindici milioni possono continuare
a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto legislativo i consorzi
economici a garanzia limitata
esercenti attività bancaria, devono
trasformarsi in società per azioni o
in banca popolare ovvero deliberare
fusioni con banche da cui risultino
società per azioni o banche
popolari. Le deliberazioni
assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie;
quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti
prevedono maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. E'
fatto salvo il diritto di recesso
dei soci.
Art. 150
(Banche di credito cooperativo)o)
1. Le banche di credito cooperativo
costituite anteriormente al 1
gennaio 1993 possono mantenere
l'originaria denominazione purché
integrata dall'espressione «credito
cooperativo».
2. Le banche indicate nel comma 1 si
uniformano a quanto previsto dagli
articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e
2, e 35, comma 2, del presente
decreto legislativo entro il 1[
gennaio 1997. Le relative
modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze
previste dagli statuti per le
deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo
costituite prima del 22 febbraio
1992 non sono tenute ad adeguarsi
alle prescrizioni dell'articolo 33,
comma 4, relative al limite minimo
del valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell'articolo 21 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, così
come sostituito dal comma 9
dell'articolo 42 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n.
481, è sostituito dal seguente: «3.
Alle banche di credito cooperativo
si applicano gli articoli 2, 7, 9,
11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e
4, e 21, commi 1 e 2, della presente
legge.».
5. La Banca d'Italia impartisce
istruzioni per il graduale rispetto
dell'obbligo previsto dall'articolo
35, comma 1, alle banche di credito
cooperativo che, a fine esercizio
1992, abbiano in essere impieghi a
non soci in misura eccedente quella
consentita.a.
6. Le disposizioni dettate
dall'articolo 37 si applicano a
decorrere dall'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio
1993. Le relative modificazioni
statutarie sono deliberate con le
maggioranze previste dagli statuti
per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
Art. 151
(Banche pubbliche residue)ue)
1. L'operatività, l'organizzazione e
il funzionamento delle banche
pubbliche residue sono disciplinati
dal presente decreto legislativo,
dagli statuti e dalle altre norme in
questi richiamate.
Art. 152
(Casse comunali di credito agrario e
Monti di credito su pegno di seconda
categoria)ia)
1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse
comunali di credito agrario e i
monti di credito su pegno di seconda
categoria che non raccolgono
risparmio tra il pubblico devono
assumere iniziative che portino alla
cessazione dell'esercizio
dell'attività creditizia ovvero alla
estinzione degli enti stessi.
Trascorso tale termine le casse e i
monti che non abbiano provveduto
sono posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure
previste dal comma 1, i monti di
seconda categoria che non raccolgono
risparmio tra il pubblico continuano
a esercitare l'attività di credito
su pegno. A tali enti si applicano,
in quanto compatibili, le
disposizioni del presente decreto
legislativo.
Art. 153
(Disposizioni relative a particolari
operazioni di credito)
1. Fino all'emanazione delle
disposizioni della Banca d'Italia
previste dall'articolo 38, comma 2,
continua ad applicarsi in materia la
disciplina dettata dalle norme
previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le
cartelle fondiarie, ancorché
abrogate, continuano a essere
applicate alle cartelle in
circolazione, a eccezione delle
norme che prevedono interventi della
Banca d'Italia.ia.
3. Gli enti non bancari abilitati a
effettuare operazioni di credito
agrario continuano a esercitarlo con
le limitazioni previste nei
rispettivi provvedimenti
autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e
regionali sono richiamate le
disposizioni del regio decreto-legge
29 luglio 1927, n. 1509, convertito
con modificazioni dalla legge 5
luglio 1928, n. 1760, e del decreto
ministeriale 23 gennaio 1928, e
successive modificazioni e
integrazioni, dette disposizioni
continuano a integrare le norme
suddette che a esse fanno
riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle
convenzioni previste dall'articolo
47 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia di
assegnazione e gestione di fondi
pubblici di agevolazione creditizia.
Art. 154
(Fondo interbancario di garanzia)ia)
1. Al fondo, alla sezione speciale e
alla sezione di garanzia per il
credito peschereccio, previsti
dall'articolo 45, si applicano le
disposizioni dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n.
601.
Art. 155
(Soggetti operanti nel settore
finanziario)io)
1. I soggetti che esercitano le
attività previste dall'articolo 106,
comma 1, si adeguano alle
disposizioni del comma 2 e del comma
3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. L'articolo 107 trova applicazione
anche nei confronti delle società
finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo previste dall'articolo 2
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno
previste dal terzo comma
dell'articolo 32 della legge 10
maggio 1938, n. 745, sono sottoposte
alle disposizioni dell'articolo 106.
4. I consorzi di garanzia collettiva
fidi, di primo e di secondo grado,
anche costituiti sotto forma di
società cooperativa o consortile,
previsti dagli articoli 29, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
sono iscritti in un'apposita sezione
dell'elenco previsto dall'articolo
106, comma 1. A essi non si
applicano il titolo V del presente
decreto legislativo e gli articoli
2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197. L'iscrizione nella
sezione non abilita a effettuare le
altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari(125).
5. I soggetti che esercitano
professionalmente l'attività di
cambiavalute, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106, comma 1.
A tali soggetti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 106, comma 6, 108,
109, con esclusivo riferimento ai
requisiti di onorabilità, e 111.
L'iscrizione nella sezione non
abilita a effettuare le altre
operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'UIC, emana disposizioni
applicative del presente comma
individuando, in particolare, le
attività che possono essere
esercitate congiuntamente con quella
di cambiavalute. Il Ministro del
tesoro detta altresì norme
transitorie dirette a disciplinare
le abilitazioni già concesse ai
cambiavalute ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197(126).
6. I soggetti diversi dalle banche,
già operanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione,
i quali, senza fine di lucro,
raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto
ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a
svolgere la propria attività, in
considerazione del carattere
marginale della stessa, nel rispetto
delle modalità operative e dei
limiti quantitativi determinati dal
CICR(127).
Art. 156
(Modifica di disposizioni
legislative)
1. L'articolo 10 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, è sostituito dal
seguente:
«Art. 10 - (Doveri del collegio
sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali, i
sindaci degli intermediari di cui
all'articolo 4 vigilano
sull'osservanza delle norme
contenute nel presente decreto. Gli
accertamenti e le contestazioni del
collegio sindacale concernenti
violazioni delle norme di cui al
capo I del presente decreto sono
trasmessi in copia entro dieci
giorni al Ministro del tesoro.
L'omessa trasmissione è punita con
la reclusione fino a un anno e con
la multa da lire duecentomila a lire
due milioni.»
2. La lettera c) dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 febbraio
1991, n. 52, è sostituita dalla
seguente:
«c) il cessionario è una banca o un
intermediario finanziario
disciplinato dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e
creditizia emanato ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, il
cui oggetto sociale preveda
l'esercizio dell'attività di
acquisto di crediti d'impresa.»
3. L'articolo 11, secondo comma,
della legge 12 giugno 1973, n. 349,
è sostituito dal seguente:
«Per l'inosservanza delle norme
contenute nell'articolo 9, primo
comma, è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 144, comma 1, del
testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia emanato ai
sensi dell'articolo 25, comma 2,
della legge 19 febbraio 1992, n.
142. Si applica l'articolo 145 del
medesimo testo unico.»
4. L'articolo 213 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, è sostituito
dal seguente:
"Articolo 213. - Gli oggetti non
riscattati entro trenta giorni dalla
scadenza del prestito sono venduti
all'asta pubblica secondo le norme
contenute negli articoli 529 e
seguenti del codice di procedura
civile, ovvero con altro
provvedimento proposto dall'agente e
approvato dall'autorità di pubblica
sicurezza"(128).
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è
sostituito dal seguente:
"3. Le banche e gli altri
intermediari finanziari effettuano
le operazioni valutarie e in cambi
nel rispetto delle norme che li
disciplinano"(129).
6. L'articolo 58 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è sostituito
dal seguente:
"Articolo 58 (Obbligazioni delle
società cooperative).
- 1. Le società cooperative
emittenti obbligazioni ai sensi
dell'articolo 11 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono sottoposte alle
disposizioni degli articoli 2411 e
seguenti del codice civile e, ove ne
ricorrano i presupposti, all'obbligo
di certificazione secondo le
modalità previste dall'articolo 15,
comma 2, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, nonché a quanto
previsto dagli articoli 114 e 115
del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in quanto compatibili
con la legislazione
cooperativa"(130).
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della
legge 26 novembre 1993, n. 489, le
parole: "sentita la Banca d'Italia"
sono soppresse(131).
Art. 157
(Modifiche al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87)
1. L'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«Art. 1 - (Ambito d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste
dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie
capogruppo dei gruppi bancari
iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge
2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore
finanziario previsti dal titolo V
del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia
emanato ai sensi dell'articolo 25,
comma 2, della legge 19 febbraio
1992, n. 142, nonché alle società
esercenti altre attività finanziarie
indicate nell'articolo 59, comma 1,
lettera b), dello stesso testo
unico.
2. Il Ministro del tesoro con
riferimento ai soggetti previsti nel
comma 1, lettera e), stabilisce
criteri di esclusione
dall'applicazione del presente
decreto con particolare riguardo
all'incidenza dell'attività di
carattere finanziario su quella
complessivamente svolta, ai soggetti
nei cui confronti l'attività è
esercitata, alla composizione
finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di
evitare criteri e tecniche di
redazione disomogenei ai fini della
predisposizione del bilancio
consolidato.
3. Ai fini del presente decreto,
l'attività di assunzione di
partecipazioni al fine di successivi
smobilizzi è in ogni caso
considerata attività finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente
decreto i soggetti previsti dal
comma 1 sono definiti enti creditizi
e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme
previste dal presente decreto sono
attuate, avuto riguardo alla
specialità della disciplina della
legge stessa, con disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia
d'intesa con la Commissione
nazionale per le società e la borsa
(CONSOB).»
2. L'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del presente decreto il
controllo ricorre nelle ipotesi
previste dall'articolo 59, comma 1,
lettera a), del testo unico delle
leggi in materia bancaria e
creditizia.»
3. L'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«Art. 5 - (Poteri delle autorità)
1. Gli enti creditizi e finanziari
si attengono alle disposizioni che
la Banca d'Italia emana
relativamente alle forme tecniche,
su base individuale e su base
consolidata, dei bilanci e delle
situazioni dei conti destinate al
pubblico nonché alle modalità e ai
termini della pubblicazione delle
situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1
sono esercitati anche per le
modifiche, le integrazioni e gli
aggiornamenti delle forme tecniche
stabilite dal presente decreto
nonché per l'adeguamento della
disciplina nazionale all'evolversi
della disciplina, dei principi e
degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti
nel settore finanziario iscritti
nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e
creditizia, le istruzioni della
Banca d'Italia sono emanate d'intesa
con la CONSOB. Per le società
previste dalla legge 23 marzo 1983,
n. 77, le istruzioni della Banca
d'Italia sono emanate sentita la
CONSOB. Per le società previste
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le
istruzioni sono emanate dalla Banca
d'Italia d'intesa con la CONSOB,
tenendo conto della specialità della
disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio
dei poteri previsti dal presente
articolo sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.»
4. L'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del comma 2 si
applicano in ogni caso alle società
e agli enti finanziari che rientrano
nei gruppi bancari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 64
del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.»
5. L'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«1. In alternativa a quanto disposto
dall'articolo 18, le partecipazioni
in imprese controllate e quelle
sulle quali è esercitata
un'influenza notevole possono essere
valutate, con riferimento a una o a
più tra dette imprese, secondo il
metodo indicato nel presente
articolo. Si ha influenza notevole
quando l'impresa partecipante
disponga di almeno un quinto dei
diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria della
partecipata.»
6. La lettera b), del comma 1,
dell'articolo 23, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituita dalla seguente:
«b) l'elenco delle imprese
controllate e di quelle sottoposte a
influenza notevole ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, possedute
direttamente o per il tramite di
società fiduciaria o per interposta
persona, indicando per ciascuna la
denominazione, la sede, l'importo
del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio
chiuso, la quota posseduta, il
valore attribuito in bilancio;»
7. L'articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato.
8. L'articolo 25 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Impresa capogruppo)
1. Agli effetti dell'articolo 24 è
impresa capogruppo:
a) l'ente creditizio o la società
finanziaria capogruppo di un gruppo
bancario iscritto nell'albo previsto
dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e
creditizia; comma 1, lettere a) e
b), e che non sia a sua volta
controllato da enti creditizi e
finanziari tenuti alla redazione del
bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni
riguardanti gli enti e le società
che abbiano emesso titoli quotati in
borsa.»
9. L'articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato.
10. L'articolo 26, comma 5, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«5. Le imprese capogruppo di cui
all'articolo 25 che operino anche
secondo una direzione unitaria ai
sensi del comma 1 o del comma 2 del
presente articolo sono tenute alla
redazione del bilancio consolidato
esclusivamente in base al comma 4,
salvo che si tratti delle banche e
delle società finanziarie capogruppo
dei gruppi bancari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 64
del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
Restano salve le disposizioni
riguardanti gli enti e le società
che abbiano emesso titoli quotati in
borsa.»
11. L'articolo 27, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato.
12. L'articolo 28 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«Art. 28 - (Imprese incluse nel
consolidamento)
1. Sono incluse nel consolidamento
l'impresa capogruppo o le imprese
che operano secondo una direzione
unitaria e le imprese controllate,
ovunque costituite, purché queste
ultime appartengano a una delle
seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via
esclusiva o prevalente, attività
strumentale, come definita
dall'articolo 59, comma 1, lettera
c), del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia. 2.
L'ente creditizio o la società
finanziaria capogruppo di un gruppo
bancario iscritto nell'albo previsto
dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e
creditizia include nel
consolidamento le imprese che
compongono il gruppo stesso.»
13. L'articolo 45 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituito dal seguente:
«Art. 45 - (Sanzioni amministrative
pecuniarie)
1. Per la violazione dell'articolo 3
del capo I; delle disposizioni del
capo II, sezioni I, II, III e V;
delle disposizioni del capo III,
sezioni II e IV; dell'articolo 41
del capo IV; degli articoli 42,
comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché
degli atti di cui all'articolo 5 è
applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
quindici milioni a lire novanta
milioni nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo in enti creditizi e
finanziari.
2. Si applica l'articolo 145 del
testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia. 3. Con
riferimento ai soggetti previsti
nell'articolo 1, comma 1, lettera
e), i commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano solo a quelli
iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.» |