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Legge 108/96 |
DISPOSIZIONI IN MATERIA D'USURA - 7
marzo 1996
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE
Articolo 1
l. L'articolo 644 del codice penale
è sostituito dal seguente:
"ART. 644 - (Usura) - Chiunque,
fuori dei casi previsti
dall'articolo 643, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo
di una prestazione di denaro o di
altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con
la multa da lire sei milioni a lire
trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori
del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro od altra
utilità facendo dare o promettere, a
sé o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre
il quale gli interessi sono sempre
usurari.
Sono altresì usurari gli interessi,
anche se inferiori a tale limite, e
gli altri vantaggi o compensi che,
avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio
praticato per operazioni similari,
risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro
o di altra utilità, ovvero all'opera
di mediazione, quando chi li ha dati
o promessi si trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di
interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del
credito.
Le pene per i fatti di cui al primo
e secondo comma sono aumentate da un
terzo alla metà:
1. se il colpevole ha agito
nell'esercizio di una attività
professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria
mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in
garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà
immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno
di chi si trova in stato di bisogno;
4. se il reato è commesso in danno
di chi svolge attività
imprenditoriale, professionale o
artigianale;
5. se il reato è commesso da persona
sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di
prevenzione della. sorveglianza
speciale durante il periodo previsto
di applicazione e fino a tre anni
dal momento in cui è cessata
l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di
applicazione di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei
delitti di cui al presente articolo,
è sempre ordinata la confisca dei
beni che costituiscono prezzo o
profitto del reato ovvero di somme
di denaro, beni ed utilità di cui il
reo ha la disponibilità anche per
interposta persona per un importo
pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi
usurari, salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle
restituzioni e al risarcimento dei
danni".
2. L'articolo 644-bis del codice
penale è abrogato.
Articolo 2
1. Il Ministro del tesoro, sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo
globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse
quelle per imposte e tasse, riferito
ad anno, degli interessi praticati
dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi
tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I valori medi
derivanti da tale rilevazione,
corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di
sconto successive al trimestre di
riferimento, sono pubblicati senza
ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle
operazioni per categorie omogenee,
tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie
è effettuata annualmente con decreto
dei Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi e pubblicata senza ritardo
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari
finanziari di cui al comma 1 ed ogni
altro ente autorizzato alla
erogazione del credito sono tenuti
ad affiggere nella rispettiva sede,
e in ciascuna delle proprie
dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito
avviso contenente la classificazione
delle operazioni e la rilevazione
dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo
comma dell'articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari, è stabilito nel
tasso medio risultante dall'ultima
rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del
comma 1 relativamente alla categoria
di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato della metà.
Articolo 3
La prima classificazione di cui al
comma 2 dell'articolo 2 verrà
pubblicata entro il termine di
centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge. Entro i successivi
centottanta giorni sarà pubblicata
la prima rilevazione trimestrale di
cui al comma 1 del medesimo Articolo
2. Fino alla pubblicazione di cui ai
comma 1 dell'articolo 2 è punito a
norma dell'articolo 644, primo
comma, del codice penale chiunque,
fuori dei casi previsti
dall'articolo 643 del codice penale,
si fa dare o promettere. sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri,
da soggetto in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria,
in corrispettivo di una prestazione
di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi che,
avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e ai tassi
praticati per operazioni similari
dal sistema bancario e finanziario,
risultano sproporzionati rispetto
alla prestazione di denaro o di
altra utilità. Alla stessa pena
soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto
dall'articolo 644, primo comma, del
codice penale, procura a soggetto
che si trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria
una somma di denaro o altra utilità
facendo dare o promettere, a sé o ad
altri, per la mediazione, un
compenso che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto, risulta
sproporzionato rispetto all'opera di
mediazione.
Articolo 4
1. Il secondo comma dell'articolo
1815 dei codice civile è sostituito
dal seguente:
"Se sono convenuti interessi
usurari, la clausola è nulla e non
sono dovuti interessi".
Articolo 5
1. Nell'articolo 132, comma 1, dei
decreto legislativo 1° settembre
1991, n. 385, le parole: "quattro
anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
Articolo 6
1. Sono fatte salve le disposizioni
contenute nell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
introdotto dall'articolo 2 dei
decreto-legge 20 giugno 1994, n.
399, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994. n. 501.
Articolo 7
1. Nell'articolo 32-quater del
codice penale, dopo la parola:
"640-bis," è inserita la seguente:
"644,".
Articolo 8
1. Nella lettera f) dei comma 1
dell'articolo 266 del codice di
procedura penale, dopo le parole:
"reati di ingiuria, minaccia," sono
inserite le seguenti: "usura,
abusiva attività finanziaria,".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, le parole: "dei delitti di cui
agli articoli 629, 648-bis e 648-ter
dei codice penale, " sono sostituite
dalle seguenti: "dei delitti di cui
agli articoli 629, 644, 648-bis e
648-ter del codice penale,".
Articolo 9
1. Nel comma 1 dell'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni, le parole:
"ovvero ai soggetti indicati nel
numero 2) del primo comma
dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, quando
l'attività delittuosa da cui si
ritiene derivino i proventi sia una
di quelle previste dagli articoli
629, 630, 648-bis o 648-ter dei
codice penale, ovvero quella di
contrabbando sono sostituiti dalle
seguenti: "ovvero ai soggetti
indicati nei numeri 1) e 2) del
primo comma dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
quando l'attività delittuosa da cui
si ritiene derivino i proventi sia
una di quelle previste dagli
articoli 629, 630, 644, 648-bis o
648-ter del codice penale, ovvero
quella di contrabbando".
2. All'articolo 3-quater della legge
31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 24 del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " ovvero
di persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 416-bis,
629, 630, 648-bis e 648-ter del
codice penale," sono. sostituite
dalle seguenti: "ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per
taluno dei delitti indicati nel
comma 2, ";
b) nel comma 2, le parole: "persone
sottoposte a procedimento penale per
taluno dei delitti previsti dagli
articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis
e 648-ter del codice penale, " sono
sostituite dalle seguenti: "persone
sottoposte a procedimento penale per
taluno dei delitti previsti dagli
articoli 416-bis, 629, 630, 644,
648-bis e 648-ter dei codice penale,
".
Articolo 10
1. Nel giudizio penale di cui
all'articolo 1 della presente legge
possono costituirsi parte civile
anche le associazioni e le
fondazioni di cui all'articolo 15.
Articolo 11
1. Prima dell'articolo 645 dei
codice penale è inserito il
seguente:
" ART. 644-ter. - (Prescrizione del
reato di usura). - "La prescrizione
del reato di usura decorre dal
giorno dell'ultima riscossione sia
degli interessi che del capitale ".
Articolo 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
36939. nell'articolo 1, comma 4, le
parole: "alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "alla
data del 1° gennaio 1990";
36940. nell'articolo 3, comma 3,
dopo le parole: "dalla data
dell'evento lesivo" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero dalla data in cui
l'interessato ha conoscenza che
dalle indagini preliminari sono
emersi elementi dai quali appare che
l'evento lesivo consegue a un fatto
delittuoso commesso per taluna delle
finalità indicate nell'articolo 1";
36941. nell'articolo 4:
36954. al comma 1, secondo periodo,
dopo le parole: "dell'ammontare del
danno patrimoniale, dettagliatamente
documentato" sono aggiunte le
seguenti: ", salvo quanto previsto
dal comma 2bis";
36955. dopo il comma 2, é inserito
il seguente:
36956.
"2-bis. L'ammontare del danno
patrimoniale è determinato
comprendendo la perdita subita e il
mancato guadagno. Se quest'ultimo
non può essere provato nel suo
preciso ammontare, è valutato con
equo apprezzamento delle circostanze
del caso tenendo conto anche della
riduzione di valore dell'avviamento
commerciale";
36957. al comma 4, secondo periodo,
le parole: "comprovante l'impiego
delle somme già corrisposte per il
ripristino dei beni distrutti o
danneggiati" sono sostituite dalle
seguenti: "comprovante che le somme
già corrisposte non sono state
impiegate per fìnalità estranee
all'esercizio dell'attività in
relazione alla quale si è verificato
l'evento lesivo".
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo si provvede nei limiti
della dotazione finanziaria dei
Fondo di solidarietà per le vittime
dell'estorsione di cui all'articolo
5 del citato decreto-legge n. 419
dei 1991, e successive
modificazioni.
Articolo 13
1. Le domande di cui all'articolo 3
del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con
modifìcazionì, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, il cui termine di
presentazione sia spirato alla data
di entrata in vigore della presente
1egge, possono essere presentate, a
pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti
verifìcatisi tra il 1° gennaio 1990
e il 2 novembre 1991, il termine
fìssato dal medesimo articolo 3 del
citato decreto-legge n. 419 del 1991
decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato
previsto dall'articolo 5 comma 2,
del citato decreto-legge n.419 dei
1991 procede al nuovo esame delle
domande per le quali è stato
proposto o deciso il rigetto perché
presentate oltre i termini fissati a
pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto
legittimato deve presentare, a pena
di decadenza, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il comitato di
cui al comma 3 procede all'esame
delle domande sulle quali ha già
formulato proposta al Presidente del
Consiglio dei ministri senza tener
conto del lucro cessante nelle
valutazioni sull'ammontare del danno
patrimoniale.
Articolo 14
1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento
iniziative anti-racket il "Fondo di
solidarietà per le vittime
dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione
di mutui senza interesse di durata
non superiore al quinquennio a
favore di soggetti che esercitano
attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o
professione, i quali dichiarino di
essere vittime dei delitto di usura
e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il
Fondo è surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e
limitatamente a questo, nei diritti
della persona offesa verso l'autore
del reato.
3. Il mutuo non può essere concesso
prima del decreto che dispone il
giudizio nel procedimento di cui al
comma 2. Tuttavia prima di tale
momento, può essere concessa previo
parere favorevole del pubblico
ministero, un'anticipazione non
superiore al 50 per cento
dell'importo erogabile a titolo di
mutuo quando ricorrono situazioni di
urgenza specificamente documentate;
l'anticipazione può essere erogata
trascorsi sei mesi dalla
presentazione della denuncia ovvero
dalla iscrizione dell'indagato per
il delitto di usura nel registro
delle notizie di reato, se il
procedimento penale di cui al comma
2 è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato
al danno subito dalla vittima del
delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi
usurari corrisposti all'autore del
reato. Il Fondo può erogare un
importo maggiore quando, per le
caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalità di
riscossione o la sua riferibilità a
organizzazioni criminali, sono
derivati alla vittima del delitto di
usura ulteriori rilevanti danni per
perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del
mutuo deve essere presentata al
Fondo entro il termine di sei mesi
dalla data in cui la persona offesa
ha notizia dell'invio delle indagini
per il delitto di usura. Essa deve
essere corredata da un piano di
investimento e utilizzo delle somme
richieste che risponda alla finalità
di reinserimento della vittima del
delitto di usura nella economia
legale. In nessun caso le somme
erogate a titolo di mutuo o di
anticipazione possono essere
utilizzate per pagamenti a titolo di
interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore
dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è
deliberata dal Commissario
straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative
anti-racket sulla base della
istruttoria operata dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172. Il Commissario straordinario
può procedere alla erogazione della
provvisionale anche senza il parere
di detto comitato. Può altresì
valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente
articolo non possono essere concessi
a favore di soggetti condannati per
il reato di usura o sottoposti a
misure di prevenzione personale. Nei
confronti di soggetti indagati o
imputati per detto reato ovvero
proposti per dette misure, la
concessione del mutuo è sospesa fìno
all'esito dei relativi procedimenti.
La concessione dei mutui è
subordinata altresì al verificarsi
delle condizioni di cui all'articolo
1, comma 2, lettere c) e d), del
citato decreto-legge n. 419 del
1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2
sono esclusi dalla concessione del
mutuo se nel procedimento penale per
il delitto di usura in cui sono
parti offese, ed in relazione al
quale hanno proposto la domanda di
mutuo, hanno reso dichiarazioni
false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia
in corso procedimento penale, la
concessione dei mutuo è sospesa fino
all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei
provvedimenti di erogazione del
mutuo e della provvisionale ed al
recupero, delle somme già erogate
nei casi seguenti:
1. se il procedimento penale per il
delitto di usura in relazione al
quale il mutuo o la provvisionale
sono stati concessi si conclude con
provvedimento di archiviazione
ovvero con sentenza di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di
assoluzione;
2. se le somme erogate a titolo di
mutuo o di provvisionale non sono
utilizzate in conformità al piano di
cui al comma 5;
3. se sopravvengono le condizioni
ostative alla concessione del mutuo
previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano ai
fatti verificatisi a partire dal l°
gennaio 1996. Le erogazioni di cui
al presente articolo sono concesse
nei limiti delle disponibilità dei
Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
1. da uno stanziamento a carico dei
bilancio dello Stato pari a lire 10
miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997, al
relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fìni del
bilancio triennale 1996-1998. al
capitolo 6856 dello stato di
previsone dei Ministero del tesoro
per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
2. dai beni rivenienti dalla
confisca ordinata ai sensi
dell'articolo 644, sesto comma, del
codice penale;
3. da donazioni e lasciti da
chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il
principio di unità di bilancio di
cui all'articolo 5 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, apposito
regolamento di attuazione entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Articolo 15
1. E' istituito presso il Ministero
dei tesoro il "Fondo per la
prevenzione dei fenomeno dell'usura"
di entità pari a lire 300 miliardi,
da costituire con quote di 100
miliardi di lire per ciascuno degli
anni finanziari 1996, 1997 e 1998.
Il Fondo dovrà essere utilizzato
quanto al 70 per cento per
l'erogazione di contributi a favore
di appositi fondi speciali
costituiti dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva
fidi denominati "Confidi", istituiti
dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini
professionali, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed
associazioni riconosciute per la
prevenzione dei fenomeno dell'usura,
di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1
possono essere concessi ai Confidi
alle seguenti condizioni:
1. che essi costituiscano speciali
fondi antiusura, separati dai fondi
rischi ordinari, destinati a
garantire fino all'80 per cento le
banche e gli istituti di credito che
concedono finanziamento a medio
termine e all'incremento di linee di
credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a
elevato rischio finanziario,
intendendosi per tali le imprese cui
sia stata rifiutata una domanda di
finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50 per
cento dell'importo del finanziamento
stesso pur in presenza della
disponibilità del Confidi al
rilascio della garanzia;
2. che i contributi di cui al comma
1 siano cumulabili con eventuali
contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito
il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
determina con decreto i requisiti
patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti dei
fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni
riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro
del tesoro. Lo scopo della
prevenzione del fenomeno dell'usura,
anche attraverso forme di tutela,
assistenza ed informazione, deve
risultare dall'atto costitutivo e
dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti
il Ministro dell'interno ed il
Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti
patrimoniali delle fondazioni e
delle associazioni per la
prevenzione del fenomeno dell'usura
ed i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti
delle medesime fondazioni e
associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni
per la prevenzione del fenomeno
dell'usura prestano garanzie alle
banche ed agli intermediari
finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamento a
soggetti che, pur essendo meritevoli
in base ai criteri fissati nei
relativi statuti, incontrano
difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di
attività previste dalla legge, le
fondazioni e le associazioni per la
prevenzione dei fenomeno dell'usura
esercitano le altre attività
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui
al comma 1 e l'assegnazione dei
contributi, il Governo provvede,
entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
all'istituzione di una commissione
costituita da rappresentanti dei
Ministeri del tesoro e
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei Dipartimento
per gli affari sociali presso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri nonché all'adozione del
relativo regolamento di gestione. La
partecipazione alla commissione è a
titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente
articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma
1.
10. All'onere derivante
dall'attuazione dei comma 1 si
provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1996, utilizzando
parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Articolo16
1. L'attività di mediazione o di
consulenza nella concessione di
finanziamenti da parte di banche o
di intermediari finanziari è
riservata ai soggetti iscritti in
apposito albo istituito presso il
Ministero dei tesoro, che si avvale
dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo
adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.400,
sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, è
specifìcato il contenuto
dell'attività di mediazione
creditizia e sono fissate le
modalità per l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo, nonchè le
forme di pubblicità dell'albo
medesimo. La cancellazione può
essere disposta per il venire meno
dei requisiti indicati al comma 3 e
per gravi violazioni degli obblighi
indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità
necessari per l'iscrizione nell'albo
di cui al comma 1 sono i medesimi
previsti dall'articolo 109 del
decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono
l'attività di mediazione creditizia
si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e dei decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive
modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di
mediazione creditizia è compatibile
con lo svolgimento di altre attività
professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa
dell'attività di cui al comma 1 è
subordinata all'indicazione, nella
pubblicità medesima. degli estremi
della iscrizione nell'albo di cui
allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di
mediazione creditizia senza essere
iscritto nell'albo indicato al comma
1 è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e con la multa
da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano alle
banche, agli intermediari
finanziari, ai promotori fìnanziari
iscritti all'albo previsto
dall'articolo 5 comma 5, della legge
2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese
assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca
reato più grave, chi, nell'esercizio
di attività bancaria, di
intermediazione finanziaria o di
mediazione creditizia, indirizza una
persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non
abilitato all'esercizio
dell'attività bancaria o
finanziaria, è punito con l'arresto
fino a due anni ovvero con l'ammenda
da quattro a venti milioni di lire.
Articolo 17
1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la
quale il protesto è stato levato e
non abbia subito ulteriore protesto
ha diritto ad ottenere, trascorso un
anno dal levato protesto, la
riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con
decreto del presidente del tribunale
su istanza dell'interessato
corredata dai documenti
giustificativi.
3. Avverso il diniego di
riabilitazione il debitore può
proporre reclamo, entro dieci giorni
dalla comunicazione, alla corte di
appello che decide in camera di
consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è
pubblicato nel Bollettino dei
protesti cambiari ed è reclamabile
ai sensi del comma 3 da chiunque vi
abbia interesse entro dieci giorni
dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al
comma 4 è pubblicato il
provvedimento della corte di appello
che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione
il protesto si considera, a tutti
gli effetti, come mai avvenuto.
Articolo 18
1. Su istanza dei debitore che sia
parte offesa del delitto di usura il
presidente del tribunale può, con
decreto non impugnabile, disporre la
sospensione della pubblicazione,
ovvero la cancellazione del protesto
elevato a seguito di presentazione
per il pagamento di un titolo di
credito da parte dell'imputato del
predetto delitto, direttamente o per
interposta persona, quando
l'imputato sia stato rinviato a
giudizio. Il decreto di sospensione
o cancellazione perde effetto nel
caso di assoluzione dell'imputato
del delitto di usura con sentenza
definitiva.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
DECRETO 23 settembre 1996
Prima classificazione delle
operazioni creditizie, per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione
dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari
finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l'art. 2,
comma 2, in base al quale il
Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la
"classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie";
Visto l'art. 3, comma 1, della
citata legge che stabilisce che "la
prima classificazione di cui al
comma 2 dell'art. 2 verra'
pubblicata entro il termine di
centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge";
Avuto presente che il medesimo art.
3, comma 1, prevede la pubblicazione
della prima rilevazione trimestrale
del tasso effettivo globale medio
degli interessi praticati nel corso
del trimestre precedente dalle
banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi
previsti dagli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
Sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari sono
individuate, tenuto conto della
natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni:
apertura di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, crediti
personali e finalizzati, operazioni
di factoring, operazioni di leasing,
mutui, altri finanziamenti a breve e
a medio/lungo termine.
Art. 2.
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze,
procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per
le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del
finanziamento, nonche' alle garanzie
e ai beneficiari in ragione del
rischio.
2. Il periodo di riferimento per la
prima rilevazione dei dati e' quello
compreso tra il 1 ottobre 1996 e il
31 dicembre 1996.
Il presente decreto viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 1996
Il Ministro: CIAMPI
DECRETO 22 settembre 1998.
Classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee ai
fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari
finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l'art. 2,
comma 2, in base al quale il
Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la
"classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie";
Visti i propri decreti del 23
settembre 1996 e del 24 settembre
1997 recanti la classificazione
delle operazioni creditizie per
categorie omogenee, ai fini della
rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli
intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la
rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge
sull'usura" emanate dalla Banca
d'Italia nei confronti delle banche
e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e dall'Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art.
106 del medesimo decreto
legislativo;
Sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono
individuate, tenuto conto della
natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni:
aperture di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, crediti
personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di
factoring, operazioni di leasing,
mutui, prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio, altri
finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
Art. 2.
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze,
procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per
le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del
finanziamento, nonche' alle garanzie
e ai beneficiari in ragione del
rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 1998
Il Ministro: Ciampi
DECRETO 21 settembre 1999.
Classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee ai
fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari
finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l'art. 2,
comma 2, in base al quale il
Ministero del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la
"classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre
1996, del 24 settembre 1997 e del 22
settembre 1998 recanti la
classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la
rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge
sull'usura" emanate dalla Banca
d'Italia nei confronti delle banche
e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e dall'Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art.
106 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in
data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo
n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in
ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilità del
vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale
direttiva, il provvedimento di
classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee,
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
legge n. 108/1996 rientra
nell'ambito di responsabilità del
vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono
individuate, tenuto conto della
natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni:
aperture di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, crediti
personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di
factoring, operazioni di leasing,
mutui, prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio, altri
finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
Art. 2.
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze,
procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per
le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del
finanziamento, nonche' alle garanzie
e ai beneficiari in ragione del
rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 1999
Il dirigente generale: LAURIA
DECRETA 20 settembre 2000.
Classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee ai
fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari
finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE
V
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l'art. 2,
comma 2, in base al quale il
Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la
"classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre
1996, del 24 settembre 1997, del 22
settembre 1998 e del 21 settembre
1999 recanti la classificazione
delle operazioni creditizie per
categorie omogenee, ai fini della
rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli
intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la
rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge
sull'usura" emanate dalla Banca
d'Italia nei confronti delle banche
e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e dall'Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art.
106 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in
data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo
n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in
ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilità del
vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale
direttiva, il provvedimento di
classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee,
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
legge n. 108/1996 rientra
nell'ambito di responsabilità del
vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono
individuate, tenuto conto della
natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni:
aperture di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, crediti
personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di
factoring, operazioni di leasing,
mutui, prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio, altri
finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
Art. 2.
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze,
procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per
le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del
finanziamento, nonche' alle garanzie
e ai beneficiari in ragione del
rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2000. |
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